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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 27 luglio 2004

Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. (GU n. 181 del 4-8-2004)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 27 luglio 2004

Disposizioni  applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 
per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci
su strada. (GU n. 181 del 4-8-2004)

 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
                dell’autotrasporto di persone e cose
 
  Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e
integrazioni,  relativa  alla  istituzione  dell’albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, che reca
«Disposizioni  concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci su strada»;
  Considerato  che  con  il decreto ministeriale sopracitato e’ stata
ridisciplinata   la   materia   delle   autorizzazioni  al  trasporto
internazionale   di  merci,  facilitando  l’accesso  al  mercato  del
trasporto  internazionale  delle imprese nelle forme di cooperative e
consorzi a proprieta’ divisa;
  Considerato  che  l’art.  8  del citato decreto ministeriale n. 521
stabilisce che le modalita’ di applicazione siano emanate con decreto
del    dirigente    generale   preposto   alla   direzione   generale
dell’autotrasporto di persone e cose;
  Considerato  che  dal  1° maggio  2004  ulteriori  dieci Paesi sono
entrati a far parte dell’Unione europea (Lituania, Lettonia, Estonia,
Slovenia,  Ungheria,  Repubblica  ceca, Repubblica slovacca, Polonia,
Malta  e  Cipro)  con  conseguente  abolizione  delle  autorizzazioni
bilaterali  e  quindi delle relative quote di assegnazione di viaggi,
alle imprese interessate ai trasporti verso tali Paesi;
  Considerato  che  dal  1° gennaio 2004, nonostante la riforma della
modalita’ di attraversamento dell’Austria imperniata su un sistema di
«punti»,  gli  stessi  «punti»  non sono stati pero’ distribuiti agli
Stati membri;
  Considerato  che  per  tale  motivo,  si  e’ venuto a modificare il
precedente  interesse  ad  utilizzare  le autorizzazioni CEMT, valide
anche   per  l’Austria,  esclusivamente  per  trasporti  in  transito
attraverso tale Paese;
  Considerata  la necessita’, per i sopracitati motivi, di provvedere
in tempo utile, con misure transitorie, alla modifica dei criteri sia
per   il   rinnovo  delle  autorizzazioni  CEMT  per  l’anno  2005  e
successivi,  sia  per  la  valutazione  dei  requisiti  relativi alla
redazione della prossima graduatoria CEMT;
  Sentito  il  parere  della  Consulta  generale  per l’autotrasporto
istituita  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  del  6 febbraio  2003,  reso  nella riunione del 27 luglio
2004;
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
    Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
 
  1.    Possono    ottenere    autorizzazioni   per   l’autotrasporto
internazionale  di  merci  in  conto  terzi  le  imprese,  consorzi e
cooperative  a  proprieta’  divisa, iscritte all’albo nazionale degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  terzi,  i  cui preposti alla
direzione  dei  trasporti  siano  titolari  di attestato di capacita’
professionale per i trasporti internazionali.
  2.  I  consorzi  e le cooperative a proprieta’ divisa, previsti dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel
presentare  domanda  per  ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT,
possono  chiedere  di  essere  collocati  in  graduatoria  sommando i
punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti
parte   del   consorzio  o  della  cooperativa.  In  questa  ipotesi,
l’autorizzazione  multilaterale  CEMT verra’ intestata al consorzio o
alla  cooperativa  collocata  utilmente  in  graduatoria  e i veicoli
utilizzati  dovranno  essere  ceduti in locazione dalle imprese i cui
punteggi   sono   stati  sommati  a  quelli  del  consorzio  o  della
cooperativa.
  3.  Sono  rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in
conto  proprio  per  le  relazioni  di traffico che lo richiedono, ai
sensi delle disposizioni internazionali.
  4.  Le  autorizzazioni  internazionali  di cui al presente decreto,
sono  rilasciate  dalla divisione APC3 - Autotrasporto internazionale
di  cose,  e  possono essere multilaterali, bilaterali o di transito.
Sia  le  autorizzazioni  bilaterali  che  quelle  di transito possono
essere rilasciate a «titolo precario» o in «assegnazione fissa».
  5.   Il  rilascio  di  autorizzazioni  internazionali  puo’  essere
delegato a uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
 
                               Art. 2.
Graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili
 
  1.   Le   autorizzazioni   multilaterali   disponibili  per  l’area
geografica  della  Conferenza  europea  dei  Ministri  dei  trasporti
(multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto
domanda, secondo l’ordine di una graduatoria unica.
  2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 e’ necessario
essere  gia’ titolari di un’autorizzazione multilaterale CEMT, oppure
aver  effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno dodici viaggi
nell’area   CEMT  (al  di  fuori  della  zona  UE/SEE)  nell’anno  di
presentazione della domanda.
 
                               Art. 3.
Formazione    della    graduatoria   relativa   alle   autorizzazioni
                         multilaterali CEMT
 
  1.   La  graduatoria  di  cui  al  precedente  art.  2  e’  formata
attribuendo i seguenti punti:
    a) 0,1  punti  per  ogni  veicolo  del tipo «piu’ verde e sicuro»
(Euro  2) in disponibilita’ dell’impresa richiedente ed in eccedenza,
rispetto  al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l’impresa
sia titolare;
    b) 0,2  punti  per  ogni  veicolo «Euro 3», o meno inquinante, in
disponibilita’  dell’impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al
numero   di   autorizzazioni  multilaterali,  di  cui  l’impresa  sia
titolare;
    c) 10  punti  per  la  prima  relazione  bilaterale  per la quale
l’impresa   sia   titolare   di  «assegnazione  fissa»  nell’anno  di
presentazione della domanda:
    d)  15  punti  per  ogni  ulteriore «assegnazione fissa» oltre la
prima;
    e) 10  punti  per  ogni  autorizzazione CEMT di cui l’impresa sia
titolare nell’anno di presentazione della domanda;
    f) i  punteggi  di  cui  alle  precedenti lettere c), d), e) sono
assegnati  solo  se  le  autorizzazioni  sono  rinnovabili per l’anno
successivo;
    g) 5 punti all’impresa iscritta al registro TIR;
    h) 0,3  punti  per  ogni  viaggio  di  assegnazione  fissa  fatto
dall’impresa  nell’anno di presentazione della domanda nell’area CEMT
extra UE/SEE;
    i) 0,5  punti  per  ogni viaggio effettuato, a carattere precario
dall’impresa nella stessa area;
    j) 1  punto  per  ogni percorso multilaterale comunque effettuato
dall’impresa  nell’anno  di presentazione della domanda, nella stessa
area.
  2. Un percorso e’ considerato di «tipo multilaterale»:
    a) quando  l’utilizzo dell’autorizzazione CEMT ha sostituito piu’
di una autorizzazione bilaterale;
    b) quando  viene  effettuato  tra Paesi CEMT diversi dall’Italia,
escludendo  i  percorsi che comprendono sia il carico che il relativo
scarico nell’area dello Spazio economico europeo;
    c) quando  e’  effettuato  utilizzando  autorizzazioni  del  tipo
«Paesi terzi».
  3.  Ai  fini  del  calcolo  dei  punteggi,  viene  conteggiata solo
l’attivita’  effettuata  con  autorizzazioni  previste  dagli accordi
bilaterali,  stipulati  fra  l’Italia  ed  altri  singoli Paesi o con
autorizzazioni   CEMT,   con   esclusione  dell’attivita’  effettuata
all’interno dell’area dello Spazio economico europeo.
 
                               Art. 4.
Ripartizione   per  graduatoria  delle  autorizzazioni  multilaterali
                             disponibili
 
  1.  Le autorizzazioni CEMT «valide Austria», saranno attribuite, in
ordine  di  punteggio,  una  per  ciascuna  impresa, alle imprese che
vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) essere  gia’  titolari  di  autorizzazioni  dello stesso tipo,
rinnovabili secondo i criteri previsti al successivo art. 6;
    b) essere  titolari  di una «assegnazione fissa» rinnovabile, per
la  Croazia,  o  la Serbia, la Bosnia-Herzegovina, la Bielorussia, la
Romania o l’Ucraina.
  2.  Le autorizzazioni che dovessero residuare verranno assegnate in
aggiunta,  ripartendo  dalla  prima  impresa  e  seguendo  lo  stesso
criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili».
  3.  Le  autorizzazioni CEMT «non valide Austria» saranno assegnate,
in  aggiunta  alle  altre,  in  ordine  di  punteggio.  Le  eventuali
autorizzazioni  residue  saranno  attribuite  con  ulteriori  giri ad
esaurimento.
  4.  A  parita’  di  punteggio  e’  preferita l’impresa con maggiore
anzianita’ di iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi.
  5.  La  graduatoria  e’  approvata  con decreto del dirigente della
divisione competente per l’autotrasporto internazionale di merci.
 
                               Art. 5.
                    Esclusione dalla graduatoria
 
  1. Sara’ esclusa dalla graduatoria l’impresa che:
    a) alla  data  di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  non  abbia  in disponibilita’ veicoli almeno della categoria
«piu’  verdi  e  sicuri» (euro 2), in numero superiore a quello delle
autorizzazioni multilaterali di cui l’impresa sia titolare;
    b) nell’anno  di  presentazione della domanda abbia utilizzato in
maniera insufficiente per il rinnovo, una o piu’ autorizzazioni CEMT;
    c) abbia avuto il ritiro di copia conforme di licenza comunitaria
a   seguito   di   infrazioni   commesse   nella  U.E.  o  il  ritiro
dell’autorizzazione CEMT per infrazioni commesse nella relativa area;
    d) facendo  parte  di un consorzio o di una cooperativa di cui al
secondo  comma  del  precedente  art.  1, abbia chiesto di sommare il
proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.
 
                               Art. 6.
   Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT
 
  1.   Ai   fini   del  rinnovo  delle  autorizzazioni  CEMT,  verra’
considerato  buon  utilizzo  un  numero  annuo di percorsi totali non
inferiore  a 12, effettuati nell’area geografica degli Stati aderenti
alla  CEMT,  con  esclusione  dei  percorsi effettuati tra due o piu’
Paesi dello Spazio economico europeo.
  2.  Per  il  primo  anno  di  applicazione del presente decreto, le
autorizzazioni  valide  in  Austria  saranno rinnovate con l’utilizzo
minimo  previsto  al  comma 1, fermo restando che saranno considerati
validi anche eventuali percorsi di transito in Austria.
 
                               Art. 7.
    Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»
 
  1.  Sentita  la  Consulta generale dell’autotrasporto, la divisione
APC3  stabilisce  per  quali  relazioni  di  traffico  possono essere
trasformate,   in  tutto  o  in  parte,  in  assegnazioni  fisse,  le
autorizzazioni   di  assegnazione  provvisoria  utilizzate  nell’anno
precedente.
  2.   Le   imprese   che  hanno  restituito  utilizzate  almeno  due
autorizzazioni  al  mese  in media, nel periodo che va dal 1° ottobre
dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione della
domanda,  possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in
assegnazione fissa.
  3.  Le  imprese  che  hanno  ottenuto  ed utilizzato autorizzazioni
internazionali, a titolo precario possono chiederne la conversione in
assegnazione fissa per l’anno successivo.
  4.  Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell’assegnazione fissa
o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle
imprese che ne hanno titolo in quote, la prima delle quali in ragione
del   50%  dell’intero  quantitativo  assegnato.  Le  restanti  quote
verranno  consegnate  una  volta  restituito  utilizzato il 60% della
prima quota rilasciata.
 
                               Art. 8.
       Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario
 
  1.  Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche’ non impegnate
da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.
  2.  Possono  ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le
imprese  non  titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di
assegnazioni  fisse  gia’  utilizzate in misura non inferiore all’80%
nella relazione di traffico richiesta.
  3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono
insufficienti,  le  imprese  che  hanno  gia’ regolarmente utilizzato
autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per
la prima volta.
  4.  L’impresa  che,  avendo  ottenuto  autorizzazioni  a  carattere
precario,  non  ne  restituisca  utilizzate almeno il 60%, non potra’
ottenerne di ulteriori.
  5.  Per  le  relazioni  di  traffico nelle quali sono necessarie le
autorizzazioni  di  transito, le stesse debbono essere specificamente
richieste con apposite domande.
 
                               Art. 9.
          Requisiti per l’assegnazione delle autorizzazioni
 
  1.  Le  autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei
requisiti  dichiarati  dalle  imprese  con  autocertificazione, salvo
controllo   con   il   sistema   informativo   del   Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  2.  Per  ottenere  il rinnovo o l’assegnazione delle autorizzazioni
CEMT,  l’impresa  deve avere in disponibilita’ veicoli idonei Euro 2,
Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da
assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo’
essere titolare.
  3.   La   quantita’   delle   autorizzazioni   rilasciabili   sara’
condizionata   dall’entita’  del  parco  veicolare,  con  particolare
riferimento  al  veicolo  motore,  e  dall’ampiezza  dei  contingenti
disponibili sulle varie relazioni di traffico.
  4.   Le   autorizzazioni   al  trasporto  internazionale  di  merci
rilasciate sono revocate qualora l’impresa abbia fornito informazioni
inesatte circa i dati richiesti per il loro rilascio.
 
                              Art. 10.
                     Presentazione delle domande
 
  1.  Le  domande  di graduatoria per le autorizzazioni CEMT, nonche’
quelle di rinnovo e conversione in assegnazione fissa, debbono essere
presentate entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui si
riferiscono  le  domande  stesse, al Ministero delle infrastrutture e
trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto di persone e cose - APC3 - via Caraci n. 36 Roma.
  2.  Per  il  primo  anno  di  applicazione  del presente decreto il
termine di presentazione delle domande e’ fissato al 31 ottobre 2004.
  3. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono
essere   presentate,   in   qualsiasi  momento,  al  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti - Direzione generale autotrasporto persone
e  cose,  via  Caraci,  36 - 00157 Roma oppure agli uffici periferici
delegati.
  4. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte
secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza verranno
archiviate.
 
                              Art. 11.
          Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
 
  1.  Il  trasferimento delle autorizzazioni internazionali salvo che
risultino  «non  rinnovabili», e’ consentito, in favore delle imprese
iscritte  all’albo,  nel  rispetto  della  normativa  sulla idoneita’
professionale nelle seguenti ipotesi:
    a) in   caso   di   morte   dell’imprenditore   individuale,   le
autorizzazioni  sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia
stata   trasferita   l’impresa   di   autotrasporto,   per  causa  di
successione, e che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo;
    b)  alle  imprese  risultanti  dalla  trasformazione o fusione di
societa’ gia’ titolari delle autorizzazioni internazionali;
    c) alle  societa’ cooperative risultanti da soci gia’ titolari di
autorizzazioni internazionali;
    d) al  cessionario  di  un’azienda  di  trasporto di impresa gia’
titolare di autorizzazioni internazionali;
    e) nel   caso   di   cessazione   dell’attivita’  dell’impresa  e
conseguente   cancellazione   dall’albo  con  contemporanea  cessione
dell’intero  parco  veicolare anche a piu’ soggetti purche’, nel caso
di piu’ atti notarili, gli stessi siano contestuali.
 
                              Art. 12.
                             Abrogazioni
 
  1.   E’   abrogato  il  decreto  dirigenziale  7 aprile  2000  come
modificato dal decreto 18 giugno 2002.
 
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 27 luglio 2004
                                       Il direttore generale: Ricozzi
 
 

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Mercoledì, 18 Agosto 2004
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