Le multe
notificate a mezzo di società private sono da annullare: è quanto affermato con
la sentenza in commento n. 5032/07 dal Giudice di Pace di Lecce in una recente
sentenza che ribadisce un orientamento della Suprema Corte (sent. 4.9.96 n.
8079). E’,
infatti, prassi dei Comuni che emettono multe “seriali” affidare la
notificazione degli atti amministrativi a società private. Il Giudice
di Pace ha rilevato l’inesistenza giuridica della notifica non effettuata nelle
forme della notifica degli atti Giudiziari, e ciò tanto più se la stessa
avviene, come nella specie, con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c.. Altro
principio importante statuito dal GdP di Lecce è quello per cui se non vi è
stata una regolare notifica del verbale, il termine di 60 gg per impugnare il
verbale medesimo decorre dal momento della legale conoscenza di questo,
avvenuta, nel caso di specie, con la notifica della cartella esattoriale. Giudice di pace REPUBBLICA
ITALIANA Avv. Nicola
Brunetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del molo generale indicato a
margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in
decisione all’udienza del 13.7.2007, promossa da: RICORRENTE
CONTRO COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pr-tempore, difeso dal
Ten. Col. ……, delegato, RESISTENTE E SO.BA.R.I.T.
S.P.A. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso
depositato in cancelleria il 30.3.2007, …….. proponeva opposizione avverso la
cartella esattoriale n.059 2007 00036390 89, emessa dalla SO.BA.RI.T. di Lecce
e relativa al verbale di contravvenzione al codice della strada n. 32925/04. Assumeva il
ricorrente di non aver avuto la notifica dei suddetti verbali e comunque
contestava la validità e l’efficacia della notificazione degli stessi,
effettuata, peraltro, da una agenzia privata con le modalità di cui all’art.
140 e.p.c.. Si costituiva la SO.BA.R.I.T. sostenendo la regolarità della
cartella. Si
costituiva il Comune di Lecce il quale depositava il verbale relativo alla
cartella impugnata e rilevava la tardiva opposizione, che andava fatta entro 60
giorni dalla notifica del verbale. Il 13.7.07
la causa andava in decisione con lettura del dispositivo in pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione
è fondata e va accolta con conseguente annullamento della cartella esattoriale
impugnata. La notifica
del verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. deve essere fatta nelle
forme della notifica degli atti Giudiziari. Pertanto la
notifica effettuata, nel caso di specie, a mezzo di una agenzia privata di
recapiti deve essere considerata giuridicamente inesistente, come espressamente
sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 4.9.96 n.8079). Tanto più se
si considera che detta agenzia privata ha addirittura proceduto alla notifica
con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c.. Da ciò
consegue l’invalidità del verbale di accertamento e la conseguente invalidità
della cartella esattoriale impugnata, che va quindi annullata . E’ pur vero
che l’opposizione al verbale di infrazione al c.d.s. va effettuata entro 60
giorni dalla notifica del verbale, ma ciò presuppone che vi sia stata una
regolare notifica, altrimenti il termine decorre dal momento della legale
conoscenza del verbale stesso, avvenuta, nel caso di specie, con la notifica
della cartella esattoriale. Si ritiene
equo compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso e, per
l’effetto, annulla la cartella esattoriale n. 059 2007 00036390 89 della
SO.BA.R.I.T. di Lecce con ogni conseguenza di legge. Lecce
13.7.2007 di Alfredo Matranga |
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