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Dovrà essere operativa entro il 31 dicembre 2010 - Gdf, via all’anagrafe informatizzata

(DPR n. 265/2007 - GU n. 21 del 25.1.2008)

Foto Blaco

Entro il 31 dicembre del 2010 dovrà essere operativo il nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza, che è una sorta di anagrafe informatizzata comprendente le notizie curriculari del personale in servizio ed in congedo rilevanti per lo stato giuridico, l’avanzamento, l’impiego ed il trattamento economico. Lo stabilisce il DPR n. 265/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio scorso ed in vigore dal 9 febbraio 2008, il quale contiene le regole per il funzionamento del nuovo servizio matricolare della guardia di finanza. Da quando sarà operativo il nuovo sistema, ogni finanziere dovrà avere un documento unico matricolare, cioè un documento matricolare individuale di tipo informatico, ed un fascicolo personale, cioè la raccolta completa dei documenti informatici e di altro tipo afferenti al militare stesso. Per il personale già in servizio, la sostituzione del vecchio modo di classificazione con il nuovo sarà progressiva, mentre per il personale incorporato dopo il 31 dicembre dell’anno di operatività del servizio sarà automatica; al contrario, al personale in congedo (a qualsiasi titolo) fino al 31 dicembre dell’anno di partenza del nuovo sistema, si seguiteranno ad applicare le vecchie disposizioni. I dati trattati potranno comprendere anche quelli sensibili e giudiziari, purché indispensabili per finalità di rilevante interesse pubblico, come ad esempio per garantire le pari opportunità, o per accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, o per definire lo stato giuridico ed economico, compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, eccetera. In ogni modo, il DPR stabilisce che, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore di tale regolamento, dovranno essere inclusi nella documentazione matricolare di tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza solo gli eventi di interesse indicati nella tabella A, allegata al decreto stesso. Questa tabella enumera vari eventi raggruppati in: dati anagrafici (codice fiscale, matricola meccanografica e fotografia); situazione di famiglia; stato ed avanzamento; sedi di servizio; vicende sanitarie ed altri dati; titoli di studio, corsi, qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere, iscrizioni ad albi o registri ed abilitazioni professionali, pubblicazioni; servizio prestato in altre Forze armate o di Polizia; ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi; valutazioni caratteristiche; procedimenti penali; procedimenti disciplinari di stato; incarichi di insegnamento, partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro; nomine, cariche ed incarichi presso enti; provvedimenti disciplinari di corpo; situazione amministrativa; situazione contributiva e previdenziale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n.265 Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione [1];

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400[2];

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695 [3], concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, recante regolamento per le matricole del Regio Esercito;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189 [4], e successive modificazioni, concernente ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795[5], recante nuove norme sul servizio matricolare della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 [6], recante norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 [7], e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 [8], e successive modificazioni, concernente attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 ]9], concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23 [10];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[11], recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 [12], recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, ed in particolare l’articolo 1 [13];

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 [14], concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [15], recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [16], recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [17], recante codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184[18], recante regolamento recante disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerata l’esigenza, tenuto anche conto dei nuovi profili ordinativi del Corpo della Guardia di finanza, di apportare le necessarie varianti alle disposizioni sui documenti matricolari, adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 27giugno 2003, n. 196 [19], il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 19 ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Articolo 1.
Compiti

1. Il Corpo della Guardia di finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l’avanzamento, l’impiego ed il trattamento economico.

2. Il presente regolamento si applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all’articolo 6.

Articolo 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per;

a) «documento unico matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce;
b) «evento di interesse»: il fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare;
c) «dato matricolare»: l’informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto dell’acquisizione dell’evento di interesse;
d) «fascicolo personale»: la raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 [20], afferenti al militare, anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare;
e) «validazione»: la verifica del documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonché la sua corretta acquisizione al documento unico matricolare;
f) «impianto» del documento unico matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di acquisizione al documento unico matricolare del primo evento di interesse;
g) «rilascio»: la consegna, anche in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso;
h) «certificazione»: la comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o più dati rilevati dal documento unico matricolare del militare;
i) «parifica»: la procedura di confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse;
l) «addetto alla matricola»: il personale preposto alla gestione del servizio matricolare;
m) «regole tecniche»: le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 71del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [21].

Articolo 3.
Documento unico matricolare

1. Il documento unico matricolare è impiantato, per ogni militare del Corpo della Guardia di finanza, sulla base di apposito modello approvato con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nella tabella A, allegata al presente regolamento.

2. Gli eventi di interesse matricolare di cui ai punti 5, 8, 10, 11, lettera a), e 15, lettera a), dell’allegata tabella A possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalità di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [22], da trattarsi in conformità alle previsioni indicate nel medesimo articolo.

3. Con riferimento ai dati di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza, oltre alle operazioni strettamente correlate alle attività matricolari, indicate nell’articolo 4, esegue i seguenti tipi di operazioni:

a) raccolta, presso gli interessati o presso terzi;
b) registrazione;
c) organizzazione;
d) conservazione;
e) consultazione;
f) elaborazione;
g) selezione;
h) estrazione;
i) utilizzo e blocco;
l) comunicazione, nei limiti degli obblighi di legge.

Articolo 4.
Attività matricolari

1. Le attività matricolari sono costituite da:

a) impianto del documento unico matricolare;
b) aggiornamento e gestione del documento unico matricolare e del fascicolo personale;
c) custodia della documentazione matricolare e dei fascicoli personali;
d) rilascio del documento unico matricolare e delle relative certificazioni;
e) parifica del documento unico matricolare;
f) rettificazioni e cancellazioni da apportare al documento unico matricolare, nonché relativa conservazione in memoria;
g) validazione, effettuata da addetto alla matricola diverso da quello che ha acquisito l’evento di interesse al documento unico matricolare;
h) procedure dirette alla conservazione ed alla salvaguardia del documento unico matricolare e del fascicolo personale;
i) archiviazione dei documenti matricolari che assumono rilevanza sotto il profilo storico;
l) certificazioni, conformi alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 5.
Competenze

1. Il Comando generale della Guardia di finanza sovrintende alle attività matricolari del Corpo.

2. Il servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza è gestito, a livello centrale, dal Comando generale e, a livello periferico, dagli altri reparti della Guardia di finanza di cui all’articolo 2, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 [23].

3. Con una o più determinazioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuate e disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia:

a) le procedure e le modalità di gestione del documento unico matricolare;
b) le attività di cui all’articolo 4;
c) l’organizzazione del servizio di cui al comma 2;
d) le attività del personale addetto alla matricola.

Articolo 6.
Ambito di applicazione

1. Il nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza è reso operativo con determinazione del Comandante generale, da adottarsi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell’anno di adozione della determinazione di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata adottata la determinazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento per le matricole del Regio Esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.

4. Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all’articolo 2.

5. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza esclusivamente gli eventi di interesse indicati nella tabella A.

Articolo 7.
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata adottata la determinazione di cui all’articolo 6, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.

Articolo 8.
Copertura finanziaria

1. Al riassetto del servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 332

Tabella A
(Articolo 3, comma 1)

GRUPPI DI EVENTI DI INTERESSE MATRICOLARE PER IL PERSONALE DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

1. Dati anagrafici, codice fiscale, matricola meccanografica, fotografia.

2. Situazione di famiglia, comprendente:

a) l’indicazione dello stato civile e le relative variazioni;
b) i dati afferenti il coniuge comprensivi della data del matrimonio;
c) i dati afferenti ai figli.

3. Stato ed avanzamento, comprendente:

a) l’indicazione del contingente e del ruolo di appartenenza, degli eventuali transiti di contingente e passaggi di ruolo;
b) l’indicazione della posizione di stato e della relativa decorrenza;
c) la decorrenza e gli estremi dei provvedimenti di promozione e sospensione della promozione;
d) l’esito delle valutazioni delle varie tipologie di avanzamento;
e) le sospensioni e le esclusioni dalle procedure di avanzamento ed i successivi rinnovi di giudizio, comprensivi degli estremi dei relativi provvedimenti;
f) le attribuzioni di vantaggi di carriera;
g) i giuramenti;
h) le cessazioni dal servizio.

4. Sedi di servizio, comprendente:

a) il reparto di appartenenza e l’incarico assegnato, con indicazione delle relative decorrenze;
b) l’indicazione della specie del provvedimento di trasferimento;
c) per il personale del contingente di mare e per gli ufficiali impiegati presso il servizio navale, i periodi di navigazione e di servizio a terra.

5. Vicende sanitarie ed altri dati, comprendente:

a) gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità, emanati dalla competente autorità sanitaria;
b) l’indicazione della categoria, della tabella e della misura di ascrivibilità dell’infermità riconosciuta.

6. Titoli di studio, corsi, qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere, iscrizioni ad albi o registri ed abilitazioni professionali, pubblicazioni, comprendente:

a) i titoli di studio, con indicazione del punteggio o del giudizio di conseguimento;
b) i corsi frequentati a seguito di designazione o ratifica da parte dell’amministrazione, con indicazione del punteggio o della qualifica finali e della posizione raggiunta nella graduatoria di fine corso;
c) le qualificazioni, le abilitazioni e le specializzazioni conseguite, con indicazione della data di conseguimento e di cessazione dalle medesime;
d) la conoscenza di lingue estere, con indicazione del livello e della data di riconoscimento del medesimo;
e) le iscrizioni ad albi e registri professionali, ovvero le abilitazioni professionali, con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione, abilitazione o di revoca;
f) le pubblicazioni effettuate come autore o coautore, con indicazione del titolo e degli estremi di pubblicazione.

7. Servizio prestato in altre Forze armate o di Polizia.

8. Ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente:

a) le ricompense morali previste dal regolamento di disciplina militare, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione;
b) le onorificenze ed altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell’autorità concedente, della data dell’eventuale perdita;
c) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell’eventuale revoca.

9. Valutazioni caratteristiche, comprendente:

a) il periodo oggetto di valutazione;
b) la tipologia di modello redatto;
c) la qualifica finale ed il rendimento in servizio.

10. Procedimenti penali, comprendente:

a) il numero del procedimento e gli estremi del reato;
b) l’Autorità giudiziaria procedente e la sede della medesima;
c) la specie e gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati.

11. Procedimenti disciplinari di stato, comprendente:

a) l’indicazione dell’evento originatore e dell’autorità che dispone il procedimento;
b) le date di avvio e di termine del procedimento;
c) il provvedimento finale e l’indicazione dell’autorità che lo adotta.

12. Provvedimenti disciplinari di corpo, comprendente:

a) la data o il periodo di commissione della violazione disciplinare;
b) la specie e l’eventuale durata della sanzione disciplinare;
c) l’autorità che punisce e la motivazione del provvedimento.

13. Incarichi di insegnamento, partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro; nomine, cariche ed incarichi presso enti, comprendente:

a) gli incarichi di insegnamento con indicazione della materia, tipologia, durata, sede e destinatari del corso, nonché della specie di incarico;
b) la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, specificando la tipologia di incarico, la durata e gli estremi del provvedimento di nomina;
c) le nomine, le cariche e gli incarichi presso enti, specificando la tipologia e la durata.

14. Situazione amministrativa, comprendente:

a) l’indicazione della tipologia dell’emolumento;
b) gli estremi del relativo provvedimento di attribuzione;
c) l’indicazione del grado e dei correlati profili retributivi.

15. Situazione contributiva e previdenziale, comprendente:

a) l’indicazione della tipologia di provvedimento;
b) i periodi di tempo interessati espressi in anni, mesi e giorni;
c) l’indicazione delle somme relative.

Da Cittadinolex.it

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Martedì, 05 Febbraio 2008
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