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ISVAP - Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2008 (Regolamento n. 13)

ISVAP
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2008
Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione,  del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e  i  natanti) Capo I (obbligo di assicurazione) e Capo IV (procedure
liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 13). (GU n. 39 del 15-2-2008)

Capo I
Disposizioni di carattere generale
L’ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
INTERESSE COLLETTIVO

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza  sulle assicurazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni  ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
  Considerata  l’opportunità  di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformità con i corrispondenti documenti adottati  in  altri  Paesi  dell’Unione  europea,  per agevolare  la circolazione  internazionale  dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi,   l’utilizzo  di  tali  documenti ai fini dell’adempimento  dell’obbligo  di  cui all’art. 143 del Codice delle assicurazioni private;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Fonti normative
  1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4,  143,  comma 1  e  191,  comma 1,  lettera a),  del  decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.
Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «assicurazione   obbligatoria dellaresponsabilità  civile derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti»:
l’assicurazione  obbligatoria  della responsabilità civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    b) «coassicuratrice   delegataria»   o   «impresa   delegataria»:
l’impresa  che  ha  sottoscritto  un  contratto in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre  coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell’interesse delle stesse;
    c) «contraente»:  la  persona  fisica  o giuridica che stipula il contratto  di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
    d) «contratto   in   coassicurazione»:   il   contratto  relativo all’assicurazione  di  cui  alla lettera a)  sottoscritto,  ai sensi dell’art.  1911  del  codice  civile,  da  più  imprese  di cui alla lettera f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
    e) «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
    f) «natanti  per  i  quali  vi  sia  obbligo di assicurazione»: i natanti di cui all’art. 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile  verso  i  terzi  per  i  rischi  del  ramo  12, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto;
    g) «rimorchi»:  i  veicoli  destinati  ad  essere  trainati dagli autoveicoli  e  dai  filoveicoli  con esclusione degli autosnodati ai sensi  dell’art. 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    h) «semirimorchi»: i veicoli costruiti in modo tale che una parte di  essi  si  sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della  sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai sensi  dell’art. 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    i) «Stati  esteri»:  gli  Stati  membri dell’Unione europea o gli Stati  aderenti  allo  spazio economico  europeo,  nonché gli Stati terzi;
    l) «tecniche di vendita a distanza»: qualunque tecnica di vendita che,  senza  la  presenza fisica  e  simultanea  dell’impresa  e del contraente,  possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi;
    m) «veicoli   a   motore   per   i   quali   vi  sia  obbligo  di assicurazione»:  i veicoli a motore di cui all’art. 122, comma 1, del decreto    legislativo    7 settembre    2005,   n.   209, soggetti all’assicurazione  obbligatoria  della responsabilità civile verso i terzi  per  i  rischi  del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 3.
Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate  in  Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede  legale  in un altro Stato membro dello spazio economico europeo abilitate   in   Italia   all’esercizio   dei rami  10  (esclusa  la responsabilità  del  vettore)  e  12  in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
    
Capo II
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E CONTRASSEGNO
Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 4.
Documenti probatori dell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione
  1.    L’adempimento dell’obbligo di  assicurazione  della responsabilità civile derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è comprovato da appositocertificato di assicurazione rilasciato dall’impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto   in coassicurazione,   dalla  coassicuratrice delegataria.
  2.   Il  contrassegno,  consegnato  dall’impresa  di  assicurazione all’atto  del rilascio del certificato di assicurazione, è applicato sul   veicolo  a  motore,  sul  rimorchio  e  sul semirimorchio  cui l’assicurazione  si  riferisce,  nei modi stabiliti dall’art. 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3.  Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con  sé  il  certificato  di assicurazione  e  il contrassegno e li esibisce,  insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.

Art. 5.
Contratti assunti in coassicurazione
  1.  Qualora l’obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione  di  un  contratto  in  coassicurazione,  se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziché in proporzione della  rispettiva  quota  ed è stata individuata una coassicuratrice delegataria,   sul certificato  di  assicurazione  è  indicata  la denominazione  sociale della sola delegataria, con la indicazione che il  contratto  è   concluso  in  coassicurazione.  Se  le  imprese coassicuratrici  non  si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul certificato  di  assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici.
  2.  Nel  contrassegno  può,  in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

Sezione II
Certificato di assicurazione

Art. 6.
Caratteristiche  del  certificato  di  assicurazione 
per i veicoli a motore
  1.  Per  i  veicoli  a  motore  per  i  quali  vi  sia  obbligo  di assicurazione  il  certificato  di assicurazione contiene le seguenti indicazioni:
    a) denominazione  e sede dell’impresa di assicurazione, il numero di  iscrizione  nell’albo  delle  imprese  tenuto  dall’ISVAP o negli elenchi  annessi  a  tale  albo  e  le  altre  indicazioni prescritte dall’art. 2250 del codice civile;
    b) nome,  ovvero  denominazione  o  ragione  sociale  o  ditta, e domicilio o residenza o sede del contraente;
    c) tipo del veicolo;
    d) dati  della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di identificazione del telaio e del motore;
    e) periodo  di  assicurazione  per  il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
    f) numero del contratto di assicurazione;
    g) firma del legale rappresentante dell’impresa di assicurazione o  dell’intermediario  iscritto  nella  sezione  A del registro unico elettronico  degli  intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art.  109  del  decreto  dalla stessa autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce;
    h) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri,  nel  caso  in  cui  il  certificato  di  assicurazione sia rilasciato  da  un’impresa  di  assicurazione  che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.
  2.   Il  certificato  di  assicurazione  relativo  ai  veicoli  che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a  norma  dell’art.  1 del  decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2001, n. 474 contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
  3.  Per i veicoli  con  rimorchio  sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 7.
Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti
  1.  Per  i  natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all’art. 6,  comma 1,  lettere a), b), e), f), g)  e h),  nonché quelle della potenza  del  motore  e  dei  dati  di iscrizione o registrazione del natante  o,  se  questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione,  del  marchio  e  del  numero  del  motore  risultanti dall’apposito  certificato  rilasciato  a  norma  delle  disposizioni vigenti.

Art. 8.
Informazioni facoltative
  1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle  previste  nell’art.  6,  comma 1 e nell’art. 7 in apposita distinta  sezione  del  certificato  di  assicurazione,  in  numero e secondo  modalità  tali  da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione  e  sede  dell’impresa  di  assicurazione che presta la garanzia.

Sezione III
Contrassegno

Art. 9.
Caratteristiche del contrassegno
  1.  Il contrassegno è predisposto in conformità al modello di cui all’allegato 1 e contiene le seguenti indicazioni:
    a) denominazione dell’impresa di assicurazione;
    b) dati  della  targa  per  i  veicoli  a motore, i rimorchi ed i semirimorchi; dati di iscrizione o, in mancanza, marchio e numero del motore  per i natanti. Per i veicoli con targa di prova sono indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa  di  riconoscimento sono indicati i dati di identificazione del telaio e del motore;
    c) tipo  del  veicolo  a  motore  o  del  natante,  salvo,  per quest’ultimo,  il  caso  in  cui  l’assicurazione  è  stipulata  con riferimento al motore amovibile di cui all’art. 123 del decreto;
    d) giorno,  mese ed anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e);
    e) firma del legale rappresentante dell’impresa di assicurazione;
    f) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri nel caso in cui il contrassegno sia rilasciato da un’impresa di  assicurazione  che  opera  in  Italia  in  regime  di libertà di prestazione di servizi.
  2.  Per  i  rimorchi e i semirimorchi è rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.

Sezione IV
Disposizioni speciali

Art. 10.
Veicoli  circolanti  con targa provvisoria e veicoli usati circolanti
per prova, collaudo o dimostrazione
  1.  L’assicurazione,  per  i  veicoli che circolano muniti di targa provvisoria,  può  essere  stipulata  con  durata  corrispondente al periodo di validità del foglio di via.
  2.   Le  imprese  di  assicurazione  hanno  facoltà  di  stipulare assicurazioni  provvisorie,  a particolari condizioni di polizza e di tariffa,  di  durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per  i  veicoli  usati  posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.
  3.  Nel  caso  di  stipula delle assicurazioni di cui al comma 2 le imprese  rilasciano  un  attestato  con  l’indicazione degli elementi idonei  all’identificazione  del  veicolo  e del periodo di validità dell’assicurazione. L’attestato deve essere applicato sul veicolo cui si  riferisce  con  le  modalità  stabilite dall’art. 4, comma 2. Le imprese  adottano adeguate procedure per la gestione, in entrata e in uscita, degli stampati relativi a tali assicurazioni.

Sezione V
Modalità di rilascio dei documenti
                             
Art. 11.
Modalità   di  rilascio  del  certificato  di  assicurazione  e  del
contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti
  1.  A  norma dell’art. 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e  spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del  premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque  giorni.  Nel  caso  di  imprese  che  operano con tecniche di vendita  a distanza,  i suddetti  documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.
  2.   Durante   il   periodo   di  cui  al  comma 1  è  considerata provvisoriamente  equipollente  al certificato di assicurazione ed al contrassegno  la  quietanza  di  pagamento del premio o della rata di premio  rilasciata  dall’impresa  di assicurazione, anche nel caso in cui  sia  trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della  quietanza  sono  considerati  provvisoriamente equipollenti al certificato  di  assicurazione ed  al contrassegno, la dichiarazione rilasciata  dall’impresa  attestante  l’assolvimento  dell’obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax o per  via  telematica,  o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale  prestampato  dall’impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.
  3. Dai  documenti  provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 devono  essere  desumibili  la  denominazione dell’impresa, il numero della  polizza,  i  dati  della  targa  o,  qualora la stessa non sia prescritta,  i  dati  di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.
  4. Le imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 2:
    a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente   la quietanza di pagamento o  la dichiarazione;
    oppure
    b) mettono  a  disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.
  5. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2:
    a) sono  applicati  sul  veicolo  al  quale si riferiscono con le modalità  stabilite dall’art. 4, comma 2, ovvero conservati ai sensi e per le finalità di cui all’art. 4, comma 3.
    b) devono  avere  caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l’applicazione sul veicolo ai sensi della lettera a).

Art. 12.
Rilascio di  duplicati  del  certificato 
di  assicurazione  e  del contrassegno
  1.  Le  imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del  contraente,  un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno  nel  caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
  2.  Le  imprese  di  assicurazione  che  offrono contratti mediante tecniche  di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte  del  servizio  postale  del certificato e del contrassegno, ne rilasciano  un  duplicato  a  richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest’ultimo.
  3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce all’impresa il certificato di  assicurazione  e  il  contrassegno deteriorato.
  4.   Nel   caso  di  sottrazione,  smarrimento  o  distruzione  del certificato  di  assicurazione  o  del  contrassegno,  il  contraente fornisce  all’impresa  la  prova  di  avere  denunciato il fatto alla competente autorità o, qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa l’evento accaduto.
  5.  Il  rilascio del duplicato è oggetto di registrazione da parte dall’impresa.  Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno è apposta con caratteri di  particolare  evidenza  l’indicazione «duplicato».

Capo III
Denuncia di sinistro

Art. 13.
Modulo di denuncia di sinistro
  1.  Il  modulo  di  denuncia  da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli  a  motore  per  i  quali  vi sia obbligo di assicurazione è redatto  secondo  il modello riportato nell’allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistro).

Art. 14.
Veicoli  immatricolati  o  registrati  in  Stati  esteri.  Modulo  di
denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera
  1.  Nel  caso  di  sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo   di   assicurazione   nel   quale  siano  coinvolti  veicoli immatricolati o registrati in  Stati esteri  che  circolino temporaneamente  in  Italia,  l’obbligo  di denuncia di sinistro può essere  adempiuto  anche  utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modello di cui all’art. 13.

Art. 15.
Consegna  da  parte  dell’impresa  di  assicurazione 
del  modulo  di denuncia di sinistro
  1.  Le  imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia  in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente  al  certificato  di  assicurazione  ed  al  contrassegno, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro.

Art. 16.
Altre informazioni
  1.  Al modulo di cui all’art. 13 è aggiunto un foglio, predisposto secondo  lo  schema  indicato  nell’allegato 2 (altre informazioni), contenente  ulteriori  informazioni  inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l’ISVAP ai sensi dell’art. 135 del decreto.
  2.  Il  modulo  di denuncia di cui all’art. 13 mantiene gli effetti previsti  dal  decreto  anche  in  assenza  delle  altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
                             
Art. 17.
Abrogazioni
  1.  Dal  1° luglio 2008, è abrogato il provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.

Art. 18.
Pubblicazione
  1.  Il  presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel  bollettino  e  sul  sito  internet dell’ISVAP.

Art. 19.
Entrata in vigore
  1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,  ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e di cui al Capo III che entrano in vigore il 1° luglio 2008.
  2.  Fino  al  30 giugno  2008  le  imprese  possono  continuare  ad utilizzare  i  documenti  assicurativi  ed  il  modulo di denuncia di sinistro  redatti  rispettivamente  secondo le disposizioni di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ed al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.
    Roma, 6 febbraio 2008
    Il Presidente: Giannini

                                                           Allegato 1
DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CONTRASSEGNO
    Il  contrassegno  di  cui  all’art.  127,  comma 3 del decreto ed all’art.  8  del  presente  regolamento  ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:
      larghezza mm 80; lunghezza mm 76 (pari a 3 pollici).
    Esso  comprende una fascia bianca di mm 3, sui lati di mm 76 e di mm 6, sui lati di mm 80.
    La  stampa  è  in litografia su carta del peso di gr 70 al metro quadrato.
    I  colori  di  stampa  devono  essere  resistenti all’esposizione solare e così distribuiti:
      Fregio  - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna;
      Fondo - colore giallino;
      Testo - colore nero.
    Le  zone  destinate  ad  essere  completate  con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.

Vedi immagine pdf allegato 1

Allegato 2
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE DENUNCIA DI SINISTRO

Vedi immagine pdf allegato 2

ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DEL MODULO
    1.  Il  presente  modulo  deve, a norma dell’art. 143 del decreto legislativo  7 settembre  2005,  n.  209,  Codice delle assicurazioni private,  essere  utilizzato  per  denunciare  il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
    2.  Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle  formalità  previste  dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni  private  citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata   all’assicuratore  del  responsabile  ovvero  al  proprio assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura  di  risarcimento  diretto  di cui allo stesso art. 149 del Codice  delle assicurazioni private e al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.
    3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro  (oppure  2  moduli  per  il  caso  che  nel  sinistro siano coinvolti  3  veicoli, e via). Il modulo può essere fornito da una  qualsiasi  delle  parti.  Se  il  modulo  è  sottoscritto anche dall’altro  conducente  esso  vale  come  constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all’art. 148, primo comma, del Codice  delle  assicurazioni  private  e  all’art.  8, secondo comma, lettera c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.
    4. Nel compilare il modulo ricordare:
      di servirsi per rispondere alle domande:
        a) n.  6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
        b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
      al  n.  10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
      al  n.  12,  di  apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali  sono  indicate  le circostanze dell’incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;
      al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
    5.  Nel  caso in cui il conducente dell’altro veicolo non accetti di   sottoscrivere   anch’egli   il   modulo,   si  dovrà  compilare integralmente  il  modulo  stesso  per  la  parte relativa al proprio veicolo  (veicolo  A),  mentre per la parte relativa al veicolo della controparte  (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7   ed   indicare  al  n.  8  la  denominazione  della  Compagnia  di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
    6.  Completare  le  informazioni di cui ha bisogno l’assicuratore compilando   il   modulo   anche   sul  retro  ed  il  foglio  «altre informazioni».
    7.  Se  l’altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua  diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purché conforme al presente.

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Lunedì, 18 Febbraio 2008
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