(ASAPS), 2 febbraio 2008 – Fermo amministrativo per le auto alle quali, per l’usura della scritta divenuta non più catarifrangente - è stata ritirata la targa. La decisione arriva dalla Corte di Cassazione che ha dato ragione alla Prefettura di Belluno nel ricorso contro un automobilista, al quale il Giudice di Pace di Feltre (BL) nel 2004 aveva annullato il verbale di contravvenzione con il quale era stato disposto il fermo della sua auto “a seguito del ritiro della targa che, in quanto usurata, era priva delle caratteristiche di rifrangenza”. Secondo il GdP di Feltre il fermo si può disporre solo se si scopre che la targa è “contraffatta”. Gli “Ermellini”, invece, hanno spiegato nella sentenza n. 2214 che “’contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo amministrativo è previsto, ai sensi dell’art. 100, 15esimo comma, del Codice della Strada, non soltanto nel caso di targhe contraffatte ma anche quando, come in questo caso, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché usurate”. (ASAPS) |
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