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Entro il
31 dicembre del 2010 dovrà essere operativo il nuovo servizio matricolare del
Corpo della Guardia di finanza, che è una sorta di anagrafe informatizzata
comprendente le notizie curriculari del personale in servizio ed in congedo
rilevanti per lo stato giuridico, l’avanzamento, l’impiego ed il trattamento
economico. Lo stabilisce il DPR n. 265/2007, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 25 gennaio scorso ed in vigore dal 9 febbraio 2008, il quale
contiene le regole per il funzionamento del nuovo servizio matricolare della
guardia di finanza. Da quando sarà operativo il nuovo sistema, ogni finanziere
dovrà avere un documento unico matricolare, cioè un documento matricolare
individuale di tipo informatico, ed un fascicolo personale, cioè la raccolta
completa dei documenti informatici e di altro tipo afferenti al militare
stesso. Per il personale già in servizio, la sostituzione del vecchio modo di
classificazione con il nuovo sarà progressiva, mentre per il personale
incorporato dopo il 31 dicembre dell’anno di operatività del servizio sarà
automatica; al contrario, al personale in congedo (a qualsiasi titolo) fino al
31 dicembre dell’anno di partenza del nuovo sistema, si seguiteranno ad
applicare le vecchie disposizioni. I dati trattati potranno comprendere anche
quelli sensibili e giudiziari, purché indispensabili per finalità di rilevante
interesse pubblico, come ad esempio per garantire le pari opportunità, o per
accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a
specifici impieghi, o per definire lo stato giuridico ed economico, compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, eccetera. In
ogni modo, il DPR stabilisce che, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo
a quello di entrata in vigore di tale regolamento, dovranno essere inclusi
nella documentazione matricolare di tutto il personale del Corpo della Guardia
di finanza solo gli eventi di interesse indicati nella tabella A, allegata al
decreto stesso. Questa tabella enumera vari eventi raggruppati in: dati
anagrafici (codice fiscale, matricola meccanografica e fotografia); situazione
di famiglia; stato ed avanzamento; sedi di servizio; vicende sanitarie ed altri
dati; titoli di studio, corsi, qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni,
conoscenza lingue estere, iscrizioni ad albi o registri ed abilitazioni
professionali, pubblicazioni; servizio prestato in altre Forze armate o di
Polizia; ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e
distintivi; valutazioni caratteristiche; procedimenti penali; procedimenti
disciplinari di stato; incarichi di insegnamento, partecipazione a commissioni,
comitati e gruppi di lavoro; nomine, cariche ed incarichi presso enti;
provvedimenti disciplinari di corpo; situazione amministrativa; situazione
contributiva e previdenziale. DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n.265 Regolamento concernente disposizioni in
materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza. IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visto l’articolo
87 della Costituzione [1]; Visto l’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400[2]; Vista la legge
5 novembre 1962, n. 1695 [3], concernente i documenti caratteristici
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito della
Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza; Visto il decreto del
Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante regolamento per le matricole del
Regio Esercito; Vista la legge
23 aprile 1959, n. 189 [4], e successive modificazioni, concernente
ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795[5], recante
nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza; Vista la legge
10 maggio 1983, n. 212 [6], recante norme sul reclutamento, gli
organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge
7 agosto 1990, n. 241 [7], e successive modificazioni, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi; Visto il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 [8], e successive modificazioni,
concernente attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.
34 ]9], concernente regolamento recante norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo
27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23 [10]; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[11],
recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; Visto il decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 [12], recante disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in
materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente
adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare l’articolo
1 [13]; Visto il decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 [14], concernente riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [15], recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [16], recante codice in materia
di protezione dei dati personali; Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [17], recante codice
dell’amministrazione digitale; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184[18], recante
regolamento recante disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi; Considerata
l’esigenza, tenuto anche conto dei nuovi profili ordinativi del Corpo della
Guardia di finanza, di apportare le necessarie varianti alle disposizioni sui
documenti matricolari, adottando pertinenti soluzioni di natura
tecnico-informatica; Acquisito, ai sensi
dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27giugno
2003, n. 196 [19], il parere dell’Autorità garante per la protezione
dei dati personali, espresso in data 19 ottobre 2005; Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 18 dicembre 2006; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007; Sulla proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze; Emana Articolo
1. 1. Il Corpo della
Guardia di finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi
di sistemi informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del
proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l’avanzamento, l’impiego ed
il trattamento economico. 2. Il presente
regolamento si applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza,
in servizio ed in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all’articolo 6. Articolo
2. 1. Ai fini del
presente regolamento, si intende per; a) «documento unico
matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al
quale si riferisce; Articolo
3. 1. Il documento unico
matricolare è impiantato, per ogni militare del Corpo della Guardia di finanza,
sulla base di apposito modello approvato con provvedimento del Comandante
generale della Guardia di finanza, dove sono acquisiti gli eventi di interesse
indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento. 2. Gli eventi di
interesse matricolare di cui ai punti 5, 8, 10, 11, lettera a), e 15, lettera
a), dell’allegata tabella A possono concernere i dati sensibili e giudiziari
indispensabili in relazione alle finalità di cui all’articolo
112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [22], da
trattarsi in conformità alle previsioni indicate nel medesimo articolo. 3. Con riferimento ai
dati di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza, oltre alle operazioni
strettamente correlate alle attività matricolari, indicate nell’articolo 4,
esegue i seguenti tipi di operazioni: a) raccolta, presso
gli interessati o presso terzi; Articolo
4. 1. Le attività
matricolari sono costituite da: a) impianto del
documento unico matricolare; Articolo
5. 1. Il Comando generale
della Guardia di finanza sovrintende alle attività matricolari del Corpo. 2. Il servizio
matricolare del Corpo della Guardia di finanza è gestito, a livello centrale,
dal Comando generale e, a livello periferico, dagli altri reparti della Guardia
di finanza di cui all’articolo 2, comma 1, del decretodel Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 [23]. 3. Con una o più
determinazioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono
individuate e disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in
materia: a) le procedure e le
modalità di gestione del documento unico matricolare; Articolo
6. 1. Il nuovo servizio
matricolare del Corpo della Guardia di finanza è reso operativo con
determinazione del Comandante generale, da adottarsi entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Al personale
incorporato successivamente al 31 dicembre dell’anno di adozione della
determinazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente
regolamento. 3. Al personale in
congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata
adottata la determinazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le
disposizioni del regolamento per le matricole del Regio Esercito, approvato con
decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, e del decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795. 4. Per il restante
personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al
comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal
fascicolo personale di cui all’articolo 2. 5. A decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente
regolamento, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il
personale del Corpo della Guardia di finanza esclusivamente gli eventi di
interesse indicati nella tabella A. Articolo
7. 1. Fatto salvo quanto
disposto dall’articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello in cui è stata adottata la determinazione di cui
all’articolo 6, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica
11 ottobre 1972, n. 795. Articolo
8. 1. Al riassetto del
servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8
dicembre 2007 NAPOLITANO Tabella
A GRUPPI DI EVENTI DI
INTERESSE MATRICOLARE PER IL PERSONALE DEL CORPO 1. Dati anagrafici,
codice fiscale, matricola meccanografica, fotografia. 2. Situazione di
famiglia, comprendente: a) l’indicazione dello
stato civile e le relative variazioni; 3. Stato ed
avanzamento, comprendente: a) l’indicazione del
contingente e del ruolo di appartenenza, degli eventuali transiti di
contingente e passaggi di ruolo; 4. Sedi di servizio,
comprendente: a) il reparto di
appartenenza e l’incarico assegnato, con indicazione delle relative decorrenze; 5. Vicende sanitarie
ed altri dati, comprendente: a) gli estremi dei provvedimenti
di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità, emanati
dalla competente autorità sanitaria; 6. Titoli di studio, corsi,
qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere,
iscrizioni ad albi o registri ed abilitazioni professionali, pubblicazioni,
comprendente: a) i titoli di studio,
con indicazione del punteggio o del giudizio di conseguimento; 7. Servizio prestato
in altre Forze armate o di Polizia. 8. Ricompense morali,
onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente: a) le ricompense
morali previste dal regolamento di disciplina militare, con indicazione degli
estremi del provvedimento di concessione e della motivazione; 9. Valutazioni
caratteristiche, comprendente: a) il periodo oggetto
di valutazione; 10. Procedimenti
penali, comprendente: a) il numero del
procedimento e gli estremi del reato; 11. Procedimenti
disciplinari di stato, comprendente: a) l’indicazione
dell’evento originatore e dell’autorità che dispone il procedimento; 12. Provvedimenti
disciplinari di corpo, comprendente: a) la data o il
periodo di commissione della violazione disciplinare; 13. Incarichi di
insegnamento, partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
nomine, cariche ed incarichi presso enti, comprendente: a) gli incarichi di
insegnamento con indicazione della materia, tipologia, durata, sede e
destinatari del corso, nonché della specie di incarico; 14. Situazione
amministrativa, comprendente: a) l’indicazione della
tipologia dell’emolumento; 15. Situazione
contributiva e previdenziale, comprendente: a) l’indicazione della
tipologia di provvedimento; Da Cittadinolex.it |
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