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Alcuni prodotti italiani perdono l’omologazione CE Occhio ai caschi non più omologati (Dm Trasporti 8.10.2004 Gu 15.10.2004)

da "Europalex"

Alcuni prodotti italiani perdono l’omologazione CE
Occhio ai caschi non più omologati
(Dm Trasporti 8.10.2004 Gu 15.10.2004)

Alcuni caschi di produzione italiana per chi usa ciclomotori e motoveicoli hanno perso l’omologazione CE. Lo si apprende da due decreti del capo dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datati entrambi 8 ottobre 2004 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.243 del 15 ottobre 2004. Tutto ha origine dal ritiro dell’omologazione (ECE/ONU E13*22R00*22R05*0144*00) da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo. A perdere la fiducia ed il marchio di sicurezza sono i seguenti prodotti: 1) il casco protettivo di marca Woodex, tipo W 2003/05 (con numero di serie superiore a 70400) fabbricato dalla siciliana Woodex Helmets S.r.l. (ME); 2) il casco protettivo di marca Criko, nei modelli Criko, CK, Malbo, Gem, ZKI, Asyhang, Omega, First, Xanicee, Woaza, tutti fabbricati dalla toscana Criko Helmets S.a.S (LU). Per questi prodotti, i decreti stabiliscono il ritiro immediato dal commercio. (21 ottobre 2004) 



DECRETO 8 ottobre 2004. Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli recanti omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00.

IL CAPO DIPARTIMENTO

dei trasporti terrestri

 

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 [1], di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l’altro, l’obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;

Visto l’art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice della strada", che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita’ dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;

Visto l’art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;

Vista la comunicazione in data 1° settembre 2004 della "Societé Nationale de Certification et d’Omologation SNCH" concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell’omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex Helmets S.r.l., via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina).

Considerato che solo i caschi recanti numero di serie superiore a 70400 non sono più coperti dall’omologazione menzionata.

Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [2], e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;

Visto l’art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004 [3];

 

Decreta:

Art. 1.

 

Per le motivazioni specificate e’ vietata l’immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00 commercialmente denominati W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a 70400. Si dispone altresÏ il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 8 ottobre 2004

 

Il capo dipartimento: Fumero


DECRETO 8 ottobre 2004

Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00.

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

dei trasporti terrestri

 

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l’altro, l’obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;

Visto l’art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice della strada", che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;

Visto l’art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;

Vista la comunicazione in data 14 settembre 2004 della "Societé Nationale de Certification et d’Omologation NCH" concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell’omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Criko fabbricato dalla Criko Helmets S.a.S., via Sottopoggio - 55060 Guamo Capannori (Lucca);

Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;

Visto l’art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004;

 

Decreta:

Art. 1.

 

Per le motivazioni specificate e’ vietata l’immissione sul mercato di caschi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0084*00 commercialmente denominati Criko, CK, Malbo, Gem, ZKI, Asyhang, Omega, First, Xanicee, Woaza. Si dispone altresÏ il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 8 ottobre 2004

 

Il capo dipartimento: Fumero

 



Giovedì, 09 Dicembre 2004
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