In tema
di violazione dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, in
fattispecie anteriori alla entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, deve
ritenersi legittimo l’accertamento effettuato mediante apparecchiature
automatiche di rilevamento della velocità funzionanti in assenza di organi
della polizia stradale, tenuto conto, da un lato, dell’art. 384 del regolamento
di esecuzione del codice della strada, che prevede la possibilità di impiego di
mezzi di rilevamento che consentono di accertare l’illecito in un tempo
successivo, nonché del principio secondo cui l’eccesso di velocità può essere
validamente accertato mediante fonti di prova, diverse dalle apparecchiature
automatiche, utilizzabili anche in un momento differito, e, dall’altro, che
l’art. 345, comma 4, del citato regolamento, nel richiedere che gli impianti
siano gestiti dagli organi della polizia, se pone la necessità di un
collegamento diretto tra tali organi e l’attivazione ed il controllo dell’esito
delle registrazioni di queste apparecchiature, non impone anche che questi
siano sempre presenti durante il loro funzionamento. |
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