Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Opposizione a cartella
esattoriale – Presupposti – Atto avente efficacia di titolo esecutivo –
Necessità – Identificazione – Verbale di accertamento – Inutilmente apposto
davanti al Prefetto – Idoneità – Esclusione – Emanazione dell’ordinanza-ingiunzione
– Necessità – Fattispecie in materia di opposizione a cartella relativa a violazione
del codice della strada
E’ illegittima – e va, pertanto, annullata – la
cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa
a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento
impugnato davanti al Prefetto, poiché, una volta opposto – anche se con esito
negativo – in sede amministrativa, esso deve ritenersi privo dell’efficacia di
titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della
correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito
di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può
legittimamente la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei
confronti del trasgressore. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso
formulato dall’interessato e cassando la sentenza con contestuale decisione nel
merito, ha rilevato che, essendo stato il verbale notificato a suo tempo al
destinatario che, però, lo aveva impugnato con esito negativo davanti al
Pretore, la successiva cartella esattoriale fondata su tale verbale privo del
valore di titolo esecutivo era da annullare). |