IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale
abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno
il compito di stabilire requisiti e modalità per il rilascio della
patente di servizio;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del 31 maggio 2004; Vista la comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26
luglio 2004, n. 13880 UL;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Patente di servizio
1. Ai soggetti elencati nell’articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei
ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, è rilasciata
una patente di servizio, conforme al modello di cui all’allegato A, per
la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli
nella disponibilità dell’Amministrazione utilizzati per l’espletamento
di compiti istituzionali dell’ente di appartenenza.
2. La patente rilasciata ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è equiparata a quella prevista dal comma
1.
3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell’ambito
del territorio di competenza, a:
a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
Ai rimanenti soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, e comma 3, lettera
a), la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio
dell’Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell’ANAS
per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede
il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di rilascio.
4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per
i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita
ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
A tal fine, nell’ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti
tipi di abilitazione:
abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.
Art. 2.
Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio
1. La patente di servizio può essere rilasciata ai soggetti che
sono già in possesso della patente di guida di cui all’articolo
116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed ha la medesima validità della patente di guida
posseduta. 2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti
di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attività di servizio presso
l’Amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione
con esame finale secondo i programmi e le modalità di cui all’articolo
9 del presente decreto.
Art. 3.
Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia
locale
1. Al personale indicato all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed
e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio
è rilasciata dal prefetto della provincia in cui il personale
presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o servizio
di polizia locale da cui dipende.
2. I comuni e le province, attraverso l’ufficio o comando da cui dipende
il personale di polizia locale, d’intesa con l’ufficio competente della
prefettura-UTG, provvedono all’istruttoria ed alla compilazione della
patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della
patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneità, la
dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale
interessato.
Il Prefetto può richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti
conservati dai Comandi o dagli uffici di polizia locale.
3. L’esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione
provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario
della carriera prefettizia. La commissione, inoltre, è composta
da quattro membri di cui uno appartenente alla Specialità Polizia
stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall’Ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale
designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia provinciale
designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di segretario
sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di provincia. Gli
oneri conseguenti sono interamente a carico dell’ente locale che richiede
il rilascio delle patenti di servizio.
4. La patente di servizio è rilasciata solo al personale in possesso
di tutte le qualità previste dall’articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65.
5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità
della patente di guida ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. La patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione
di categoria della patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo
116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non
è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui
all’articolo 2 del presente decreto.
7. I comuni e le province informano il Prefetto dell’avvenuto rinnovo
e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.
Art. 4.
Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. Al personale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è
rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti con i criteri e le modalità stabiliti con il
decreto di cui all’articolo 1, comma 3.
2. L’esame di idoneità si svolge presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Capo del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
3. La prova d’esame per il conseguimento della patente di guida può
essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del
concorso per l’assunzione; in tal caso deve essere prevista nell’apposito
bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
4. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 3.
Art. 5.
Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato
ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell’articolo 138 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall’Amministrazione
di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli
in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilità
dell’Amministrazione.
Art. 6.
Variazioni della patente di guida
1. All’atto del rilascio della patente di servizio, l’interessato si
obbliga ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dai
regolamenti e dalle disposizioni dell’Ente o dell’Amministrazione di
appartenenza per la guida dei veicoli, nonchè a comunicare ogni
variazione di validità e di conferma della patente di guida rilasciata
ai sensi dell’articolo 116 o dell’articolo 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, all’amministrazione, al corpo o al servizio
di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.
Art. 7.
Validità della patente di servizio
1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all’articolo
116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, d’ufficio o su segnalazione
del corpo o servizio di appartenenza dell’interessato, la patente di
servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati
all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, o dall’autorità che l’ha rilasciata,
per gli altri soggetti indicati dall’articolo 12, commi 1 e 3, lettera
a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio può essere altresì sospesa fino
ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva,
revocata dal prefetto d’ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile
del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell’impiego
dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza,
danni ai medesimi o ad altre cose dell’ente o di altri soggetti, nell’ambito
dell’attività di servizio.
3. La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa
o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che
comportino l’applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico
del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano
alla patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi
casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di
veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non
si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo
116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 8.
Anagrafe delle patenti di servizio
1. Nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso
il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri,
sono registrati in apposito campo i dati relativi alle patenti di servizio.
2. L’Anagrafe è popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate
per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di
servizio.
Art. 9.
Programma e prove d’esame per il conseguimento della patente di servizio
1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalità
di esame per il conseguimento della patente di servizio indicata dall’articolo
139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono riportati nelle
tabelle di cui agli allegati B e C.
2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di autoveicoli
di servizio.
3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio sono
pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento
delle cognizioni relative alle materie di programma previste per il
conseguimento della corrispondente patente di guida ai sensi dell’articolo
121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un
colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui al
comma 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilità
di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
Art. 10.
Norme transitorie
1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto ministeriale
26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida dei veicoli adibiti
all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo
1.
2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato nei
precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non è in possesso della patente di servizio rilasciata
secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni precedenti,
è stato adibito, in modo continuativo, all’espletamento dei compiti
di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli dell’Amministrazione
di appartenenza, la patente di servizio è rilasciata d’ufficio
solo sulla base della patente posseduta, senza necessità di frequentare
il corso e di superare l’esame di qualificazione di cui all’articolo
2. Per questi soggetti, la patente di servizio è rilasciata dalle
autorità indicate dagli articoli 3 e 4, le cui disposizioni si
applicano, altresì, in quanto compatibili per il rilascio della
patente stessa. L’attività svolta dal dipendente nei tre anni
precedenti è documentata sulla base di apposita dichiarazione
da parte del responsabile dell’ufficio presso il quale ha prestato il
servizio da valutare.
Art.
11.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il
decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.
Art.
12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 agosto 2004
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro dell’interno Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 336
Allegato A
All. 1pdf
All. 2pdf
Allegato B
Programma del corso e materie sulle quali si svolge l’esame teorico
Il corso è finalizzato al solo conseguimento della patente di
servizio di cui all’art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
Esso si articola in 25 moduli per la teoria e 25 moduli per la pratica
ciascuno della durata di 40 minuti.
Teoria
Motoveicoli e autoveicoli
1. Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica
stradale facenti parte del programma di cui all’art. 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente
posseduta.
2. Conoscenza delle norme di circolazione con particolare riferimento
alla guida dei veicoli di servizio: corretto uso della strada da parte
del conducente in servizio di polizia stradale; prudenza, civismo, rispetto
degli altri utenti; inquinamento atmosferico, acustico e protezione
dell’ambiente; condotta di guida ed etica professionale; incombenze
relative all’uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicolo
e della dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio; velocità
e suoi limiti, distanza di sicurezza e mano da tenere; comportamento
ai crocevia; precedenze; sorpassi; arresto; fermata; sosta; parcheggio;
partenza; cambio corsia e di direzione; ingombro della carreggiata;
circolazione su autostrade e strade extraurbane; uso degli occhiali;
uso apparato R.T.; uso luci posizione; anabbaglianti, abbaglianti, indicatori
di direzione, dispositivi segnalazione acustica; funzione dei catadiottri;
comportamento dei convogli militari; patenti di servizio; durata e conferma
della validità, sospensione e revoca.
3. Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali,
sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale
e sulle garanzie assicurative: manutenzione ed efficienza dei veicoli
di servizio; conseguenze degli incidenti stradali con particolare riguardo
al coinvolgimento di veicoli di servizio; responsabilità disciplinare,
responsabilità penale, responsabilità patrimoniale; copertura
assicurativa; trattazione amministrativa dell’incidente; pneumatici
con battistrada eccessivamente usurato; pneumatici con pressioni differenti;
fianchi dei pneumatici con lesioni; ammortizzatori scarichi; freni squilibrati;
fattori che possono diminuire la vigilanza e l’idoneità fisica
e psichica del conducente; stanchezza, stati di ipnosi (medicinali),
stati emotivi (ansia), ecc.; condizioni della strada: fondo ghiacciato,
fondo scivoloso causa prima pioggia, fondo coperto di foglie, di pietrisco;
entrata ed uscita da galleria; nebbia fitta o a banchi; abbagliamento
da sole; acquaplaning; pericoli connessi con effettuazione scorte; uso
cinture di sicurezza; uso del casco; conoscenza norme relative al comportamento
del conducente in caso di incidente: (doveri ed obblighi di uff. e agt.
di p.g.) protezione veicolo; spostamento dello stesso; segnalazione
ai veicoli che sopraggiungono, (viabilita), soccorso agli infortunati;
chiamate via radio per soccorso medico, pattuglie o volanti di ausilio;
individuazione persone e mezzi coinvolti; individuazione testimoni;
coinvolgimento veicoli trasportanti merci pericolose.
4. Nozioni di pronto soccorso finalizzate all’assistenza delle
vittime di incidenti stradali, nonchè agli effetti derivanti
dall’uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze
stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:
scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado; codice di comportamento
del soccorritore; incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizione
di sicurezza); stato di shock (segni, interventi, posizione di sicurezza);
emorragie (interne, esterne, trattamenti); lesioni all’apparato respiratorio
(segni interventi posizione di sicurezza); lesioni alla gabbia toracica
(segni, trattamenti); arresto respiratorio (segni, trattamenti); ustioni
(segni, trattamenti); lesioni all’apparato locomotore (distorsioni,
fratture, trattamenti); frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti);
come riconoscere che l’infortunato è in vita; comportamenti in
presenza di fumo e fiamme.
5. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali
per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti: equipaggiamento
veicoli di servizio; pneumatici: struttura, marcatura, velocità
massima ammessa, uso, gonfiaggio, battistrada; dispositivi di frenatura:
funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli; conoscenza
sommaria del motore: distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione,
raffreddamento; degli organi di trasmissione: innesto a frizione, cambio
di velocità, differenziale; (manutenzione ed efficienza dei veicoli
di servizio; uso cinture di sicurezza; uso casco, vedi punto 2); significato
delle spie: interventi conseguenti.
6. Norme per la circolazione dei veicoli in situazioni di emergenza:
caratteristiche e modalità di uso dei dispositivi supplementari
di segnalazione visiva e di allarme acustico dei veicoli di servizio;
facoltà concesse dall’art. 177 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nelle diverse condizioni di marcia e limiti connessi all’ordinaria
prudenza.
Esercitazioni pratiche per la guida di autoveicoli
A) Nozioni preliminari.
1. Autoveicoli; guida; variazioni virtuali del loro ingombro al variare
della velocità.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni,
modalità di azionamento.
3. Controllo dell’autoveicolo prima della utilizzazione; cosa e come
controllare.
4. Terminata utilizzazione; adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimenti,
ispezione finale.
5. L’autista in uniforme; esigenze formali.
6. Appropriati movimenti per salire e scendere dall’autoveicolo (esigenze
di servizio portano a situazioni di repentinita).
7. Corretto assetto al posto di guida. Corretta posizione delle armi
di ordinanza.
8. Fermata e sosta; adempimenti tecnici e cautele.
9. Apparati R.T.
B) Istruzioni propedeutiche ad autoveicolo fermo e con spostamenti nei
limiti dello stretto indispensabile.
1. Azionamento leva cambio; messa a folle; avviare, accelerare e rallentare
moderatamente e alternativamente; fermare il motore.
2. Frizione e cambio; innesti di velocità in sequenza - a crescere
e a diminuire; giri del motore e delle ruote motrici; accelerazione
del motore per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Freno motore.
4. Freni di servizio e freno a mano di stazionamento. Freni meccanici;
idraulici; a sistema misto; ad aria compressa (secondo il tipo del veicolo);
loro azionamento e funzionamento; ABS.
5. Frenate per normali manovre d’arresto; frenate per repentine e necessitate
manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato
della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di autoveicoli (in luoghi non aperti al
traffico).
1. Controllo strumenti cruscotto.
2. Comportamenti alle diverse velocità.
3. Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile per
la guida in condizioni di sicurezza:
distanza di sicurezza; frenate tenendo conto del traffico retrostante;
sorpasso; uso dei retrovisori; cambio di direzione, strada, corsia;
svolta a destra ed a sinistra, fermata sul limite destro e ripresa della
marcia; immissione nel flusso della circolazione, impegno ed attraversamento
di incroci, comportamento al segnale di stop ed a quello di dare precedenza;
ripresa della marcia previe attente ispezioni visive; partenza, fermate
ed arresti della marcia in salita, in discesa; freno di stazionamento
(cautele accessorie: cambio; cunei; sterzo a monte; ecc.); inversione
di marcia; retromarcia; in situazioni di visibilità diretta ed
indiretta (retrovisori; luce retromarcia; segnalazioni ausiliarie; ecc.);
ingombri di carreggiata; disfunzioni e/o avarie all’autoveicolo; segnalazioni
da fare; come comportarsi; fermate e soste delle autocolonne; esigenze
formali e disciplinari.
D) Addestramento sulla viabilità ordinaria. 1. Esercitazioni
secondo quanto previsto al punto C.3 lungo gli itinerari prestabiliti
fuori e dentro i centri abitati con criteri di gradualità rispetto
alle caratteristiche della strada, a quelle del traffico e a quelle
di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata,
di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo
su tratti di strade privi di traffico ordinario e sempre sotto controllo
e cautele da parte dell’istruttore).
Esercitazioni pratiche per la guida di motoveicoli
A) Nozioni preliminari.
1. Motoveicoli; movimento; equilibrio; loro ingombro virtuale al variare
della velocità.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni,
modalità di azionamento.
3. Controllo del motoveicolo prima dell’utilizzazione; cosa e come controllare.
4. Terminata utilizzazione, adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimento,
ispezione finale.
5. Equipaggiamento del motociclista: casco e suo allacciamento; occhiali
adeguati; protezione delle mani; protezione dall’aria, ecc.
6. Appropriati movimenti per montare e smontare dal motoveicolo; adeguamento
rispetto al tipo e peso del veicolo.
7. Assetto del motociclista; suo corretto posizionamento; regolazione
del parabrezza; cautele ed impegno nella marcia.
8. Motoveicolo fermo; staffa laterale accessoria per sole esigenze di
urgente allontanamento dal motoveicolo.
9. Sosta del motoveicolo o dei motoveicoli in uso di pattuglia; valutazione
circa la natura e lo stato della pavimentazione di appoggio (possibili
variazioni dello stato stesso al variare della temperatura o per pioggia
o simili; ecc.).
10. Apparati R.T.; cautele.
B) Istruzioni a motoveicolo fermo su cavalletto di sostegno.
1. Azionamento leva cambio (e manovre necessarie frizioni, rotazioni
di controllo e consenso della ruota motrice, ecc.); messa a "folle";
avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternamente; fermare
il motore; a veicolo fermo il motore per lungo tempo in funzione si
surriscalda. 2. Frizione e cambio; innesti di velocità in sequenza
a crescere e a diminuire; giri del motore; frizione ed adeguate accelerazioni
per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Il motore può "frenare"; l’importanza di ridurre
la velocità con razionale uso dei cambio e del motore.
4. Freno posteriore ed anteriore; loro funzionamento ed afferenti effetti;
azionamento adeguatamente proporzionato; registrazione speditiva dei
freni; fenomenica negativamente influenzate l’efficienza dei freni (operazioni
di lavaggio; pioggia; residui grassi; acqua, ecc., cautele opportune;
saggio della efficienza dei freni in partenza, ecc.).
5. Frenata per normali manovre di arresto; frenata per repentine e necessitate
manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato
della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di motoveicoli (in luoghi non aperti al
traffico).
1. Folle; avviamento motore; prima velocità; breve spostamento;
frenatura frizione solo nell’imminenza dell’arresto; folle; arresto
motore; stato di quiete; messa sul cavalletto (pluralità di esercitazioni
convenzionali, segnalazioni, traguardi sul terreno, ecc.).
2. Frenate rapide di fronte a particolari esigenze.
3. Marcia libera su percorso interno predeterminato con graduali aumenti
della velocità.
4. Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile per
la guida in condizioni di sicurezza:
modalità di marcia delle motocolonne; distanza di sicurezza;
manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese della marcia; sorpasso;
cambio di direzione, strada, corsia, svolte a destra ed a sinistra,
fermate sul limite destro e ripresa della marcia; immissione nel flusso
della circolazione, arresto agli incroci, ripresa della marcia; partenze
ed arresti di marcia in salita, in discesa: problemi di stazionamento
del veicolo; disfunzioni o guasti: comportamento da adottare e segnalazioni
da effettuare; fermata e sosta delle motocolonne - esigenze formali
e disciplinari.
D) Addestramento per gruppi all’estero.
1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.4 lungo gli itinerari
prestabiliti con criteri di gradualità rispetto alle caratteristiche
delle strade, riguardo a quelle del traffico ed a quelle di altri fattori
(condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento
per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo
su tratti stradali privi di traffico ordinario e sotto controllo e cautele
degli istruttori).
Allegato C ESAMI DI GUIDA Motoveicoli.
1. Prova di frenata: al termine di un percorso rettilineo di 25 mt,
disegnare un quadrato di un metro. Il candidato, partendo dalla base
del percorso, deve passare alla 2 marcia ed arrestare il veicolo in
modo che la ruota anteriore non esca dal quadrato.
2. Passaggio in corridoio stretto: delimitare con coni posti a 50 cm,
l’uno dall’altro, un corridoio di 6 mt di lunghezza, largo quanto la
massima larghezza della moto utilizzata, più 30 cm (15 cm per
parte). Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità
senza colpire i coni che lo delimitano.
3. Prova di slalom: disporre 5 coni in linea retta alla distanza di
4 mt, l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso
lasciando alternativamente da una parte e all’altra ciascuno dei 5 coni,
scostandosi da essi il meno possibile senza farli cadere.
4. Prova dell’otto: disegnare un otto con raggio di 3,5 mt (8 mt). Il
candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile
regolare, avvolgente i due coni fulcro.
Penalizzazioni:
1) abbattere uno o più coni;
2) saltare un cono-disegnare un percorso irregolare;
3) allontanarsi eccessivamente dai coni;
4) mettere un piede a terra;
5) impiegare un tempo eccessivo (oltre i 45 secondi);
6) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità;
7) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore oltre il quadrato
(prova di frenata).
Autoveicoli.
Prova consistente nella guida su un percorso misto per un tempo non
inferiore ai venti minuti.