Risarcimento
del danno – P.A. – pregiudiziale amministrativa – insussistenza
Si deve escludere la necessaria dipendenza del risarcimento dal
previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo
può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la
tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che
la parte debba in tale caso osservare il termine di decadenza pertinente
all’azione di annullamento. (1) (2) (1) Nello stesso senso, Cassazione civile SS.UU. 13660/2006.
(2) In senso contrario, Consiglio di Stato 3034/2007, nonché Consiglio di Stato 2822/2007.
Amministrativo
| Pregiudiziale
amministrativa
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Ordinanza 7 gennaio 2008, n. 35
FATTO
La s.r.l. S. conveniva innanzi al tribunale di Lucca la Comunità
montana della Garfagnana per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni
conseguenti alla delibera con la quale la Comunità l’aveva esclusa dal
beneficio del finanziamento previsto nel bando relativo agli aiuti comunitari
per gli agricoltori, deducendo che la delibera era stata annullata dal TAR
Toscana con sentenza coperta da giudicato.
Il tribunale ravvisava un’ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. nell’essere
pendente innanzi al TAR Toscana il giudizio di annullamento della nuova
delibera, di contenuto identico alla delibera annullata, adottata dalla
comunità e provvedeva conseguentemente.
L’ordinanza di sospensione era impugnata con regolamento di competenza cui
resisteva la comunità montana.
La Sezione Terza Civile di questa Corte, considerato che si profila una
questione di giurisdizione, ha rimesso il ricorso a queste Sezioni Unite.
Il P.G. ha chiesto la declaratoria di difetto di giurisdizione dell’A.G.O.,
osservando che la lite è stata instaurata dopo l’entrata in vigore della l. n.
205 del 2000, che ha concentrato nel G.A. la giurisdizione in materia di
risarcimento dei danni da attività provvedimentale illegittima non solo nelle cause
di giurisdizione esclusiva, ma anche nell’ambito della sua giurisdizione di
legittimità sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando
faccia valere la sola tutela risarcitoria.
DIRITTO
La questione di giurisdizione non forma oggetto di regolamento;
essendo, tuttavia, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio
fino a quando non intervenga giudicato anche implicito, si deve ugualmente
pronunciare sulla questione.
Questa Corte ha avuto occasione di affermare che il potere di rilievo di
ufficio non viene meno nell’ipotesi in cui il regolamento preventivo di
giurisdizione sarebbe inammissibile per l’esistenza di una pronuncia sulla
competenza e può essere esercitato dalla Corte di Cassazione alla quale sia
chiesto il regolamento di competenza (Cass., Sez. un., 9 aprile 1999, n. 214;
Cass., Sez. un., 9 maggio 2000, n. 301; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27373).
Il principio vale a maggiore ragione quando, come nella specie, la questione di
giurisdizione è rilevata di ufficio in sede di impugnazione di provvedimento di
sospensione del processo a norma dell’art. 295 c.p.c. senza che rilevi se la
impugnazione sia stata proposta da difensore privo di procura speciale.
Anteriormente all’instaurazione del giudizio (citazione notificata il 2 ottobre
2000) è entrata in vigore la l. n. 205 del 2000 contenente disposizioni in
materia di giustizia amministrativa che ha modificato la l. n. 1034 del 1971,
art. 7, stabilendo che "il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative
all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in
forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali conseguenti".
Per effetto di tale legge, applicabile "ratione temporis" nella
fattispecie, in tema di tutela giurisdizionale intesa a fare valere la
responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale
illegittima la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo spetta, in
linea di principio, al G.A. sia quando il privato invochi la tutela di
annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria; siccome si deve
escludere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento
dell’atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta
la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria
completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in
tale caso osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento
(Cass., Sez. un., 13 giugno 2006, n. 13659; Cass., Sez. un., 13 giugno 2006, n.
13660; Cass., Sez. un., 28 giugno 2006, n. 14842).
Poiché in applicazione della nuova legge la domanda risarcitoria avrebbe dovuto
essere proposta innanzi al G.A., va dichiarato il difetto di giurisdizione del
G.O. con rimessione della causa al TAR Toscana.
Stante il rilievo di ufficio, si compensano le spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del
giudice amministrativo; rimette la causa al TAR Toscana; compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Da Altalex.com
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