VISTO l’art.
6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
e successive modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni
di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità
della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai
centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto
di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5
t;
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare
la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti
eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose
ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada;
D
E C R E T A
Art.
1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2005 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle
ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
j) dalle ore16,00 alle ore 24,00 del 25 giugno;
k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio;
o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre;
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;
x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 dicembre;
2. Per
i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio,
nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa
di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore
medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo non sia
atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art.
2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario
di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente
ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è
consentito,qualora il periodo di riposo giornaliero -come previsto dalle
norme del regolamento CEE n. 3820/85- cada in coincidenza del posticipo
di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine
del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del
divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa,
Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo)
e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi,
all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di
veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa
mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals
intermodali, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi,
che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere
caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione
(ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga
anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati
strada-rotaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione
dell’art. 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 (combinato ferroviario)
o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n.265
(combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione
(prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità
del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli
che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello
proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola
per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante
la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione)
o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui
all’art.1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni,
è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso
la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento,
ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà
di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni
di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o
diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante
l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio
del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine
del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti
dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti
all’interno del territorio nazionale.
Art.
3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli
e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili
del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità
di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi
urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio
Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il servizio "smalti-mento rifiuti", purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione
comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purché contras-segnati con l’emblema "PT"
o con l’emblema "Poste Italiane", nonché quelli
di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera,
nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare
in manifestazioni agoni-stiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate
nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili
o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili
destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari,
purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o
siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50
m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d"
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite
al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi,
carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione
o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati
dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento,
latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti
veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in
nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati
in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione,
limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più
breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo
di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso a vuoto per il rientro alla sede
dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli
non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere
dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso
la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai
trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2,
comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti
di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui
all’art. 3, lettera r) che, per la loro intrinseca natura o per
fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento
e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi
di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli
ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati
all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata
necessità ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione
in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza,
con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari
a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e
sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4,
le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate,
almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare,
di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia
di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto
ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove
non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere
indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione
investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata
l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando
le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita
la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo
devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità
già specificate all’art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma
1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui
si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola che in casi particolari può
essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli,
con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato
o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art.
4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza
di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in
regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati,
è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta
ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione
concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito
di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4,
le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate,
in tempo utile, di norma alla Prefettura-Uffcio Territoriale del Governo
della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le
urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali
della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo
sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni
è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più
targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere
il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità
già specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati
ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel
caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza
di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo,
ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione
di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale
possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa
la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art.
4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa
che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione
del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato
in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione
alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio
il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario
delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i
Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto,
anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso
e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori
Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di
cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà
derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare
dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano
posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta
o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza,
o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili
del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi
urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio
Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni
comunali effettuano il servizio "smaltimen-to rifiuti" purché
muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione
comuna-e;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane
S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema "PT"
o con l’emblema "Poste Italiane", nonché quelli di
supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi
destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della
classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato
comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo,
oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal
1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì
alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti
nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento
per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative
vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa
verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della
circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità
ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per
le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione
rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo
anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate
limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico
e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato,
ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo
in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni
saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli
stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle
esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale.
Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile
la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata
dalla deroga.
Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili:
ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza
si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la
fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata
lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne
conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché
ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici
Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri
dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della
Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di
apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento
di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire
la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15
dicembre 2004
IL MINISTRO: LUNARDI
Registrato
alla Corte dei conti il 20 dicembre 2004
Registro n. 8, foglio n. 321