Stanziato
un importo complessivo di 30.000.000 di Euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, destinati al parziale finanziamento dei
costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria
(leasing finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale di
Regioni, Enti locali e soggetti gestori di servizi pubblici.
Con
il decreto 24 maggio 2004 il Ministro dell’ambiente ha ripartito
le risorse per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida
e per il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione
a metano o GPL o di veicoli dotati di alimentazione ´bifuelª.
(Altalex,
28 ottobre 2004)
MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO
24 maggio 2004
Attuazione
dell’art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, in materia di contributi
per la sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con
veicoli a minimo impatto ambientale.
(GU
n. 243 del 15-10-2004)
IL
MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di
concerto con
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto
l’art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, concernente la classificazione dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
´Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e nei comuni, con la Conferenza Stato-citta’
e autonomie localiª che all’art. 7, comma 1 allegato A, sopprime il comitato
per le aree naturali protette di cui all’art. 3 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, trasferendo le relative funzioni a tale Conferenza;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri
dei lavori pubblici, della sanita’ e dei trasporti e della navigazione
del 27 marzo 1998 ed in particolare l’art. 5 che prevede che le regioni,
gli enti locali, gli enti e i gestori di servizi di pubblica utilita’
si dotino di una quota progressivamente crescente di automezzi a basso
impatto ambientale;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) del 19 novembre 1998 (Gazzetta Ufficiale 10 febbraio
1999, n. 33) concernente l’approvazione delle linee guida per le politiche
e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (deliberazione
n. 137/98);
Visto l’art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, cosi’ come
modificato dall’art. 145, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
(Finanziaria 2001), con il quale, in attuazione del protocollo di intenti
del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio
1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli
a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto
ambientale, e’ autorizzato un impegno di risorse, a titolo di contributo
per i mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli
enti locali e dai gestori di servizi per pubblica utilita’, nel territorio
dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che
fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette,
nonche’ dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte
nell’elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell’ambiente
del 2 dicembre 1996, con priorita’ per quelli di cui all’allegato III
annesso al decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994, e per
tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,
individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 29
maggio 1991 del Ministro dell’ambiente;
Considerato che tale articolo destina risorse da ripartire con decreto
del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e
della navigazione e del tesoro nella misura non inferiore al 60% per l’acquisto
di veicoli a minimo impatto ambientale dotati di trazione elettrica/ibrida;
Visto il decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 ed in particolare
l’art. 8, comma 1, secondo il quale le regioni provvedono alla definizione
di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu’ inquinanti eccedono il valore limite aumentato
del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu’ inquinanti sono compresi tra il valore limite
e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
Visto l’art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, concernente la popolazione residente;
Visto l’art. 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166 che, al primo comma,
per l’attuazione dell’art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e successive modificazioni, autorizza la spesa di 30.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 e, al secondo comma, stabilisce
che all’onere derivante dall’attuazione del comma precedente si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di conto capitale ´Fondo specialeª dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) del 19 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2003,
n. 68), concernente la revisione delle linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra (deliberazione
n. 123/02);
Vista la deliberazione del 24 luglio 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2003,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano concernente ´Approvazione del
V aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, lettera c), della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e dell’art. 7, comma 1, allegato A, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281ª:
Considerato che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti rientrano
nelle attivita’ di interesse economico generale che l’Istituto svolge
e che gli stessi costituiscono lo strumento per rendere piu’ spedite le
procedure connesse alla concessione dei contributi e per consentire una
puntuale verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati;
Ritenuto opportuno erogare le risorse previste dall’art. 17, comma 1 della
legge n. 166 del 1° agosto 2002, con le medesime procedure gia’ seguite
dalla Cassa depositi e prestiti per la precedente attuazione dell’art.
4, comma 19, della legge n. 426/1998;
Visto che, con nota prot. n. 24 del 24 febbraio 2004, assunta agli atti
con prot. n. 4464/DSA del 25 febbraio 2004, la Cassa depositi e prestiti
propone di adottare il limite di Euro 2.500 quale importo minimo di ogni
domanda di contributo, anche al fine di un ottimale utilizzo della spesa
prevista dall’art. 17 della legge n. 166;
Considerato che, in attuazione della legge n. 426 del 9 dicembre 1998,
art. 4, comma 19, e della legge n. 166 del 1° agosto 2002, art. 17, si
rende necessario determinare le categorie dei soggetti ammessi a beneficiare
dei contributi, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l’entita’
delle contribuzioni e le relative modalita’ di erogazione;
Considerato opportuno differenziare l’entita’ dei contributi da destinarsi
alle singole tipologie di veicoli, tenendo conto delle diverse caratteristiche
degli stessi, al fine di massimizzare i vantaggi ambientali derivanti
dal programma di incentivazione;
Decreta:
Art.
1.
Quote e limiti di finanziamento
Per
il finanziamento degli interventi di cui all’art. 4, comma 19, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, la Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a
concedere agli enti di cui al successivo art. 4, i contributi in conto
capitale stanziati dall’art. 17, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n.
166, per un importo complessivo di 30.000.000 di Euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, destinati al parziale finanziamento dei costi
derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria (leasing
finanziario) di veicoli a minimo impatto ambientale.
Art.
2.
Tipologie e definizioni
In
base alla tipologia di alimentazione, le risorse di cui all’art. 1 vengono
ripartite per il 60% a favore di veicoli dotati di trazione elettrica/ibrida
e per il 40% a favore di veicoli dotati di esclusiva alimentazione a metano
o GPL o di veicoli dotati di alimentazione ´bifuelª.
Ai fini del presente decreto i veicoli oggetto di beneficio sono cosi’
definiti:
1) veicoli a trazione elettrica, quelli dotati di motorizzazione finalizzata
alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente
di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
2) veicoli a trazione ibrida:
a) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico finalizzato
alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia
elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
b) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico
finalizzata direttamente alla trazione, con possibilita’ di garantire
il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo
di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
c) quelli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico
finalizzata sia alla trazione che alla produzione di energia elettrica,
con possibilita’ di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante
il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti che mediante
il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
3) veicoli con esclusiva alimentazione a metano o GPL, quelli il cui motore
termico e’ alimentato esclusivamente con gas naturale compresso (metano)
ovvero con gas da petrolio liquefatto (GPL);
4) veicoli con alimentazione ´bifuelª, quelli dotati di un doppio sistema
di alimentazione a benzina e metano oppure a benzina e GPL.
Art.
3.
Finanziamento
Il
finanziamento massimo accordabile per l’acquisizione di ogni singolo veicolo
e’ descritto nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 che fa parte integrante
del presente decreto. Tale finanziamento puo’ essere cumulato, salvo se
diversamente disposto, da altre fonti di finanziamento, fino alla concorrenza
dell’intero costo di acquisto o di locazione finanziaria, del veicolo,
IVA esclusa. L’importo complessivo di ogni domanda di contributo non potra’
essere inferiore a 2.500 Euro.
Art.
4.
Soggetti destinatari
I
finanziamenti di cui all’art. 1 potranno essere concessi a regioni ed
enti locali, alle loro aziende, alle societa’ per azioni e a responsabilita’
limitata a prevalente capitale pubblico locale esercenti servizi di pubblica
utilita’, alle societa’ per azioni esercenti servizi di pubblica utilita’
a carattere nazionale, ad altre persone giuridiche di diritto privato
gestori di un servizio pubblico sulla base di specifico contratto di servizio,
con sede legale o operativa nel territorio di comuni con popolazione superiore
a 25 mila abitanti, nei comuni che fanno parte delle isole minori ove
sono presenti aree marine protette, nei comuni che fanno parte delle aree
naturali protette iscritte nell’elenco ufficiale di cui alla deliberazione
della Conferenza Stato-regioni del 24 luglio 2003, ed alle successive
modificazioni e integrazioni della stessa, e nelle zone individuate dalle
regioni ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 351 del 4 agosto
1999.
Art.
5.
Modalita’ di finanziamento
I
finanziamenti di cui all’art. 1 sono destinati, sulla base dei criteri
di cui all’art. 2, al rinnovo del parco veicoli a propulsione tradizionale,
all’acquisto o alla locazione finanziaria (leasing finanziario) di veicoli
a minimo impatto ambientale.
Le istanze, corredate da una fotocopia della dichiarazione o certificato
di conformita’ del veicolo e da una dichiarazione della casa costruttrice
attestante il tipo di veicolo come sopra individuato dagli articoli 2
e 3, dovranno essere presentate direttamente alla Cassa depositi e prestiti
che, sulla base delle specificita’ di ogni singolo beneficiario e della
tipologia di intervento, acquisira’ la documentazione necessaria alla
definitiva concessione del finanziamento ed alla sua successiva erogazione.
A tal fine si fara’ riferimento, per quanto compatibili e non in contrasto
con il presente decreto alle procedure previste dagli articoli 2, 3, 4
e 5 del decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, recante ´Nuove
norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della
Cassa depositi e prestitiª. Ad avvenuta concessione, il finanziamento
verra’ somministrato secondo le seguenti modalita’:
a) nei casi di acquisto, le erogazioni avverranno in unica soluzione,
dietro presentazione di copia autentica della relativa fattura;
b) nei casi di locazione finanziaria, le erogazioni verranno frazionate
in quote annuali, per un numero di anni pari a quello di durata del contratto
di locazione, dietro presentazione di copia autentica delle relative fatture.
Art.
6.
Monitoraggio
Con
cadenza trimestrale, la Cassa depositi e prestiti trasmette al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio il riepilogo dei contributi
concessi, allegando il modulo di cui all’allegato 2 debitamente compilato,
sia in formato cartaceo sia su supporto informatizzato.
Art.
7.
R e v o c a
La
Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a revocare i contributi concessi
qualora i beneficiari, entro il termine di mesi dodici dalla comunicazione
ufficiale della definitiva concessione del finanziamento, non abbiano
trasmesso alla Cassa depositi e prestiti copia autentica delle fatture
di acquisto e/o di locazione finanziaria con il resoconto dell’utilizzo
effettivo del finanziamento concesso. Le somme revocate saranno reintegrate
dalla Cassa depositi e prestiti nel monte finanziamenti messo a disposizione
dallo Stato.
Art.
8.
Proroga
I
beneficiari, prima della scadenza del termine di dodici mesi di cui all’articolo
precedente, possono inoltrare alla Cassa depositi e prestiti istanza di
proroga, non superiore a quattro mesi, per il deposito della documentazione,
purche’ ricorrano giustificati motivi.
Qualora, entro il termine di sessanta giorni, la Cassa depositi e prestiti
non comunichi l’accettazione dell’istanza di proroga, la stessa si ritiene
respinta e la Cassa depositi e prestiti provvede alla revoca del contributo.
Art.
9.
Copertura finanziaria
Al
fine della corresponsione dei finanziamenti di cui all’art. 1, il Ministero
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad erogare direttamente alla
Cassa depositi e prestiti le risorse finanziarie di cui all’autorizzazione
di spesa prevista dall’art. 17, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.
166, previa richiesta della somma necessaria in relazione ai contributi
concessi.
Le attivita’ espletate dalla Cassa depositi e prestiti in attuazione del
presente decreto non comportano onere di spesa aggiuntivi.
Il
presente provvedimento sara’ trasmesso al competente organi di controllo
per gli adempimenti di rito ed entra in vigore alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
24 maggio 2004
Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il
Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Registrato
alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio
di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 280
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