Foto dalla rete È reato detenere cani in strutture lager in
uno stato di penosa sopravvivenza Chi
maltratta gli animali rischia una severa condanna penale in base alla legge in
vigore, perché il maltrattamento di un animale incide sulla sua sensibilità
producendo dolore. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di
Cassazione confermando la condanna per maltrattamenti inflitta dal Tribunale di
Pontremoli al gestore di un canile che deteneva i cani in condizioni pietose in
una struttura che era “niente altro che un lager, un ghetto per animali
sfortunati perché imprigionati in uno stato di penosa sopravvivenza”, come
dichiarato dai Carabinieri che avevano condotto le indagini. Secondo la Suprema
Corte configurano il reato di maltrattamenti non solo quei comportamenti che
offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando
ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che “incidono
sulla sensibilità dell’animale, provocando un dolore”. La sentenza è stata
commentata positivamente dal presidente della Lav, Gianluca Felicetti, in
quanto ha confermato l’attenzione della Suprema Corte di Cassazione nei
confronti degli animali in quanto esseri sensibili, da tutelare nel rispetto
della loro natura, etologia e comportamento, e non solo nei confronti
dell’impatto che la loro sofferenza può provocare presso il comune sentimento
umano, individuando nella Legge n.189 del 2004 – che ha modificato l’art.727
del codice penale sul maltrattamento di animali mutandolo in abbandono di
animali - un concreto strumento per affermare i diritti degli animali. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza
Penale, sentenza n.44287/2007 SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con sentenza in data
2.10.2006 del giudice monocratico del Tribunale di Massa, sez. distacc. di
Pontremoli, C. B. P. fu condannato alla pena ritenuta di giustizia, perché
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 727 c.p.[1] ("perché,
nella qualità di titolare e gestore del canile V. d. M. sito in località C.,
sottoponeva a maltrattamenti i cani ivi custoditi con modalità di allevamento
particolarmente dolorose tra cui:..., in A. fino al 26.4.2002" data di
consumazione modificata in dibattimento"sino al 27.1.2005"). MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo evidente che la
precedente assoluzione (risalente al 2003 e per fatti dell’inizio del 2001) non
può avere alcuna influenza sui fatti attuali, estesi, a seguito della modifica
del capo di imputazione, sino al 27.1.2005 e risultanti da sopralluoghi
effettuati dagli organi di P.G. e dal CTU anche nel corso del procedimento e
perciò di diversa drammatica attualità. Al riguardo, vanno rilevati: la
relazione tecnica redatta dal F. a seguito di sopralluogo effettuato
nell’aprile 2002 (pagg. 1-2 sent,); la relazione tecnica conclusiva 26.4.2002
della CT della Procura L., con relativo fascicolo fotografico (pagg. 2-5); le
dichiarazioni dei testi P., P., B. e C. (pagg. 5-9); il sopralluogo effettuato
dai CC. di Pontremoli il 27.1.2005 (pagg. 9-10); le riprese fotografiche e le
videoriprese effettuate dal M.llo G. effettuate il 27.1.2005 (pagg. 10-11). Il
giudicante non ha poi mancato di valutare le dichiarazioni dei testi indicati
dalla difesa M., B. e P. (pagg. 11-13). Sulla base di tali elementi risulta
giustificata pienamente la conclusione che "dall’esame delle risultanze
processuali ed attraverso la loro relativa valutazione" è risultato
"essersi raggiunta la prova della colpevolezza..., essendo il relativo
reato contravvenzionale di maltrattamenti di animali risultato completo in
tutti i suoi elementi essenziali e cioè: sia in quelli oggettivi ... come pure
in quelli soggettivi". Tutto ciò senza che sulla situazione attuale
oggetto di indagini attuali possa avere influenza alcuna la precedente sentenza
assolutoria, relativa a una situazione precedente. P.Q.M. La Corte dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende. DEPOSITATO IN
CANCELLERIA da Cittadinolex.it |
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