Il CAPO DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri
Visto il decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa
alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l’altro,
l’obbligo di commercializzazione
di prodotti sicuri;
Visto l’art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 «nuovo codice della strada», che prevede che i caschi
protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere
conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei
caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui
prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;
Visto l’art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i
caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la
confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo
VI;
Vista la comunicazione in data 14 settembre 2004 della «Societe’
Nationale de Certification et d’Omologation SNCH» concernente il
ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del
Lussemburgo, dell’omologazione ECE/ONU n. 13*22R00*22R05*0084*00
secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco
protettivo di marca Criko fabbricato dalla Criko Helmets S.a.S., via
Sottopoggio - 55060 Guamo Capannori (Lucca);
Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva
2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;
Visto l’art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto
legislativo n. 172/2004
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni specificate e’ vietata l’immissione sul mercato di
caschi per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero
di omologazione E13*22R00*22R05*0084*00 commercialmente denominati
Criko, CK, Malbo, Gem, ZKI, Asyhang, Omega, First, Xanicee, Woaza.
Si dispone altresì il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2004
Il capo dipartimento: Fumero |