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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 11 agosto 2004, n. 246

Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale. (GU n. 231 del 1-10-2004)
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 agosto 2004, n. 246
Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

(GU n. 231 del 1-10-2004)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO


Visto l’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;
Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’interno il compito di stabilire requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 31 maggio 2004; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

 

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Patente di servizio

1. Ai soggetti elencati nell’articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all’allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali dell’ente di appartenenza.

2. La patente rilasciata ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è equiparata a quella prevista dal comma 1.

3. La patente di servizio è rilasciata dal Prefetto, nell’ambito del territorio di competenza, a:

a) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;
b) appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.
Ai rimanenti soggetti di cui all’articolo 12, comma 1, e comma 3, lettera
a), la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio dell’Amministrazione di appartenenza ad eccezione dei dipendenti dell’ANAS per i quali, a seguito di istruttoria effettuata dal medesimo Ente, provvede il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di rilascio. 4. La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A tal fine, nell’ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione:
abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori;
abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.

 

Art. 2.
Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio

1. La patente di servizio può essere rilasciata ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di cui all’articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha la medesima validità della patente di guida posseduta. 2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attività di servizio presso l’Amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalità di cui all’articolo 9 del presente decreto.

 

Art. 3.

Rilascio della patente di servizio per il personale di polizia locale

1. Al personale indicato all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal prefetto della provincia in cui il personale presta servizio, su richiesta del responsabile del corpo o servizio di polizia locale da cui dipende.
2. I comuni e le province, attraverso l’ufficio o comando da cui dipende il personale di polizia locale, d’intesa con l’ufficio competente della prefettura-UTG, provvedono all’istruttoria ed alla compilazione della patente di servizio, e conservano agli atti copia autenticata della patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i verbali delle prove di idoneità, la dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato.
Il Prefetto può richiedere in ogni momento gli atti ed i documenti conservati dai Comandi o dagli uffici di polizia locale.
3. L’esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della carriera prefettizia. La commissione, inoltre, è composta da quattro membri di cui uno appartenente alla Specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, uno dipendente dall’Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal Sindaco ed uno appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal Presidente della provincia. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti sono interamente a carico dell’ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
4. La patente di servizio è rilasciata solo al personale in possesso di tutte le qualità previste dall’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
5. La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. La patente di servizio è aggiornata, in caso di variazione di categoria della patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in tal caso non è richiesta la frequenza del corso ed il relativo esame di cui all’articolo 2 del presente decreto.
7. I comuni e le province informano il Prefetto dell’avvenuto rinnovo e aggiornamento della patente di servizio rilasciata ai propri dipendenti.

 

Art. 4.
Rilascio della patente di servizio per il personale abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. Al personale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la patente di servizio è rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 3.
2. L’esame di idoneità si svolge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. La prova d’esame per il conseguimento della patente di guida può essere svolta, con apposita prova, in occasione della selezione o del concorso per l’assunzione; in tal caso deve essere prevista nell’apposito bando di concorso o nel provvedimento di selezione.
4. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 3.

 

Art. 5.
Rilascio della patente di servizio per il restante personale abilitato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. I titolari di patente rilasciata ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, secondo i regolamenti interni, alla guida dei veicoli in servizio di polizia stradale o comunque dei veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione.

 

Art. 6.

Variazioni della patente di guida

1. All’atto del rilascio della patente di servizio, l’interessato si obbliga ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonchè a comunicare ogni variazione di validità e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 o dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all’amministrazione, al corpo o al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.

 

Art. 7.
Validità della patente di servizio

1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, d’ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell’interessato, la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall’autorità che l’ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati dall’articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal prefetto d’ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell’impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell’ente o di altri soggetti, nell’ambito dell’attività di servizio.
3. La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l’applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Art. 8.
Anagrafe delle patenti di servizio

1. Nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri, sono registrati in apposito campo i dati relativi alle patenti di servizio.
2. L’Anagrafe è popolata e aggiornata con comunicazioni effettuate per via telematica dalle Amministrazioni che rilasciano le patenti di servizio.

 

Art. 9.
Programma e prove d’esame per il conseguimento della patente di servizio

1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalità di esame per il conseguimento della patente di servizio indicata dall’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di autoveicoli di servizio.
3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida ai sensi dell’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilità di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

 

Art. 10.

Norme transitorie

1. Le patenti di servizio rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto secondo le disposizioni del decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577, sono valide anche per la guida dei veicoli adibiti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’articolo 1.
2. Al personale che svolge funzioni di polizia stradale indicato nei precedenti articoli 3 e 4 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è in possesso della patente di servizio rilasciata secondo le norme richiamate al comma 1 e che nei tre anni precedenti, è stato adibito, in modo continuativo, all’espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli dell’Amministrazione di appartenenza, la patente di servizio è rilasciata d’ufficio solo sulla base della patente posseduta, senza necessità di frequentare il corso e di superare l’esame di qualificazione di cui all’articolo
2. Per questi soggetti, la patente di servizio è rilasciata dalle autorità indicate dagli articoli 3 e 4, le cui disposizioni si applicano, altresì, in quanto compatibili per il rilascio della patente stessa. L’attività svolta dal dipendente nei tre anni precedenti è documentata sulla base di apposita dichiarazione da parte del responsabile dell’ufficio presso il quale ha prestato il servizio da valutare.

 

Art. 11.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 26 agosto 1994, n. 577.

 

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 agosto 2004
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro dell’interno Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 336

Allegato A

All. 1pdf


All. 2pdf



Allegato B
Programma del corso e materie sulle quali si svolge l’esame teorico Il corso è finalizzato al solo conseguimento della patente di servizio di cui all’art. 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Esso si articola in 25 moduli per la teoria e 25 moduli per la pratica ciascuno della durata di 40 minuti.

 

Teoria
Motoveicoli e autoveicoli

1. Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale facenti parte del programma di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente posseduta.
2. Conoscenza delle norme di circolazione con particolare riferimento alla guida dei veicoli di servizio: corretto uso della strada da parte del conducente in servizio di polizia stradale; prudenza, civismo, rispetto degli altri utenti; inquinamento atmosferico, acustico e protezione dell’ambiente; condotta di guida ed etica professionale; incombenze relative all’uscita ed al rientro del veicolo; custodia del veicolo e della dotazione di bordo; circolazione dei veicoli di servizio; velocità e suoi limiti, distanza di sicurezza e mano da tenere; comportamento ai crocevia; precedenze; sorpassi; arresto; fermata; sosta; parcheggio; partenza; cambio corsia e di direzione; ingombro della carreggiata; circolazione su autostrade e strade extraurbane; uso degli occhiali; uso apparato R.T.; uso luci posizione; anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, dispositivi segnalazione acustica; funzione dei catadiottri; comportamento dei convogli militari; patenti di servizio; durata e conferma della validità, sospensione e revoca.
3. Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative: manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; conseguenze degli incidenti stradali con particolare riguardo al coinvolgimento di veicoli di servizio; responsabilità disciplinare, responsabilità penale, responsabilità patrimoniale; copertura assicurativa; trattazione amministrativa dell’incidente; pneumatici con battistrada eccessivamente usurato; pneumatici con pressioni differenti; fianchi dei pneumatici con lesioni; ammortizzatori scarichi; freni squilibrati; fattori che possono diminuire la vigilanza e l’idoneità fisica e psichica del conducente; stanchezza, stati di ipnosi (medicinali), stati emotivi (ansia), ecc.; condizioni della strada: fondo ghiacciato, fondo scivoloso causa prima pioggia, fondo coperto di foglie, di pietrisco; entrata ed uscita da galleria; nebbia fitta o a banchi; abbagliamento da sole; acquaplaning; pericoli connessi con effettuazione scorte; uso cinture di sicurezza; uso del casco; conoscenza norme relative al comportamento del conducente in caso di incidente: (doveri ed obblighi di uff. e agt. di p.g.) protezione veicolo; spostamento dello stesso; segnalazione ai veicoli che sopraggiungono, (viabilita), soccorso agli infortunati; chiamate via radio per soccorso medico, pattuglie o volanti di ausilio; individuazione persone e mezzi coinvolti; individuazione testimoni; coinvolgimento veicoli trasportanti merci pericolose.
4. Nozioni di pronto soccorso finalizzate all’assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonchè agli effetti derivanti dall’uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:
scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado; codice di comportamento del soccorritore; incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizione di sicurezza); stato di shock (segni, interventi, posizione di sicurezza); emorragie (interne, esterne, trattamenti); lesioni all’apparato respiratorio (segni interventi posizione di sicurezza); lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti); arresto respiratorio (segni, trattamenti); ustioni (segni, trattamenti); lesioni all’apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti); frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti); come riconoscere che l’infortunato è in vita; comportamenti in presenza di fumo e fiamme.
5. Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti: equipaggiamento veicoli di servizio; pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, uso, gonfiaggio, battistrada; dispositivi di frenatura: funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli; conoscenza sommaria del motore: distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento; degli organi di trasmissione: innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale; (manutenzione ed efficienza dei veicoli di servizio; uso cinture di sicurezza; uso casco, vedi punto 2); significato delle spie: interventi conseguenti.
6. Norme per la circolazione dei veicoli in situazioni di emergenza: caratteristiche e modalità di uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme acustico dei veicoli di servizio; facoltà concesse dall’art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nelle diverse condizioni di marcia e limiti connessi all’ordinaria prudenza.

 

Esercitazioni pratiche per la guida di autoveicoli

A) Nozioni preliminari.
1. Autoveicoli; guida; variazioni virtuali del loro ingombro al variare della velocità.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni, modalità di azionamento.
3. Controllo dell’autoveicolo prima della utilizzazione; cosa e come controllare.
4. Terminata utilizzazione; adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimenti, ispezione finale.
5. L’autista in uniforme; esigenze formali.
6. Appropriati movimenti per salire e scendere dall’autoveicolo (esigenze di servizio portano a situazioni di repentinita).
7. Corretto assetto al posto di guida. Corretta posizione delle armi di ordinanza.
8. Fermata e sosta; adempimenti tecnici e cautele.
9. Apparati R.T.
B) Istruzioni propedeutiche ad autoveicolo fermo e con spostamenti nei limiti dello stretto indispensabile.
1. Azionamento leva cambio; messa a folle; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternativamente; fermare il motore.
2. Frizione e cambio; innesti di velocità in sequenza - a crescere e a diminuire; giri del motore e delle ruote motrici; accelerazione del motore per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Freno motore.
4. Freni di servizio e freno a mano di stazionamento. Freni meccanici; idraulici; a sistema misto; ad aria compressa (secondo il tipo del veicolo); loro azionamento e funzionamento; ABS.
5. Frenate per normali manovre d’arresto; frenate per repentine e necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di autoveicoli (in luoghi non aperti al traffico).

 

1. Controllo strumenti cruscotto.
2. Comportamenti alle diverse velocità.
3. Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza:

distanza di sicurezza; frenate tenendo conto del traffico retrostante; sorpasso; uso dei retrovisori; cambio di direzione, strada, corsia; svolta a destra ed a sinistra, fermata sul limite destro e ripresa della marcia; immissione nel flusso della circolazione, impegno ed attraversamento di incroci, comportamento al segnale di stop ed a quello di dare precedenza; ripresa della marcia previe attente ispezioni visive; partenza, fermate ed arresti della marcia in salita, in discesa; freno di stazionamento (cautele accessorie: cambio; cunei; sterzo a monte; ecc.); inversione di marcia; retromarcia; in situazioni di visibilità diretta ed indiretta (retrovisori; luce retromarcia; segnalazioni ausiliarie; ecc.); ingombri di carreggiata; disfunzioni e/o avarie all’autoveicolo; segnalazioni da fare; come comportarsi; fermate e soste delle autocolonne; esigenze formali e disciplinari.
D) Addestramento sulla viabilità ordinaria. 1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.3 lungo gli itinerari prestabiliti fuori e dentro i centri abitati con criteri di gradualità rispetto alle caratteristiche della strada, a quelle del traffico e a quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti di strade privi di traffico ordinario e sempre sotto controllo e cautele da parte dell’istruttore).
Esercitazioni pratiche per la guida di motoveicoli
A) Nozioni preliminari.
1. Motoveicoli; movimento; equilibrio; loro ingombro virtuale al variare della velocità.
2. Principali organi e comandi; loro sede, denominazione, funzioni, modalità di azionamento.
3. Controllo del motoveicolo prima dell’utilizzazione; cosa e come controllare.
4. Terminata utilizzazione, adempimenti, pulizia, manutenzione, rifornimento, ispezione finale.
5. Equipaggiamento del motociclista: casco e suo allacciamento; occhiali adeguati; protezione delle mani; protezione dall’aria, ecc.
6. Appropriati movimenti per montare e smontare dal motoveicolo; adeguamento rispetto al tipo e peso del veicolo.
7. Assetto del motociclista; suo corretto posizionamento; regolazione del parabrezza; cautele ed impegno nella marcia.
8. Motoveicolo fermo; staffa laterale accessoria per sole esigenze di urgente allontanamento dal motoveicolo.
9. Sosta del motoveicolo o dei motoveicoli in uso di pattuglia; valutazione circa la natura e lo stato della pavimentazione di appoggio (possibili variazioni dello stato stesso al variare della temperatura o per pioggia o simili; ecc.).
10. Apparati R.T.; cautele.
B) Istruzioni a motoveicolo fermo su cavalletto di sostegno.
1. Azionamento leva cambio (e manovre necessarie frizioni, rotazioni di controllo e consenso della ruota motrice, ecc.); messa a "folle"; avviare, accelerare e rallentare moderatamente e alternamente; fermare il motore; a veicolo fermo il motore per lungo tempo in funzione si surriscalda. 2. Frizione e cambio; innesti di velocità in sequenza a crescere e a diminuire; giri del motore; frizione ed adeguate accelerazioni per favorire le manovre di cambio a decrescere.
3. Il motore può "frenare"; l’importanza di ridurre la velocità con razionale uso dei cambio e del motore.
4. Freno posteriore ed anteriore; loro funzionamento ed afferenti effetti; azionamento adeguatamente proporzionato; registrazione speditiva dei freni; fenomenica negativamente influenzate l’efficienza dei freni (operazioni di lavaggio; pioggia; residui grassi; acqua, ecc., cautele opportune; saggio della efficienza dei freni in partenza, ecc.).
5. Frenata per normali manovre di arresto; frenata per repentine e necessitate manovre di arresto; come si eseguono; tenere conto anche dello stato della pavimentazione stradale e del tipo di pneumatici.
C) Addestramento alla guida di motoveicoli (in luoghi non aperti al traffico).
1. Folle; avviamento motore; prima velocità; breve spostamento; frenatura frizione solo nell’imminenza dell’arresto; folle; arresto motore; stato di quiete; messa sul cavalletto (pluralità di esercitazioni convenzionali, segnalazioni, traguardi sul terreno, ecc.).
2. Frenate rapide di fronte a particolari esigenze.
3. Marcia libera su percorso interno predeterminato con graduali aumenti della velocità.
4. Addestramento preordinato a quanto è opportuno e utile per la guida in condizioni di sicurezza:
modalità di marcia delle motocolonne; distanza di sicurezza; manovre di cambio, frenatura, fermate e riprese della marcia; sorpasso;
cambio di direzione, strada, corsia, svolte a destra ed a sinistra, fermate sul limite destro e ripresa della marcia; immissione nel flusso della circolazione, arresto agli incroci, ripresa della marcia; partenze ed arresti di marcia in salita, in discesa: problemi di stazionamento del veicolo; disfunzioni o guasti: comportamento da adottare e segnalazioni da effettuare; fermata e sosta delle motocolonne - esigenze formali e disciplinari.
D) Addestramento per gruppi all’estero.
1. Esercitazioni secondo quanto previsto al punto C.4 lungo gli itinerari prestabiliti con criteri di gradualità rispetto alle caratteristiche delle strade, riguardo a quelle del traffico ed a quelle di altri fattori (condizioni climatiche, meteorologiche, di durata, di affaticamento per esercitazioni combinate di altra natura, ecc.).
2. Addestramento in ore notturne.
3. Addestramento al traino per risolvere contingenti situazioni (solo su tratti stradali privi di traffico ordinario e sotto controllo e cautele degli istruttori).

 

Allegato C ESAMI DI GUIDA Motoveicoli.
1. Prova di frenata: al termine di un percorso rettilineo di 25 mt, disegnare un quadrato di un metro. Il candidato, partendo dalla base del percorso, deve passare alla 2 marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore non esca dal quadrato.
2. Passaggio in corridoio stretto: delimitare con coni posti a 50 cm, l’uno dall’altro, un corridoio di 6 mt di lunghezza, largo quanto la massima larghezza della moto utilizzata, più 30 cm (15 cm per parte). Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità senza colpire i coni che lo delimitano.
3. Prova di slalom: disporre 5 coni in linea retta alla distanza di 4 mt, l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e all’altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile senza farli cadere.
4. Prova dell’otto: disegnare un otto con raggio di 3,5 mt (8 mt). Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i due coni fulcro.

Penalizzazioni:
1) abbattere uno o più coni;
2) saltare un cono-disegnare un percorso irregolare;
3) allontanarsi eccessivamente dai coni;
4) mettere un piede a terra;
5) impiegare un tempo eccessivo (oltre i 45 secondi);
6) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità;
7) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore oltre il quadrato (prova di frenata).

Autoveicoli.
Prova consistente nella guida su un percorso misto per un tempo non inferiore ai venti minuti.



Venerdì, 27 Agosto 2004
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