MINISTERO
DELL’INTERNO
DECRETO
3 agosto 2004
Regole
tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.
(GU
n. 235 del 6-10-2004)
IL MINISTRO
DELL’INTERNO
di concerto
con
IL MINISTRO
PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visti gli
articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
il ´testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italiaª, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del predetto
testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce
un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini
di Paesi terzi;
Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale e’
stato approvato il vigente modello del permesso di soggiorno;
Rilevata l’esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello
del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal
regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Adotta il seguente decreto:
Capo I
PRINCIPI
GENERALI
Regole
tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi
del presente decreto si intende:
a) per ´documento di soggiornoª: il permesso di soggiorno o la carta
di soggiorno di cui all’art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, costituito dall’insieme del supporto fisico e del
supporto informatico;
b) per ´SSCE-PSEª: il sistema di sicurezza del circuito di emissione
dei permessi di soggiorno;
c) per ´Istitutoª: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
d) per ´Entiª: le amministrazioni competenti per l’attivazione informatica
e la consegna dei documenti di soggiorno;
e) per ´datiª: i dati identificativi dello straniero e di eventuali
figli minorenni;
f) per ´codice cifratoª: la coppia di codici alfanumerici contenuti
nel microprocessore che identificano univocamente il documento di soggiorno;
g) per ´chiavi di sicurezzaª: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono
l’autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante
una sessione di lavoro;
h) per ´chiave biometricaª: la trasformazione in sequenza numerica dell’immagine
dell’impronta digitale o altro dato biometrico;
i) per ´copia elettronicaª: la trasposizione in formato digitale del
documento di soggiorno;
l) per ´PINª: il numero identificativo personale necessario all’utilizzo
telematico del documento di soggiorno;
m) per ´CIEª: la carta d’identita’ elettronica o il documento d’identita’
elettronico di cui all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
n) per ´testo unicoª: testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
apportate con la legge 7 giugno 2002, n. 106, con il decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e con la legge 30 luglio 2002,
n. 189.
Art. 2.
Documento di soggiorno
1. Il documento
di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste degliarticoli
5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi’ come modificati
dalla legge del 30 luglio 2002, n. 189, e’ rilasciato su modelli conformi
a quelli individuati nell’allegato A, che fa parte integrante del presente
decreto.
2. Il documento di soggiorno e’ prodotto con le caratteristiche individuate
nell’allegato B che ne stabilisce le modalita’ di compilazione e che
fa parte integrante del presente decreto.
3. Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall’Azione Comune
del 97/11/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 16 dicembre 1996
nonche’, in formato digitale, per l’accesso da parte dei soli organi
pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione dell’art. 5, commi
2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi’
come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Lo stesso puo’ altresi’
contenere, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalita’
di cui all’art. 4.
Art. 3.
Trattamento dei dati personali
1. Ai fini
della produzione, del rilascio, dell’aggiornamento e del rinnovo dei
documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali e’ effettuato
nel rispetto dell’art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 nonche’ delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell’allegato
B.
2. Il documento di soggiorno puo’ contenere dati, anche biometrici,
in conformita’ al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13
giugno 2002, e successive modificazioni, e, in formato digitale, i dati
occorrenti per le funzionalita’ di cui all’art. 4.
Art. 4.
Interoperabilita’ con CIE
1. La compatibilita’
e l’interoperabilita’ del documento di soggiorno con la CIE, ai fini
dell’autenticazione e dell’utilizzo in rete, e’ assicurata con una coerente
struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione
delle infrastrutture di verifica telematica dei codici cifrati relativi
ai dati comuni.
Capo II
REGOLE
TECNICHE DI BASE E NORME PROCEDURALI
Art. 5.
Supporto fisico ed informatico
1. Il supporto
fisico del documento di soggiorno e’ costituito da una carta plastica
conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed e’ integrato
da un supporto informatico.
2. Il supporto fisico e’ stampato con le tecniche tipiche della produzione
di carte valori ed e’ dotato degli elementi fisici di sicurezza atti
a consentire il controllo dell’autenticita’ del documento di soggiorno
visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.
3. Il supporto fisico e’ dotato di una banda ottica per la memorizzazione,
con modalita’ informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente
sul documento, nonchedi un microprocessore per la memorizzazione delle
informazioni necessarie alle operazioni connesse alle procedure di autenticazione
in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza del
titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli standard internazionali,
le caratteristiche tecniche e l’architettura logica del supporto informatico
sono conformi alle specifiche indicate nell’allegato B.
Art. 6.
Produzione, inizializzazione e formazione del documento
1. La produzione
del documento di soggiorno e’ riservata all’Istituto che vi provvede
ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori
e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard
internazionali di sicurezza previsti per l’emissione delle carte di
pagamento.
2. Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al presente
decreto, l’Istituto, nell’ambito del proprio stabilimento, costituisce
uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle
specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato
altresi’ delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza
elettronici definiti d’intesa con il Ministero dell’interno ed il Ministero
dell’economia e delle finanze.
3. Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l’Istituto
provvede a strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo
le procedure di sicurezza descritte nell’allegato B.
4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l’Istituto,
ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere i documenti di soggiorno
da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di cui all’art.
7, comma 1, lettera c), memorizza, secondo le modalita’ indicate nell’allegato
B, i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni
nella banda ottica e nel microprocessore, in quest’ultimo memorizza
anche la chiave biometrica. L’Istituto, garantendo l’allineamento con
i dati memorizzati nel microprocessore, effettua la personalizzazione
grafica del documento di soggiorno riportando i dati identificativi
della persona e quelli relativi ai figli minorenni.
5. L’Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al SSCE-PSE
il completamento delle attivita’ di cui ai precedenti commi.
L’Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione
e personalizzazione del documento di soggiorno.
Art. 7.
SSCE-PSE e software di sicurezza
1. Per
l’attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con l’utilizzo
dell’infrastruttura informatica gia’ operante per il sistema di sicurezza
del circuito di emissione della carta d’identita’ elettronica:
a) assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;
b) fornisce alle questure il software di sicurezza finalizzato a garantire
l’integrita’ e la riservatezza di dati durante la trasmissione delle
informazioni necessarie alla formazione dei documenti di soggiorno;
c) fornisce all’Istituto le chiavi di sicurezza finalizzate a garantire
l’integrita’ e la riservatezza dei dati durante la trasmissione delle
copie elettroniche dei documenti di soggiorno e durante le fasi di formazione;
d) fornisce agli enti il software di sicurezza per l’attivazione ed
il rilascio del documento di soggiorno.
2. Le questure, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procedono all’interdizione
dell’operativita’ del documento di soggiorno secondo le modalita’ descritte
nell’allegato B.
Art. 8.
Trasmissione e custodia del documento
1. La trasmissione
agli Enti dei documenti di soggiorno e’ effettuata dall’Istituto in
condizioni di sicurezza, mediante affidamento dei plichi a vettori specializzati
nel trasporto dei valori.
2. L’Istituto assicura livelli di servizio che consentano la disponibilita’
presso gli Enti dei documenti formati entro i quindici giorni successivi
alla ricezione della abilitazione di cui al comma 4 dell’art. 6.
3. L’Istituto, in attesa della trasmissione agli Enti, e gli Enti, in
attesa della consegna ai titolari, adottano ogni idonea misura per la
custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.
Art. 9.
Procedure di sicurezza per la consegna e l’attivazione del documento
1. L’attivazione
informatica e la consegna del documento di soggiorno avvengono nel rispetto
della seguente procedura di sicurezza:
a) l’Ente, utilizzando le funzionalita’ del software di sicurezza di
cui all’art. 7, comma 1, lettera d), identificato il titolare, secondo
le modalita’ indicate nell’allegato B, e ricevuta la necessaria abilitazione
da parte del SSCE-PSE, attiva il documento di soggiorno;
b) l’Ente genera il PIN, lo stampa su carta chimica retinata in grado
di garantire la riservatezza dell’informazione e lo consegna, insieme
al documento di soggiorno, al titolare.
Capo III
MODALITA’
E TEMPI DI ATTUAZIONI
Art. 10.
Avvio della fase di rilascio
1. Ai fini
del rilascio del documento di soggiorno, le modalita’ per la sostituzione
del permesso di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1986 saranno stabilite
con decreto dirigenziale del Ministero dell’interno, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
Roma, 3
agosto 2004
Il Ministro
dell’interno
Pisanu
Il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie
Stanca
Registrato
alla Corte dei conti il 10 settembre 2004
Ministeri
istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 215.
Allegato
A
PERMESSO
DI SOGGIORNO ELETTRONICO E CARTA DI SOGGIORNO ELETTRONICA
Modelli
• vedere allegato a pag. 27 della G.U.
Allegato
B REGOLE TECNICHE PER L’EMISSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
- PSE -
•
vedere allegato a pag. 27 della G.U.
Ecco il il nuovo supporto elettronico, contenente un microchip e una banda a memoria ottica, il permesso di soggiorno sarà in grado di fornire notizie dettagliate sul titolare della carta al fine limitare le contraffazioni del documento e migliorare il monitoraggio dei confini del Paese.
Emesso dal Ministero dell’Interno il 3 agosto 2004, pubblicato sulla G.U. del 6 ottobre 2004, contiene le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.