Assicurazione obbligatoria – Guida in stato di ebbrezza –
Sospensione della patente – Natura di sanzione amministrativa accessoria –
Sussistenza – Conseguenza – Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria –
Legittimità – Verbale di accertamento della violazione, costituente reato,
Suscettibilità di diventare titolo esecutivo per la irrogazione di sanzione
amministrativa – Esclusione – Conseguenza – Opponibilità ex artt. 22 e 23 della
legge n. 689 del 1981 – Esclusione – Impugnabilità innanzi al prefetto – Esclusione. La sospensione della patente conseguente al reato di
guida in stato di ebbrezza è espressamente qualificata dal legislatore come
sanzione amministrativa accessoria (art. 186, secondo comma, c.d.s.), così che
il provvedimento prefettizio che la irroghi è legittimamente impugnabile
dinanzi all’autorità giudiziaria, per espressa previsione del comma quinto
dell’art. 223 c.d.s., nelle forme dell’opposizione di cui agli artt. 22 e 23
legge 689/81, inapplicabili, invece, con riguardo al verbale di accertamento
relativo alla violazione dello stesso art. 186 c.d.s., atto in suscettibile di
diventare titolo esecutivo per la irrogazione di una sanzione amministrativa,
non impugnabile, pertanto, neanche con il ricorso al prefetto. |
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