In tema di accertamento delle violazioni alle norme del
codice della strada, con riferimento al divieto di sosta, il potere
dell’ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento,
concesso dai comuni ai sensi dell’art. 17, comma 132, della legge 15 maggio
1997 n. 127, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente
collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o
il pagamento inferiore, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli
appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla «prevenzione» ed al rilievo di
tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della
concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve
ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento
della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta
in dette zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società
concessionaria essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito
territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto
che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa
stabilita. (Sulla base dell’enunciato principio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
ricorso del 26 marzo 2003 C. F. impugnava dinanzi al Giudice di pace di Parma
il verbale di accertamento notificatole dal Comando di Polizia Municipale del
Comune di Parma il 26 febbraio 2003 per violazione dell’art. 7 del codice della
strada per aver lasciato in sosta il proprio veicolo nel centro abitato
nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale; l’opponente faceva
presente di essere titolare di permesso di sosta nella zona interessata e
chiedeva annullarsi la sanzione. Si costituiva in giudizio il
Comune di Parma assumendo che la suddetta violazione, accertata da un ausiliario,
si riferiva non già ad un parcheggio a pagamento ma al mancato rispetto della
segnaletica presente in loco; chiedeva quindi il rigetto del ricorso. Il giudice di pace con sentenza
del 7 agosto 2003, rilevato che la zona in cui sostava l’autovettura di proprietà
dell’esponente concerneva un tratto di strada al di fuori della segnaletica
orizzontale caratterizzate dalle righe blu, e quindi un’area estranea alla
competenza della Società T. concessionaria della gestione del servizio del
parcheggio a pagamento, ha ritenuto l’ausiliario della suddetta società privo
di competenza in ordine all’accertamento compiuto, ed ha annullato la sanzione.
Per la cassazione di tale sentenza
il Comune di Parma ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la parte
intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha
successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il
primo motivo deducendo violazione degli articoli 112 c.p.c., 22 e Con il secondo motivo il Comune di
Parma, denunciando violazione degli articoli 17 commi 132 e 133, della L. 15
maggio 1997 n. 127 e 68 commi l, 2, 3 della L.
23 dicembre 1999 n. 488, censura la sentenza impugnata per avere
ritenuto che la normativa richiamata non consentirebbe agli ausiliari del
traffico di accertare le trasgressioni fuori dalle aree di concessione,
infatti il giudice di pace adito non ha considerato che secondo la delibera
comunale n. 2347/2000 attuativa dell’art. 17 comma 132 della L. 15 maggio 1997 n. 127 il Comune di Panna
aveva affidato in concessione alla Spa T. la gestione del servizio del
parcheggio a pagamento in tutte le aree del centro storico cittadino, a prescindere
dal fatto che fossero state contrassegnate da righe blu, con esclusione di
quelle espressamente indicate; pertanto legittimamente l’operatore della
Società T. aveva accertato la violazione da parte della F.. Con riferimento alla seconda
censura sollevata si ritiene, conformemente ad una recente pronuncia di questa
stessa Corte (Cass. 20 aprile 2006 n. 9287), che il potere dell’ausiliario
dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto
dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è
limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio
stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in
misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli
appositi spazi e così via), ma è esteso
anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla
sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella
suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi
concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni infrazione
alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari
dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente
interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei
divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla
riscossione della tariffa medesima In definitiva in seguito all’accoglimento del secondo
motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve
essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad
altro giudice dell’Ufficio del Giudice di pace di Parma. |
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