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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 8 ottobre 2004

Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00. (GU n. 243 del 15-10-2004)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 ottobre 2004

Divieto di immissione e ritiro dal mercato di caschi protettivi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00.

(GU n. 243 del 15-10-2004)

Il CAPO DIPARTIMENTO

dei trasporti terrestri

 

  Visto  il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della  direttiva  2001/95/CE  relativa  alla  sicurezza  generale dei prodotti,  che prevede, tra l’altro, l’obbligo di commercializzazione
di prodotti sicuri;
  Visto  l’art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  «nuovo  codice  della  strada»,  che  prevede  che  i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi  ai  tipi  omologati,  secondo  la  normativa  stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni  sono  state rese di osservanza obbligatoria con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;
  Visto l’art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i  caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la  confisca  ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;
  Vista  la  comunicazione  in data 14 settembre 2004 della «Societe’ Nationale  de  Certification  et  d’Omologation  SNCH» concernente il ritiro,  da  parte  del  Ministero  dei  trasporti del Granducato del Lussemburgo,   dell’omologazione  ECE/ONU  n.  13*22R00*22R05*0084*00 secondo   il  regolamento  n.  22/05  rilasciata  al  tipo  di  casco protettivo  di marca Criko fabbricato dalla Criko Helmets S.a.S., via Sottopoggio - 55060 Guamo Capannori (Lucca);
  Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e del decreto legislativo  21 maggio  2004,  n.  172  di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;
  Visto  l’art.  6,  comma  2,  lettere  e)  ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004

 

Decreta:

Art. 1.


  Per  le motivazioni specificate e’ vietata l’immissione sul mercato di  caschi  per  gli  utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero   di   omologazione   E13*22R00*22R05*0084*00  commercialmente denominati  Criko,  CK,  Malbo,  Gem,  ZKI,  Asyhang,  Omega,  First, Xanicee, Woaza. Si dispone altresì il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.
  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


    Roma, 8 ottobre 2004


Il capo dipartimento: Fumero


Sabato, 16 Ottobre 2004
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