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Regolamento in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione

(D.M. Ministero Attività Produttive 20.02.2004 n° 74, G.U. 23.03.2004)
Regolamento in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione

(D.M. Ministero Attività Produttive 20.02.2004 n° 74, G.U. 23.03.2004)

Con questo provvedimento il dicastero delle Attività Produttive crea una sorta di normativa trasparente che consente ad assicurati e danneggiati di entrare in possesso degli atti relativi ai procedimenti di constatazione, valutazione e successiva liquidazione dei danni. Un vero e proprio riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione, del quale il cliente potrà avvalersi a conclusione del procedimento, che da attuazione all’articolo 3 della Legge 5/03/2001 n° 57.

Ministero delle attività produttive
Decreto 20 febbraio 2004, n. 74

Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli atti delle imprese di assicurazione in attuazione dell’articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57
(G.U. 23 marzo 2004, n. 69)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;
Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modifiche;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, e in particolare l’articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 13 agosto 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 novembre 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 18345 L3b/41 del 26 gennaio 2004;
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
(Ambito di applicazione)


1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni, da parte dei contraenti dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con le imprese di assicurazione esercenti tale ramo, nonché da parte degli assicurati e di coloro che sono stati danneggiati a seguito di un sinistro.
2. Salvo quanto disposto per l’accesso ai singoli dati personali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato dal contraente, dall’assicurato e dal danneggiato solo quando siano conclusi i procedimenti di cui al medesimo comma 1, e più precisamente:

a) dal momento in cui è comunicata al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento;
b) ovvero dal momento in cui sono comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
c) ovvero in caso di mancata offerta:

1) dopo trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;

2) dopo sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;

3) dopo novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;

d) ovvero dopo centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.


Art. 2.
(Procedimento di accesso agli atti)

1. Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano alla direzione dell’impresa di assicurazione o all’ufficio liquidazione sinistri di questa. Nel caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
2. Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, facendo riferimento all’interesse personale e concreto del soggetto interessato.
3. L’interessato deve dimostrare, all’atto della richiesta, la propria identità, allegando copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce su incarico dell’interessato, oltre a dimostrare la propria identità, deve esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se l’interessato è persona giuridica, ente o associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
4. Gli uffici riceventi sono tenuti, entro quindici giorni, a dare comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax se la richiesta è irregolare o incompleta. In tal caso gli uffici riceventi devono indicare gli elementi di cui necessitano

Art. 3.
(Conclusione del procedimento)


1. Il procedimento per l’accesso agli atti deve essere concluso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato.
2. Nel caso di cui all’articolo 2, comma 4, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata.

Art. 4.
(Accoglimento della richiesta di accesso agli atti)


1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso agli atti deve essere comunicato al richiedente entro quindici giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta e deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, nonché l’indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per prendere visione degli atti o per ottenerne copia.
2. L’esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell’assistenza di altra persona, per quest’ultima devono essere specificate le generalità.
3. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell’importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.
4. Se entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’impresa di assicurazione o dell’ufficio liquidazione sinistri l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizioni di prendere visione degli atti richiesti, egli, al fine di vedere garantito il proprio diritto, può rivolgersi all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP che provvede in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576.


Art. 5.
(Modalità di accesso agli atti)


1. Il diritto di accesso agli atti è riconosciuto al contraente, all’assicurato e al danneggiato in relazione ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Il diritto di accesso agli atti è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni riguardanti persone diverse dall’istante, salva la possibilità di prendere visione di tali parti del documento qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo istante.
2. Per l’accesso agli atti riguardanti persone decedute, oppure contenenti dati di carattere non oggettivo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 4 e 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 6.
(Decorrenza)


1. Il presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 ed entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Lunedì, 05 Aprile 2004
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