In
assenza di disciplina, nel codice della strada, della circolazione delle
motoslitte sulle pubbliche strade, detta circolazione non è consentita.
Pertanto, l’art. 31 del Piano del Parco dell’Adamello e del Brenta che,
regolamentando, ai sensi dell’art. 33 della legge provinciale di Trento n. 18
del 1988, la circolazione dei veicoli a motore nel Parco, dispone che le strade
statali, provinciali e comunali aperte al traffico veicolare possono essere
percorse da tutti i mezzi di locomozione, non è riferibile alle motoslitte, non
essendo abilitati gli organi del Parco ad esprimere, per le strade comprese nel
Parco stesso, una disciplina che deroghi a quella statale. (Nella specie,
relativa alla irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per transito su
strada comunale con motoslitta, la S.C. ha confermato la decisione del
Tribunale che aveva, tra l’altro, escluso la configurabilità di un errore
scusabile nel comportamento tenuto dal trasgressore a seguito della risposta ad
un parere dallo stesso formulato alla Presidenza del Parco rilevando che
comunque detta risposta sarebbe stata irrilevante in quanto sussisteva un
divieto, disposto con ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare sulla
strada in questione). |
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