MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. (GU n. 181 del 4-8-2004)
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IL DIRETTORE GENERALE dell’autotrasporto di persone e cose Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, che reca «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»; Considerato che con il decreto ministeriale sopracitato e’ stata ridisciplinata la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, facilitando l’accesso al mercato del trasporto internazionale delle imprese nelle forme di cooperative e consorzi a proprieta’ divisa; Considerato che l’art. 8 del citato decreto ministeriale n. 521 stabilisce che le modalita’ di applicazione siano emanate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione generale dell’autotrasporto di persone e cose; Considerato che dal 1° maggio 2004 ulteriori dieci Paesi sono entrati a far parte dell’Unione europea (Lituania, Lettonia, Estonia, Slovenia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Polonia, Malta e Cipro) con conseguente abolizione delle autorizzazioni bilaterali e quindi delle relative quote di assegnazione di viaggi, alle imprese interessate ai trasporti verso tali Paesi; Considerato che dal 1° gennaio 2004, nonostante la riforma della modalita’ di attraversamento dell’Austria imperniata su un sistema di «punti», gli stessi «punti» non sono stati pero’ distribuiti agli Stati membri; Considerato che per tale motivo, si e’ venuto a modificare il precedente interesse ad utilizzare le autorizzazioni CEMT, valide anche per l’Austria, esclusivamente per trasporti in transito attraverso tale Paese; Considerata la necessita’, per i sopracitati motivi, di provvedere in tempo utile, con misure transitorie, alla modifica dei criteri sia per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT per l’anno 2005 e successivi, sia per la valutazione dei requisiti relativi alla redazione della prossima graduatoria CEMT; Sentito il parere della Consulta generale per l’autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, reso nella riunione del 27 luglio 2004; Decreta: Art. 1. Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali 1. Possono ottenere autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprieta’ divisa, iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacita’ professionale per i trasporti internazionali. 2. I consorzi e le cooperative a proprieta’ divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l’autorizzazione multilaterale CEMT verra’ intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa. 3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono, ai sensi delle disposizioni internazionali. 4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla divisione APC3 - Autotrasporto internazionale di cose, e possono essere multilaterali, bilaterali o di transito. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a «titolo precario» o in «assegnazione fissa». 5. Il rilascio di autorizzazioni internazionali puo’ essere delegato a uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 2. Graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili 1. Le autorizzazioni multilaterali disponibili per l’area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda, secondo l’ordine di una graduatoria unica. 2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 e’ necessario essere gia’ titolari di un’autorizzazione multilaterale CEMT, oppure aver effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno dodici viaggi nell’area CEMT (al di fuori della zona UE/SEE) nell’anno di presentazione della domanda. Art. 3. Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni multilaterali CEMT 1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 e’ formata attribuendo i seguenti punti: a) 0,1 punti per ogni veicolo del tipo «piu’ verde e sicuro» (Euro 2) in disponibilita’ dell’impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l’impresa sia titolare; b) 0,2 punti per ogni veicolo «Euro 3», o meno inquinante, in disponibilita’ dell’impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l’impresa sia titolare; c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l’impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell’anno di presentazione della domanda: d) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima; e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l’impresa sia titolare nell’anno di presentazione della domanda; f) i punteggi di cui alle precedenti lettere c), d), e) sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l’anno successivo; g) 5 punti all’impresa iscritta al registro TIR; h) 0,3 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa fatto dall’impresa nell’anno di presentazione della domanda nell’area CEMT extra UE/SEE; i) 0,5 punti per ogni viaggio effettuato, a carattere precario dall’impresa nella stessa area; j) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall’impresa nell’anno di presentazione della domanda, nella stessa area. 2. Un percorso e’ considerato di «tipo multilaterale»: a) quando l’utilizzo dell’autorizzazione CEMT ha sostituito piu’ di una autorizzazione bilaterale; b) quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall’Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell’area dello Spazio economico europeo; c) quando e’ effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi». 3. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l’attivita’ effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l’Italia ed altri singoli Paesi o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell’attivita’ effettuata all’interno dell’area dello Spazio economico europeo. Art. 4. Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali disponibili 1. Le autorizzazioni CEMT «valide Austria», saranno attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese che vantino almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere gia’ titolari di autorizzazioni dello stesso tipo, rinnovabili secondo i criteri previsti al successivo art. 6; b) essere titolari di una «assegnazione fissa» rinnovabile, per la Croazia, o la Serbia, la Bosnia-Herzegovina, la Bielorussia, la Romania o l’Ucraina. 2. Le autorizzazioni che dovessero residuare verranno assegnate in aggiunta, ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili». 3. Le autorizzazioni CEMT «non valide Austria» saranno assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio. Le eventuali autorizzazioni residue saranno attribuite con ulteriori giri ad esaurimento. 4. A parita’ di punteggio e’ preferita l’impresa con maggiore anzianita’ di iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 5. La graduatoria e’ approvata con decreto del dirigente della divisione competente per l’autotrasporto internazionale di merci. Art. 5. Esclusione dalla graduatoria 1. Sara’ esclusa dalla graduatoria l’impresa che: a) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda non abbia in disponibilita’ veicoli almeno della categoria «piu’ verdi e sicuri» (euro 2), in numero superiore a quello delle autorizzazioni multilaterali di cui l’impresa sia titolare; b) nell’anno di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera insufficiente per il rinnovo, una o piu’ autorizzazioni CEMT; c) abbia avuto il ritiro di copia conforme di licenza comunitaria a seguito di infrazioni commesse nella U.E. o il ritiro dell’autorizzazione CEMT per infrazioni commesse nella relativa area; d) facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al secondo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa. Art. 6. Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT 1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni CEMT, verra’ considerato buon utilizzo un numero annuo di percorsi totali non inferiore a 12, effettuati nell’area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o piu’ Paesi dello Spazio economico europeo. 2. Per il primo anno di applicazione del presente decreto, le autorizzazioni valide in Austria saranno rinnovate con l’utilizzo minimo previsto al comma 1, fermo restando che saranno considerati validi anche eventuali percorsi di transito in Austria. Art. 7. Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa» 1. Sentita la Consulta generale dell’autotrasporto, la divisione APC3 stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse, le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell’anno precedente. 2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in assegnazione fissa. 3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per l’anno successivo. 4. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell’assegnazione fissa o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione del 50% dell’intero quantitativo assegnato. Le restanti quote verranno consegnate una volta restituito utilizzato il 60% della prima quota rilasciata. Art. 8. Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario 1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche’ non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario. 2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse gia’ utilizzate in misura non inferiore all’80% nella relazione di traffico richiesta. 3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno gia’ regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta. 4. L’impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 60%, non potra’ ottenerne di ulteriori. 5. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande. Art. 9. Requisiti per l’assegnazione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Per ottenere il rinnovo o l’assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l’impresa deve avere in disponibilita’ veicoli idonei Euro 2, Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo’ essere titolare. 3. La quantita’ delle autorizzazioni rilasciabili sara’ condizionata dall’entita’ del parco veicolare, con particolare riferimento al veicolo motore, e dall’ampiezza dei contingenti disponibili sulle varie relazioni di traffico. 4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate sono revocate qualora l’impresa abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il loro rilascio. Art. 10. Presentazione delle domande 1. Le domande di graduatoria per le autorizzazioni CEMT, nonche’ quelle di rinnovo e conversione in assegnazione fissa, debbono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono le domande stesse, al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3 - via Caraci n. 36 Roma. 2. Per il primo anno di applicazione del presente decreto il termine di presentazione delle domande e’ fissato al 31 ottobre 2004. 3. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono essere presentate, in qualsiasi momento, al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale autotrasporto persone e cose, via Caraci, 36 - 00157 Roma oppure agli uffici periferici delegati. 4. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza verranno archiviate. Art. 11. Trasferimento delle autorizzazioni internazionali 1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali salvo che risultino «non rinnovabili», e’ consentito, in favore delle imprese iscritte all’albo, nel rispetto della normativa sulla idoneita’ professionale nelle seguenti ipotesi: a) in caso di morte dell’imprenditore individuale, le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l’impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo; b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di societa’ gia’ titolari delle autorizzazioni internazionali; c) alle societa’ cooperative risultanti da soci gia’ titolari di autorizzazioni internazionali; d) al cessionario di un’azienda di trasporto di impresa gia’ titolare di autorizzazioni internazionali; e) nel caso di cessazione dell’attivita’ dell’impresa e conseguente cancellazione dall’albo con contemporanea cessione dell’intero parco veicolare anche a piu’ soggetti purche’, nel caso di piu’ atti notarili, gli stessi siano contestuali. Art. 12. Abrogazioni 1. E’ abrogato il decreto dirigenziale 7 aprile 2000 come modificato dal decreto 18 giugno 2002. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2004 Il direttore generale: Ricozzi
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