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Corte di Cassazione 07/02/2008

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Ausiliari del traffico - Poteri - Divieto di sosta - Rilevazione - Estensione a tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta - Ammissibilità

(Cass. Civ., sez. II, 28 settembre 2007, n. 20558)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 28 settembre 2007, n. 20558

In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta, il potere dell’ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pa­gamento, concesso dai comuni ai sensi dell’art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente col­legate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pa­gamento della tariffa o il pagamento inferiore, l’in­tralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla «prevenzione» ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in rela­zione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi con­cessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli ausiliari di­pendenti della società concessionaria essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei di­vieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabili­ta. (Sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha accolto il ricorso del Comune e cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice di pace aveva accolto l’opposizione nei confronti del Comune avverso il verbale di accertamento del di­vieto di sosta rilevato da ausiliario al di fuori dell’area di competenza della società concessiona­ria della gestione del parcheggio a pagamento).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 26 marzo 2003 C. F. impugnava dinanzi al Giudice di pace di Parma il verbale di accertamento notificatole dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Parma il 26 febbraio 2003 per violazione dell’art. 7 del codice della strada per aver lasciato in sosta il proprio veicolo nel centro abitato nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale; l’oppo­nente faceva presente di essere titolare di permesso di sosta nella zona interessata e chiedeva annullarsi la sanzione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Parma assu­mendo che la suddetta violazione, accertata da un au­siliario, si riferiva non già ad un parcheggio a paga­mento ma al mancato rispetto della segnaletica presente in loco; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Il giudice di pace con sentenza del 7 agosto 2003, rilevato che la zona in cui sostava l’autovettura di pro­prietà dell’esponente concerneva un tratto di strada al di fuori della segnaletica orizzontale caratterizzate dalle righe blu, e quindi un’area estranea alla compe­tenza della Società T. concessionaria della gestione del servizio del parcheggio a pagamento, ha ritenuto l’ausiliario della suddetta società privo di competenza in ordine all’accertamento compiuto, ed ha annullato la sanzione.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Parma ha proposto un ricorso articolato in due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente deposi­tato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deducendo violazione degli articoli 112 c.p.c., 22 e 23 L. n. 689/1981 in relazione agli articoli 360 nn. 3 e 4 c.p.c., assume che erroneamente la sentenza impu­gnata ha rilevato d’ufficio l’incompetenza dell’ausi­liario del traffico ad elevare la contravvenzione nei confronti della F., posto che l’opponente aveva dedotto soltanto una questione di merito, ovvero che il soggetto dotato di permesso di parcheggio gratuito può parcheggiare anche in divieto di sosta.

Con il secondo motivo il Comune di Parma, denun­ciando violazione degli articoli 17 commi 132 e 133, della L. 15 maggio 1997 n. 127 e 68 commi l, 2, 3 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, censura la sentenza impu­gnata per avere ritenuto che la normativa richiamata non consentirebbe agli ausiliari del traffico di accertare le tra­sgressioni fuori dalle aree di concessione, infatti il giu­dice di pace adito non ha considerato che secondo la de­libera comunale n. 2347/2000 attuativa dell’art. 17 comma 132 della L. 15 maggio 1997 n. 127 il Comune di Panna aveva affidato in concessione alla Spa T. la gestione del servizio del parcheggio a pagamento in tutte le aree del centro storico cittadino, a prescindere dal fatto che fossero state contrassegnate da righe blu, con esclu­sione di quelle espressamente indicate; pertanto legitti­mamente l’operatore della Società T. aveva accertato la violazione da parte della F..

Con riferimento alla seconda censura sollevata si ri­tiene, conformemente ad una recente pronuncia di que­sta stessa Corte (Cass. 20 aprile 2006 n. 9287), che il potere dell’ausiliario dipendente dalla società conces­sionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a ri­levare le infrazioni strettamente collegate al parcheg­gio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e pre­vio pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni in­frazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società conces­sionaria, essendo quest’ultima direttamente interes­sata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei li­miti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima

In definitiva in seguito all’accoglimento del se­condo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro giudice dell’Ufficio del Giudice di pace di Parma.

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Giovedì, 07 Febbraio 2008
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