Danno
biologico di lieve entità: aggiornati gli importi dovuti per
il risarcimento |
Con
il decreto 3 giugno 2004, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2004,
il Ministero delle Attività Produttive ha provveduto ad aggiornare
gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo
del danno biologico di lieve entità ex legge 5 marzo 2001 n. 57.
Dal mese di aprile 2004 gli importi sono così stabiliti: - Euro 663,50 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità; - Euro 38,61 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta. (Altalex, 14 giugno 2004. Confronta la TABELLA con i valori aggiornati al presente provvedimento . DECRETO 3 Giugno 2004 Aggiornamento annuale, previsto dal comma 6 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il riconoscimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Gazzetta Ufficiale 10-06-2004, n. 134, Serie Generale) IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273; Visto in particolare l’art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall’art. 21, comma 5 della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT; Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2004; Visto il proprio decreto 22 luglio 2003, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2003; Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 22 luglio 2003, applicando la maggiorazione del 2,0% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2004; Decreta: Art. 1. A decorrere dal mese di aprile 2004, gli importi indicati nel comma 2 dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, sono aggiornati nelle misure seguenti: - seicentosessantatre euro e cinquanta centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a); - trentotto euro e settantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b). Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Altalex) |