Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Prelievo
ematico - Utilizzabilità - Condizioni - Limiti Per accertare la responsabilità del reato di guida sotto
l’influenza dell’alcool, legittimo acquisire e utilizzare il certificato medico
relativo all’accertato tasso di alcool nel sangue dell’interessato, se e
qualora l’analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero,
non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per
motivi clinici e a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto
nell’incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto. (La Corte ha
osservato che tale accertamento “invasivo”, sarebbe illegittimo e
processualmente inutilizzabile - a seguito della sentenza della Corte costituzionale
9 luglio 1996 n. 238 - solo se effettuato, in assenza del consenso
dell’interessato, ad iniziativa dell’organo di polizia ai fini processuali)
Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal
Prefetto ai sensi dell’art. 223, secondo comma, codice della strada, non è
soggetto ad alcun termine di decadenza, atteso che la norma citata, a differenza
della diversa ipotesi di sospensione disciplinata dal precedente art. 218, non
fissa alcun termine al riguardo, ma soltanto all’ordinario termine di
prescrizione quinquennale. (Enunciando il principio di cui in massima, la S. C.
ha escluso che vi sia in materia un termine decadenziale di venticinque giorni,
dato dalla somma del termine di dieci giorni, previsto dal primo comma del
citato art. 223, per la trasmissione degli atti al Prefetto e di quello, di cui
al secondo comma della medesima disposizione, di quindici giorni concesso al
Dipartimento per i trasporti terrestri, già MCTC, per il parere). (Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9863) [RIV-0703P279] Patente - Revoca e sospensione - Patteggiamento - Sospensione
della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria - Applicazione
con la sentenza di patteggiamento - Necessità. Pedoni - Circolazione dei pedoni - Attraversamento fuori dalle
strisce pedonali - Collisione con motociclo - Responsabilità del pedone -
Concorso di colpa - Sussistenza. Nell’ipotesi di collisione di un motociclo con un pedone che abbia
attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, senza dare la precedenza
al veicolo, avendo valutato male la distanza intercorrente tra di essi, deve
riconoscersi il concorso di colpa del pedone nella misura dei 2/3 per i danni
cagionati al conducente. (Tribunale Civile di Milano, Sez. V, 8 agosto 2006) [RIV-0703P291]
Strade - Autostrade - Circolazione di trattore sulla corsia di
emergenza - Obbligo di segnalarne la presenza con cartelli di pericolo. Nelle controversie alle quali si applichi il codice della strada
previgente, qualora un mezzo (nella specie, trattore agricolo) occupi la corsia
di emergenza di un’autostrada per eseguire lavori di manutenzione (sfalcio
dell’ erba sulla scarpata) che non interessano, o interessano solo in parte la
carreggiata, non è sufficiente che il mezzo sia dotato del cartello indicato
dall’art. Il del regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, ma è
necessario anche che, ai sensi dell’art. 9 del medesimo regolamento, sui luoghi
sia apposto il segnale di pericolo per lavori (se del caso integrato da una
bandiera rossa) di cui all’art. 44 del regolamento e che esso venga avanzato di
pari passo con la presenza dei lavori, con le modalità stabilite dal penultimo
comma della disposizione citata. Tale disposizione, infatti, è stretta a
tutelare sia l’incolumità di chi effettui i lavori sia quella degli utenti
della strada, e concerne ogni situazione potenzialmente pericolosa,
indipendentemente dal fatto che essa sia statica o dinamica, tanto più sulle
autostrade, dove la più elevata velocità media dei veicoli in transito esalta
la pericolosità di un mezzo che proceda assai poco speditamente. Strade - Private e pubbliche - Strada pubblica - Presupposti. L’accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada
presuppone necessariamente l’esistenza di un atto o di un fatto in base al
quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente
pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita
una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all’uso pubblico con
una manifestazione di volontà espressa o tacita dall’ente medesimo, senza che
sia sufficiente a tal fine l’esplicarsi di fatto del transito del pubblico né
la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o
l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima
circa la funzione da essa assolta. (Nella specie, relativa all’azione proposta
da un frontista contro gli autori di comportamenti lesivi del suo diritto di
passaggio su una strada realizzata con la copertura di un torrente, la S.C. ha
cassato la sentenza di accoglimento della domanda, essendo risultato dagli
accertamenti di merito che la strada non apparteneva al Comune, ma ad un
consorzio, che ne aveva dato al comune soltanto l’affidamento in concessione. (Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile 2006, n. 8204) [RIV-0704P423] Veicoli - Pubblico registro automobilistico - Trasferimento di
proprietà del veicolo. Il trasferimento di proprietà di un veicolo si realizza per
l’effetto del consenso delle parti, e la trascrizione dell’atto nell’ufficio
del PRA non costituisce un requisito di validità o di efficacia del
trasferimento, ma soltanto un mezzo di pubblicità funzionale alla risoluzione
di eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore. (Cass. Civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8415) [RIV-0704P424] Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità
dell’amministrazione proprietaria di mantenere in buono stato anche la
“banchina” - Correlativo obbligo di segnalazione di pericoli ed insidie. (Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5445) [RIV-0704P424] |
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