Il
certificato di assicurazione, ai sensi dell’art. 7 secondo comma della legge n.
990 del 1969, attesta l’esistenza della garanzia assicurativa, e obbliga
l’assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del
terzo danneggiato. Nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione
deve, invece, essere provato – ai sensi dell’art. 1888 c.c. – attraverso la
produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di
assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza. (C.c., art. 1888; L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 7) |
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