Con
questo provvedimento il dicastero delle Attività Produttive crea
una sorta di normativa trasparente che consente ad assicurati e danneggiati
di entrare in possesso degli atti relativi ai procedimenti di constatazione,
valutazione e successiva liquidazione dei danni. Un vero e proprio riconoscimento
del diritto di accesso alla documentazione, del quale il cliente potrà
avvalersi a conclusione del procedimento, che da attuazione all’articolo
3 della Legge 5/03/2001 n° 57.
Ministero
delle attività produttive
Decreto 20 febbraio 2004, n. 74
Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti
delle imprese di assicurazione in attuazione dell’articolo 3 della legge
5 marzo 2001, n. 57
(G.U. 23 marzo 2004, n. 69)
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17,
comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;
Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data 13 agosto 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina le modalità di esercizio
del diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione,
valutazione e liquidazione dei danni, da parte dei contraenti dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti con le imprese di assicurazione esercenti
tale ramo, nonché da parte degli assicurati e di coloro che sono
stati danneggiati a seguito di un sinistro.
2. Salvo quanto disposto per l’accesso ai singoli dati personali dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al comma
1 può essere esercitato dal contraente, dall’assicurato e dal
danneggiato solo quando siano conclusi i procedimenti di cui al medesimo
comma 1, e più precisamente:
a) dal momento in cui è comunicata al danneggiato la misura della
somma offerta per il risarcimento;
b) ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i motivi
per i quali non si ritiene di fare offerta;
c) ovvero in caso di mancata offerta:
1) dopo trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento,
se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato
sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento,
se si tratta di danni a cose;
3) dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento,
se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
d) ovvero dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Art.
2.
(Procedimento di accesso agli atti)
1. Il diritto di accesso agli atti si
esercita mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio
del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla direzione
dell’impresa di assicurazione o all’ufficio liquidazione sinistri di
questa. Nel caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a
rilasciare apposita ricevuta.
2. Nella richiesta devono essere indicati
gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi
che ne consentano l’individuazione, facendo riferimento all’interesse
personale e concreto del soggetto interessato.
3. L’interessato deve dimostrare, all’atto della richiesta, la propria
identità, allegando copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce su incarico dell’interessato, oltre a dimostrare
la propria identità, deve esibire o allegare copia della procura
o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se l’interessato è persona giuridica, ente o associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata
in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
4. Gli uffici riceventi sono tenuti, entro quindici giorni, a dare comunicazione
al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
telefax se la richiesta è irregolare o incompleta. In tal caso
gli uffici riceventi devono indicare gli elementi di cui necessitano
Art. 3.
(Conclusione del procedimento)
1. Il procedimento per l’accesso agli atti deve essere concluso entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato.
2. Nel caso di cui all’articolo 2, comma
4, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e
ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata.
Art. 4.
(Accoglimento della richiesta di accesso agli atti)
1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso agli atti deve
essere comunicato al richiedente entro quindici giorni dal momento in
cui è pervenuta la richiesta e deve contenere l’indicazione del
responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione
del sinistro, nonché l’indicazione di un termine non inferiore
a dieci giorni e non superiore a venti giorni per prendere visione degli
atti o per ottenerne copia.
2. L’esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona
da lui incaricata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano
dell’assistenza di altra persona, per quest’ultima devono essere specificate
le generalità.
3. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto
o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente
al pagamento dell’importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie
effettuate.
4. Se entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte
dell’impresa di assicurazione o dell’ufficio liquidazione sinistri l’assicurato
o il danneggiato non è messo in condizioni di prendere visione
degli atti richiesti, egli, al fine di vedere garantito il proprio diritto,
può rivolgersi all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo - ISVAP che provvede in applicazione
degli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576.
Art. 5.
(Modalità di accesso agli atti)
1. Il diritto di accesso agli atti è riconosciuto al contraente,
all’assicurato e al danneggiato in relazione ai procedimenti di valutazione,
constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Il diritto
di accesso agli atti è escluso con riferimento alle parti del
documento contenenti notizie o informazioni riguardanti persone diverse
dall’istante, salva la possibilità di prendere visione di tali
parti del documento qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare
o difendere interessi giuridici del medesimo istante.
2. Per l’accesso agli atti riguardanti persone decedute, oppure contenenti
dati di carattere non oggettivo, si osservano le disposizioni di cui
agli articoli 8, comma 4 e 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
Art. 6.
(Decorrenza)
1. Il presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed entra
in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.