Giurisprudenza
di legittimità CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 24
settembre 2007, n. 35391
Non sussiste
il reato di cui all’art. 334 C.p. qualora la sottrazione riguardi
beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma dell’art. 213
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di
tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di
analogia malam partem, esclude la riconducibilità del fermo
amministrativo nella nozione di sequestro amministrativo.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18 aprile 2006 il
Tribunale di Napoli mandava assolto M. F. dai reati di cui agli artt. 334 comma
secondo c.p. e 349 c.p. (nn. 1 e 2 della rubrica) «perché il fatto non sussiste».
In punto di
fatto il tribunale accertava che in data 4 dicembre 2004, a carico di M., era
stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo in relazione al
motoveicolo Honda Transalp, tg. CC 79624, stante l’accertamento del mancato uso
del casco protettivo e, dunque, in applicazione dell’art. 171 C.S. Si accertava
altresì che il M., che sottoscriveva il verbale di fermo ed affidamento, veniva
reso edotto degli obblighi gravanti sul custode e che il luogo di custodia veniva
indicato in Piazza Mercato n. 184, Napoli. In data 18
aprile 2004 agenti di P.S. si recavano all’indirizzo di cui sopra per
verificare la presenza del motoveicolo, constatando che sul citofono non era
presente il nome del prevenuto e che nel cortile del palazzo non si trovava
alcuna moto. Il M., pertanto, veniva denunciato per i reati di cui agli artt.
334 comma 2 C.p.
e 349 comma 2 c.p. Il Tribunale
di Napoli mandava assolto l’imputato da entrambe le imputazioni con formula
ampiamente assolutoria. In
particolare, quanto al reato di cui all’art. 334 C.p., osservava che non
sussistevano i presupposti della norma asseritamente violata, punendo
espressamente l’art. 334 C.p.
la condotta di chi «sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall’autorità amministrativa», laddove - nel caso di specie - il provvedimento
emesso a carico del prevenuto era un mero fermo amministrativo e non potendosi
operare alcuna estensione, per i principi di tassatività delle incriminazioni
e del divieto di interpretazione analogica in materia penale, dell’ambito di
operatività della norma. Quanto alla
imputazione relativa al reato di cui all’art. 349 c.p., non risultava alcuna
materiale apposizione di sigilli sul motociclo e, dunque, l’ipotesi contestata
non poteva dirsi integrata. Oltretutto - osservava il tribunale,- il reato di
cui all’art. 349 c.p. non poteva dirsi sussistente nel caso di sigilli apposti
non già per assicurare la conservazione o l’identità della cosa, ma al solo
fine di impedirne l’uso. Avverso la pronunzia assolutoria
-limitatamente al capo 1) della rubrica (art. 334 c.p.) - ha proposto ricorso
per Cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo che il
tribunale aveva mandato assolto il M. per la considerazione che il provvedimento
di fermo amministrativo esulava dal novero degli atti elencati dall’art. 334 C.p. quali antecedenti
necessari della condotta illecita descritta (ovvero procedimento penale e procedimento
amministrativo). Ciò posto, non si comprendeva in quale possibile categoria
andasse annoverato il fermo amministrativo, atto finale di un procedimento
amministrativo di accertamento di un’infrazione al codice della strada. Si chiedeva l’annullamento della sentenza. Il ricorso del pubblico ministero
va rigettato perché infondato. Invero, il fermo amministrativo di
un veicolo, disciplinato dall’art. 214 del codice della strada, è una misura
cautelare amministrativa, che mira a far cessare la circolazione del veicolo ed
a provvedere alla collocazione del veicolo stesso in apposito luogo di
custodia. Il sequestro amministrativo è, invece,
disciplinato dall’art. 213 c.s. ed è previsto «nell’ipotesi in cui il presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa». Ad
esempio, si avrà una semplice ipotesi di fermo amministrativo nel caso di
destinazione ed uso di un veicolo in modo difforme da quanto indicato nella
carta di circolazione o ancora nel caso di utilizzo del veicolo adibito al
trasporto delle persone, ad uso proprio senza avere il titolo prescritto. Si
avrà, per contro, confisca amministrativa del veicolo nell’ipotesi - a titolo
esemplificativo - di cui all’art. 116 comma 18 C.S., nel caso di reiterata violazione di
guida di autoveicolo o motoveicoli senza aver conseguito la patente come pure
nel caso di effettuazione su ciclomotore di modifiche idonee ad aumentarne la
velocità oltre i limiti previsti di 45 Km/h o ancora nel caso di fabbricazione,
commercio o vendita di ciclomotore sviluppante una velocità superiore a 45 Km/h.
Le due norme (artt. 213 e 214
c.s.) muovono da presupposti ontologicamente diversi ed ubbidiscono a logiche
tra loro distinte, con la conseguenza che, per il principio della tassatività e
della determinatezza delle fattispecie penali, deve ritenersi che la condotta
tipica come delineata dall’art. 334 c.p., parlando di «sequestro» (giudizio e/o
amministrativo) del bene, non possa ritenersi comprensiva anche del «fermo
amministrativo», che è misura diversa, fattualmente e normativamente,
rispetto al sequestro. Ora, è pur vero che l’art. 214 comma 8 C.S., prevedendo la condotta di colui che
circoli con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, fa salva «l’applicazione
delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al
custode». Tuttavia, tale previsione, mentre sicuramente integra la fattispecie
tipica del capoverso dell’art. 649 c.p. (violazione dei sigilli), erroneamente
esclusa dal tribunale e per la quale il pubblico ministero non ha dedotto
alcuna specifica censura, di certo non può estensivamente ricondursi
nell’ambito di operatività dell’art. 334 c.p., ostandovi il principio generale
del divieto analogico in malam partem.
Il ricorso proposto dal pubblico ministero
va, conseguentemente, rigettato.
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