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Massime di Giurisprudenza - Assicurazione obbligatoria – Certificato di assicurazione e contrassegno – Valore probatorio – Idoneità probatoria del certificato verso il terzo danneggiato – Rapporti fra le parti del contratto – Prova – Produzione della polizza – Necessità

(Cass. Civ., Sez. III, 10 giugno 2005, n. 12322)

Il certificato di assicurazione, ai sensi dell’art. 7 secondo comma della legge n. 990 del 1969, attesta l’esistenza della garanzia assicurativa, e obbliga l’assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del terzo danneggiato. Nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione deve, invece, essere provato – ai sensi dell’art. 1888 c.c. – attraverso la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza. (C.c., art. 1888; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7)


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Sabato, 09 Febbraio 2008
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