Il conducente di
un’autogrù, classificato autoveicolo speciale di 300 t , ha l’obbligo di
inserire il disco di registrazione cronotachigrafo?
E-mail: Palagianello (TA)
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(ASAPS) L’articolo 3, comma
1, del Regolamento CEE n. 3821/85 prescrive che "L’apparecchio di
controllo (cronotachigrafo) è montato sui veicoli adibiti al trasporto su
strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato
membro.....omissis.....".
Oltre a ciò, l’articolo 2, comma 1, del Regolamento CE
n. 561/2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i Regolamenti CEE n.
3821/85, ecc…. prescrive che “Il presente regolamento si applica al trasporto
su strada: a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima
ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 t……..omissis…..”.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si
rappresenta che non vi è una norma specifica che escluda i veicoli ad uso speciale
dall’utilizzo del cronotachigrafo, ma è altrettanto vero che è prescritto il
montaggio del cronotachigrafo su veicoli adibiti al trasporto di merci.
Pertanto, nel caso prospettato, se l’autogrù classificata come
veicolo ad uso speciale non ha capacità di carico, si ritiene che tale veicolo
non abbia l’obbligo del montaggio e dell’utilizzo di tale dispositivo. (ASAPS) |