Il
numero dei grandi invalidi grandi invalidi di guerra o per servizio affetti
dalle infermità di cui al DPR 915/1978 aventi titolo all’assegno
mensile di 878 euro sostitutivo dell’accompagnatore è di 338 unità,
per l’importo complessivo di Euro 3.561.168.
Con
il decreto 3 settembre 2004 il Ministero della Difesa ha individuato le
disponibilità per finanziare altri 148 assegni grandi invalidi
in base alle restanti disponibilità per l’anno 2004 pari ad Euro
4.185.685.
(Altalex,
28 ottobre 2004)
MINISTERO
DELLA DIFESA
DECRETO
3 settembre 2004
Provvidenze
in favore dei grandi invalidi, di cui all’art. 1, comma 4, della legge
27 dicembre 2002, n. 288.
(G.U.
n. 248 del 21-10-2004)
IL
MINISTRO DELLA DIFESA
di
concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
con
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente:
´Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerraª "e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: ´Adeguamento delle
pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista
per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834ª;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: ´Provvidenze in
favore dei grandi invalidi"ª e, in particolare, l’art. 1, il quale, nel
prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e
per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore, demanda ad un
decreto interministeriale l’accertamento del numero degli assegni corrisposti
al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente
liquidati nell’anno;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 29
dicembre 2003, recante la ripartizione delle unita’ previsionali di base
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2004, con il quale e’ stato iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze il capitolo 1319/Economia, UPB 2.1.2.3 ´pensioni
di guerraª, con lo stanziamento di Euro 7.746.853";
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in data 28 agosto 2003, di cui all’art. 1, comma 4, della predetta
legge n. 288/2002;
Viste le comunicazioni dei competenti uffici della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero
della difesa, rispettivamente, in data 31 maggio 2004, in data 28 maggio
2004 e in data 27 maggio 2004;
Decreta:
Art.
1.
1. Alla data del 30 aprile 2004, il numero dei grandi invalidi affetti
dalle infermita’ di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo
comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all’assegno mensile
di 878 euro sostitutivo dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’ di 338 unita’, per l’importo
complessivo di Euro 3.561.168.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita’ relative
all’anno 2004, pari ad Euro 4.185.685, sono liquidati:
a) in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, a n. 148 grandi
invalidi affetti dalle infermita’ di cui al comma 1 che prevedibilmente
verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il 30 aprile 2004;
b) successivamente, nell’ordine di presentazione delle domande per ottenere
il servizio di accompagnamento e fino ad esaurimento delle risorse residue
nei limiti del fondo di cui al capitolo 1319/Economia, agli altri aventi
diritto affetti dalle invalidita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2),
3) e 4), secondo comma;
A-bis;
B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E, dando la
precedenza ai grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di
accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio
2003 e ai quali gli enti preposti non siano stati ne’ siano in grado di
assicurarlo. Ai fini della determinazione della data di presentazione
della domanda per l’accompagnamento fa fede la data del timbro postale.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile
di 878 euro ovvero nella misura ridotta al 50% secondo quanto previsto
dall’ultimo periodo del comma 4, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2002,
n. 288, sono corrisposti, a domanda dell’interessato, a decorrere dal
1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione
dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento,
ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione
della domanda per l’accompagnamento, per coloro che abbiano richiesto
il servizio stesso per la prima volta dopo l’entrata in vigore della suddetta
legge.
Art.
2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l’anno 2004, redatte
secondo il modello allegato al presente decreto, che di quest’ultimo costituisce
parte integrante, debbono essere presentate alle amministrazioni e agli
enti gia’ competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici entro
il 31 dicembre 2004. Sono ammissibili le istanze presentate anche oltre
il 31 dicembre 2004, purche’ sia data dimostrazione di avere avviato entro
tale data la procedura prescritta per ottenere l’accompagnatore.
2. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono le domande
con i documenti pervenuti al Ministero dell’economia e delle finanze --
Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi
del Tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del
Tesoro -- Ufficio VII, previa specificazione delle infermita’ da cui e’
affetto il richiedente. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri
-- Ufficio nazionale per il servizio civile e il Ministero della difesa
inoltrano al predetto Ufficio VII aggiornati elenchi nominativi dei grandi
invalidi di guerra e per servizio che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano
di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore
del servizio civile; dei grandi invalidi appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1, comma 1, che hanno perso l’accompagnatore entro il 30
aprile 2004; dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), ed,
infine, dei soggetti di cui all’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n.
288, che hanno fatto richiesta dell’accompagnatore almeno una volta nel
triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima
ed ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.
3. Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore viene anticipato
dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all’erogazione del trattamento
pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell’Ufficio
VII, indicato al comma 2, che curera’ il successivo rimborso alle amministrazioni
ed agli enti medesimi a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
Il
presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
3 settembre 2004
Il
Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Registrato
alla Corte dei conti 14 ottobre 2004 Registro n. 10, Ministeri istituzionali
- Difesa, foglio n. 161
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