MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 giugno 2004 Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale. (GU n. 182 del 5-8-2004) |
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto
il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni
tecniche per la progettazione l’omologazione e l’impiego delle barriere
stradali di sicurezza; Visto l’art. 8 dello stesso decreto che prevede l’aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all’esperienza maturata ed allo stato dell’arte; Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998, con il quale sono state nuovamente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza; Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, con il quale sono state integrate e modificate alcune disposizioni di carattere amministrativo del decreto 3 giugno 1998 ed apportati alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, con il quale e’ stato modificato il termine di due anni previsto dall’art. 3 del decreto 11 giugno 1999 per l’acquisto dell’efficacia operativa delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 2 agosto 2001; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, n. 3639, con il quale e’ stato ulteriormente modificato il termine annuale previsto dal citato decreto 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 23 dicembre 2002; Considerato che si rende necessario aggiornare nuovamente il contenuto tecnico delle istruzioni allegate ai succitati decreti ministeriali, anche in relazione alla evoluzione della normativa tecnica a livello europeo; Vista la direttiva n. 89/106/CEE, e successive modificazioni, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Vista la norma UNI EN 1317, parte 1, del maggio 2000, inerente "Terminologia e criteri generali per i metodi di prova" per le barriere di sicurezza stradale; Vista la norma UNI EN 1317, parte 2, dell’aprile 1998, inerente "Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d’urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza"; Vista la norma UNI EN 1317, parte 3, del gennaio 2002, inerente "Classi di prestazione, criteri di accettabilita’ basati sulle prove di impatto e metodi di prova per attenuatori d’urto"; Vista la norma UNI EN 1317, parte 4, del maggio 2003, inerente "Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d’urto e metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza"; Considerata l’esigenza, nell’ottica di una progressiva armonizzazione delle norme europee inerenti i dispositivi di sicurezza delle costruzioni stradali, di recepire nel sistema normativo italiano le norme di cui ai precedenti "visto"; Visto l’art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e’ stato istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le funzioni e i compiti gia’ del Ministero dei lavori pubblici; Visto il voto n. 209/2003, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 28 novembre 2003, con il quale lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole, con osservazioni e raccomandazioni, al testo stesso; Considerato che tutte le osservazioni e raccomandazioni valutate rilevanti e sostanziali sono state recepite; Considerato che alcune, di carattere procedurale e formale di dettaglio possono trovare una piu’ compiuta risposta in fase di attuazione del provvedimento attraverso direttive e circolari; Considerato, al contrario, diversamente valutabili alcune osservazioni nell’ottica dell’esigenza di un piu’ puntuale recepimento delle norme europee di settore, con specifico riferimento alle norme UNI EN parti 1-2-3-4; Tutto quanto sopra premesso e considerato; Decreta: Art. 1. Aggiornamento istruzioni tecniche 1. Le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell’omologazione, allegate al decreto ministeriale 3 giugno 1998 con le modificazioni di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono aggiornate ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e sostituite dalle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali allegate al presente decreto. 2. Con il presente decreto sono altresi’ recepite le norme UNI EN 1317 parti 1,2.3 e 4, che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni stradali, le modalita’ di esecuzione delle prove d’urto ed i relativi criteri di accettazione. Art. 2. Studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali 1. E’ compito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgere attivita’ di studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni di comprovata esperienza nel settore. 2. Tale attivita’ e’ finanziata con i proventi derivanti dai diritti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’omologazione dei dispositivi di ritenuta. Art. 3. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto e le istruzioni tecniche ad esso allegate, fatto salvo quanto previsto al comma 8, si applicano alle domande di omologazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. 2. I dispositivi la cui domanda di omologazione sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto saranno esaminati e, se del caso, omologati secondo le disposizioni del decreto ministeriale 3 giugno 1998 e del successivo decreto ministeriale 11 giugno 1999. E’ facolta’ del richiedente l’omologazione chiedere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il riesame della barriera o del dispositivo in base alle disposizioni dello stesso decreto integrando, se necessario, la documentazione. 3. I dispositivi di ritenuta gia’ omologati o che saranno omologati sulla base delle norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, manterranno l’omologazione ottenuta per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Entro il suddetto periodo tali dispositivi potranno essere riesaminati alla luce delle disposizioni del presente decreto, ai fini della conferma o meno della precedente omologazione. Il riesame sara’ effettuato su richiesta del titolare o del richiedente l’omologazione, da formulare, a pena di decadenza della stessa, entro e non oltre sei mesi: dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dispositivi gia’ omologati entro tale data; dalla data di trasmissione del certificato di omologazione, per i dispositivi omologati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata conferma, l’omologazione originaria mantiene la sua validita’ per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le prove d’urto eseguite precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la norma UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, presso campi prova gia’ autorizzati in base al decreto ministeriale3 giugno 1998, anche in assenza di certificazione secondo le norme ISO EN 17025 sono ammessi per l’esame o il riesame ai fini dell’ottenimento dell’omologazione in base alle nuove disposizioni. 6. In attesa che le disposizioni del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa per tutte le tipologie di dispositivi, gli enti appaltanti devono richiedere, per le tipologie per le quali non siano state ancora emanate le circolari previste dall’art. 9 del suddetto decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, dispositivi rispondenti alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4, richiedendo, ai fini della verifica di rispondenza alle suddette norme, rapporti di crash test rilasciati da campi prova dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025. 7. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti appaltanti, per le tipologie di dispositivi per le quali non siano state ancora emanate le circolari previste dall’art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, sono tenuti ad accettare anche dispositivi rispondenti alle nuove disposizioni o al decreto ministeriale 3 giugno 1998, anche se testati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, richiedendo, in tal caso ai fini della verifica di rispondenza a tale normativa, rapporti di prove d’urto rilasciati da campi prova autorizzati in base alla suddetta normativa o da altri campi prova dotati di certificazione le norme ISO EN 17025. 8. In via transitoria, ai fini dell’omologazione, sono considerate ammissibili le domande, presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, che siano corredate da rapporti di prova sul manufatto eseguiti in conformita’ alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 1A del decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed alle successive modifiche introdotte con il decreto ministeriale 11 giugno 1999. Tali domande saranno esaminate e, se del caso, definite in base alle disposizioni dei suddetti decreti ministeriali. Per esse si applica quanto previsto al comma 1 mentre non e’ ammessa la richiesta di riesame prevista al comma 2 Art. 4. 1. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nei decreti ministeriali 18 febbraio 1992, n. 223 e 3 giugno 1998. Roma, 21 giugno 2004 Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 30 Allegato ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L’OMOLOGAZIONE E L’IMPIEGO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI. Art. 1. Oggetto delle istruzioni Classificazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l’omologazione, la realizzazione e l’impiego delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere e gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi: a) barriere centrali da spartitraffico; b) barriere laterali; c) barriere per opere d’arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, ecc.; d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d’urto per ostacoli fissi, letti di arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d’arte, dispositivi per zone di transizione e simili. Art. 2. Finalita’ dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell’energia di cui e’ dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d’urto sui passeggeri. Art. 3. Individuazione delle zone da proteggere Le zone da proteggere per le finalita’ di cui all’art. 2, definite, come previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi di ritenuta, devono riguardare almeno: i margini di tutte le opere d’arte all’aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall’altezza dal piano di campagna; la protezione dovra’ estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all’opera sino a raggiungere punti (prima e dopo 1’opera) per i quali possa essere ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in opera sia paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova d’urto e comunque fino a dove cessi la sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione; lo spartitraffico ove presente; il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell’arginello ed il piano di campagna e’ maggiore o uguale a 1 m; la protezione e’ necessaria per tutte le scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessita’ di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell’altezza della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosita’ a valle della scarpata (presenza di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili): gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d’acqua, ecc, ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali indicati nell’art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocita’ di progetto, volume di traffico, raggio di curvatura dell’asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosita’ dell’ostacolo. Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo, integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel certificato di omologazione, salvo diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati nell’art. 6.; in particolare, ove possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all’inizio dei tratti del dispositivo di sicurezza, potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati. Per la protezione degli ostacoli frontali dovranno essere usati attenuatori d’urto, salvo diversa prescrizione del progettista. Art. 4. Indice di severita’ degli impatti Ai fini della classificazione della severita’ degli impatti verranno utilizzati l’Indice di severita’ della accelerazione, A.S.I., l’Indice velocita’ teorica della testa, T.H.I.V., e l’Indice di decelerazione della testa dopo l’impatto, P.H.D., come definiti nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2. Art. 5. Conformita’ dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e loro installazione Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilita’ mantenendo i loro requisiti prestazionali nel tempo sotto l’influenza di tutte le azioni prevedibili. Per la produzione di serie delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai certificati di omologazione, nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del dispositivo all’atto della richiesta di omologazione. All’atto dell’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive dei materiali impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di conformita’ dei produttori alle relative specifiche tecniche di prodotto. Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere identificati attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri di installazione) o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore. Una volta conseguita l’armonizzazione della norma EN 1317 e divenuta obbligatoria la marcatura CE, le informazioni da apporre sul contrassegno saranno quelle previste nella stessa norma EN 1317, parte 5. Nell’installazione sono tollerate piccole variazioni, rispetto a quanto indicato nei certificati di omologazione, conseguenti alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada (ad esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti in conglomerati cementizi di canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla coincidente presenza di caditoie per l’acqua o simili). Altre variazioni di maggior entita’ e comunque limitate esclusivamente alle modalita’ di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili solo se previste in progetto, come riportato nell’art. 6. Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovra’ essere effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del direttore lavori anche in riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovra’ risultare da un certificato di corretta posa in opera sottoscritto dalle parti. Art. 6. Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale Ai fini della individuazione delle modalita’ di esecuzione delle prove d’urto e della classificazione delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sara’ fatto esclusivo riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4. La scelta dei dispositivi di sicurezza avverra’ tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della strada nonche’ di quelle del traffico cui la stessa sara’ interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) dell’art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in conformita’ |