Alta
qualità nei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato. Infatti, come stabilisce
il nuovo decreto n.400/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63
del 16 marzo 2004, i piani di studio di entrambi questi strumenti qualificanti
ruotano intorno all’acquisizione di quattro ordini di conoscenze,
definiti "sistemi": quello valoriale, quello relazionale, quello
gestionale e quello cognitivo. In tal senso sono previste cinque grandi
aree didattiche (giuridica, psicologica e sociologica, gestionale, professionale
e specialistica), all’interno delle quali si articolano varie tipologie
di corsi, tra cui, ad esempio, anche quello a carattere teorico-pratico
rivolto ad i medici della durata di un anno, durante il quale si potranno
svolgere proficue esperienze anche presso università ed organismi
di ricerca pubblici e privati italiani e stranieri. La nuova complessità
di questi aspetti contribuisce a dare un grado di preparazione al passo
con i tempi e veramente a tutto tondo, perché investe anche la
sfera personale (deontologia, etica professionale, autostima, ecc.) e
quella dei rapporti interpersonali all’interno ed all’esterno
della realtà lavorativa del funzionario, non solo gli aspetti più
consueti del bagaglio dei vari "saperi" inerenti l’attività
in polizia, come l’approfondimento mirato delle varie scienze giuridiche,
rapportate comunque anche all’uso di tecniche all’avanguardia.
Basti pensare alle più recenti e sofisticate metodologie investigative
utilizzate nelle indagini della scientifica o anche per contrastare la
criminalità organizzata, che un "moderno" dirigente di
polizia dovrebbe far proprie; oppure alla conoscenza specifica di una
lingua dell’Unione Europea e delle più recenti tecniche di
comunicazione, per potere interagire con gli organi di informazione o
con le strutture organizzative esterne. Il decreto contiene in dettaglio
l’intero regolamento per lo svolgimento
dei corsi, compresi i criteri generali del tirocinio operativo, quelli
per la formulazione dei giudizi di idoneità e di formazione delle
graduatorie finali. (24 marzo 2004)
DECRETO 24 dicembre 2003, n.400. Regolamento recante disciplina delle
modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente
e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino
dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 [1];
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334;
Visti gli articoli 4, comma 6 [2], 32, comma 2 [3], e 47, comma 2 [4],
del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che
prevedono l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per
la disciplina dei corsi di formazione iniziale per l’immissione nei ruoli
dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia
di Stato;
Visti gli articoli 17, comma 4 [5], 25, comma 5 [6], e 41, comma 8 [7],
del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che
prevedono l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per
la disciplina dei corsi di formazione per l’immissione nel ruolo direttivo
speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della
Polizia di Stato;
Visti gli articoli 7, comma 4 [8], 34, comma 3 [9], e 49, comma 3 [10],
del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che
prevedono l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per
la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo
dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
Visto l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000
[11], e successive modificazioni, che prevede l’emanazione di un regolamento
del Ministro dell’interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento
per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [12];
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia
di Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 10 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A.9802.A.98
- 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo
I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITà
DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
Capo I
Contenuto del regolamento
Art.
1.
Corsi disciplinati dal regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento
dei corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati
al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, degli esami
finali e di valutazione del profitto, nonché i criteri generali
del tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi
di idoneità e di formazione delle graduatorie finali.
Capo II
Struttura e organizzazione dei corsi
Art. 2.
Sezioni didattiche
1. Il direttore dell’Istituto superiore di Polizia può ripartire,
in relazione al loro numero, i frequentatori di ogni corso in più
sezioni didattiche, per assicurare l’efficacia dell’attività
didattica.
2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione di
cui al titolo II è preposto un funzionario della Polizia di
Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
3. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti
di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono
all’acquisizione agli atti d’ufficio di elementi di valutazione ai
fini dell’attribuzione dei giudizi di idoneità.
4. Per le esigenze di cui al comma 3, con decreto del Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale,
può essere disposta la temporanea assegnazione, presso l’Istituto
superiore di Polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso
di specifici requisiti professionali.
Art. 3.
Piani di studio
1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti
in coerenza con le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
sono stabiliti con decreto dipartimentale, su proposta del direttore
dell’Istituto superiore di Polizia.
2. Le materie d’insegnamento, i relativi programmi, nonché
gli esami, le prove e gli altri obiettivi formativi di cui agli articoli
5, comma 1, lettera c) [13] e 18, comma 1, lettera c) [14], del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, di
seguito denominato decreto legislativo, sono individuati dai piani
di studio, nell’ambito delle finalità fissate dal presente
regolamento. Per i corsi strutturati in più cicli i piani di
studio stabiliscono, altresì, gli esami, le prove e gli obiettivi
da superare per ogni ciclo.
3. Le finalità qualificanti e le aree didattiche dei corsi
di formazione di cui al Titolo II sono indicati nell’allegato A al
presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Art.
4.
Frequenza dei corsi
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti
per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva
attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività
previste dall’orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce
assenza da una giornata didattica.
3. Non sono in ogni caso considerate d’assenza le giornate in cui
i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all’autorità
giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, e 18,
comma 2, del decreto legislativo, i periodi di congedo straordinario
o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall’attività
didattica.
5. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei
ai compiti d’istituto per motivi di salute possono essere ammessi
a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio
di un medico della Polizia di Stato, con la natura della malattia
da cui sono affetti.
6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante
i periodi di sospensione dell’attività didattica previsti dai
piani di studio.
Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione
ad attività didattiche diverse da quelle previste dai calendari
dei piani di studio.
Art. 5.
Articolazione del percorso formativo
1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Sono, comunque,
a carattere residenziale i corsi previsti dal titolo II.
2. L’insegnamento, l’addestramento, l’applicazione allo studio ed
alla ricerca individuale e di gruppo, l’organizzazione delle attività
culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio
o di applicazione pratica costituiscono un percorso formativo coerente
con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso
fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività
interne all’Istituto.
3. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore
antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì,
e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare
complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse
attività possono essere organizzate anche in orari e giornate
diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto
salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane
successive, della giornata festiva eventualmente non
fruita.
4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale
delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue
ore settimanali, definito dalla direzione dell’Istituto. Durante i
periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle
attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne
la partecipazione per non più di otto ore giornaliere alle
attività operative di particolare interesse formativo, è
stabilito dal dirigente dell’ufficio o della struttura presso cui
si svolgono il tirocinio o l’applicazione, che ne informa la direzione
dell’Istituto. Il calendario settimanale delle attività costituisce
per i frequentatori orario di servizio.
5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia
di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo dei corsi
di cui al titolo II si articola in moduli trimestrali, semestrali
ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti
dai piani di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori
possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito
concorre alla formazione delle graduatorie finali di cui agli articoli
19, 22, 27 e 32.
Art. 6.
Sessioni suppletive e straordinarie
1. I frequentatori dei corsi di formazione di cui al titolo II, che
per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere
nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati
dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente
profitto, sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che può
essere prevista anche nell’ambito dell’esame finale.
2. I frequentatori dei corsi indicati nel comma 1 che non superano,
nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e
le altre prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso
ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo.
3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente
della commissione d’esami, non si presentano ad una prova dell’esame
finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato
dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare
all’esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria
da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell’esame
medesimo.
5. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono
essere ripetute.
6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti
d’Istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere
gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili,
a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell’ufficio
sanitario dell’Istituto superiore di polizia, con la natura della
malattia da cui sono affetti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai frequentatori
degli altri corsi disciplinati dal presente regolamento.
Art.
7.
Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove
1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste
dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento
sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze
organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l’acquisizione di crediti
formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite
in conformità con la normativa in materia di autonomia didattica
degli atenei. Le stesse commissioni sono comunque integrate da un
dirigente della Polizia di Stato in qualità di componente e
da un appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni
di segretario, entrambi nominati con decreto dipartimentale
Art. 8.
Commissioni giudicatrici degli esami finali
1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi disciplinati
dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui all’articolo
7, comma 2, sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni sono composte dal direttore dell’Istituto superiore
di polizia che le presiede e da un numero pari di componenti, non
inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni
sono composte da non meno di tre componenti.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo
della Polizia di Stato, in servizio presso l’Istituto superiore di
Polizia.
4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più
componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei
titolari.
Art. 9.
Comitato di vigilanza
1. Il direttore dell’Istituto superiore di Polizia, qualora le modalità
di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, può
nominare uno o più comitati di vigilanza.
Capo III
Valutazione degli esami, delle prove e formulazione dei giudizi di
idoneità
Art. 10.
Valutazione degli esami e delle prove
1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati
con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati
con una votazione non inferiore a 18/30.
Art. 11.
Attribuzione dei giudizi di idoneità
1. I giudizi d’idoneità per l’ammissione al secondo ciclo previsti
per il corso di formazione iniziale per commissari e per il corso
di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive
modificazioni, nonché i giudizi di idoneità previsti
al termine dei corsi di formazione iniziale per direttori tecnici
e per direttivi medici, sono espressi dal direttore dell’Istituto
superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.
2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia al termine
del corso di formazione iniziale per commissari è espresso
anche in relazione alle risultanze degli atti d’ufficio dal direttore
dell’Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.
3. I giudizi di idoneità devono essere motivati e sono espressi
sulla base dei seguenti parametri:
a) qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione
di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà
e la correttezza;
b) doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare
le reazioni emotive;
c) senso del dovere: viene valutata l’applicazione nelle attività
formative e l’attaccamento alle istituzioni;
d) senso della disciplina: viene valutata l’osservanza delle norme
regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
e) senso di responsabilità: viene valutata l’attitudine ad
assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;
f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione:
vengono valutate le capacità di promuovere attività
rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare
le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;
g) adattabilità al lavoro di grupp: viene valutata la capacità
di rapportarsi positivamente con gli altri nell’espletamento delle
attività;
h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso,
l’interesse dimostrato, nonché la capacità di instaurare
un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati
conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì,
conto dell’impegno e rendimento negli studi, dell’esito di esercitazioni,
interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo
e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito
dal frequentatore;
l) qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica
dimostrato durante il corso.
4. Il giudizio di idoneità di cui ai commi 1 e 2, deve essere
motivato ed è espresso, sulla base dei medesimi parametri enunciati
al comma 3, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo
e dei periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed
informative di cui agli articoli 15, 16, 25 e 30.
5. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l’attribuzione
di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
6. L’idoneità è conseguita con l’attribuzione di un
punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita
se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
Capo IV
Tirocinio operativo dei commissari, dei vice commissari del ruolo direttivo
speciale e dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento
Art. 12.
Tirocinio operativo dei commissari e dei vice commissari del ruolo direttivo
speciale
1. La durata del tirocinio operativo è stabilita dai piani
di studio, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie relative
al corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale
di cui all’articolo 25 del decreto legislativo.
2. Il tirocinio può essere effettuato in periodi diversi, anche
non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti della Polizia
di Stato, operanti in aree differenziate di impiego.
Art.
13.
Criteri di svolgimento
1. Le modalità di applicazione dei frequentatori alle attività
svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori,
coadiuvati da funzionari affidatari.
2. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli
uffici e reparti della Polizia di Stato o in dirigenti da questi delegati.
3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del
tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei
vari settori di attività attraverso momenti di verifica, di
dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle
articolazioni interne degli uffici e reparti cui vengono assegnati
i frequentatori.
5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalità
di organizzazione e direzione dei servizi d’istituto nei principali
settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché
i profili di gestione delle risorse umane e materiali.
6. L’Istituto superiore di Polizia, d’intesa con i dirigenti degli
uffici interessati assicura la supervisione sulle attività
di tirocinio anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal
direttore.
7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari l’espletamento
dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento
del dovere d’ufficio.
Art.
14.
Criteri di impiego operativo
1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attività
operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità
e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere
conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.
2. In tali occasioni, precedono e seguono l’impiego dei tirocinanti
riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti
preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi , nonché
per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate
e le soluzioni prese per superarle.
Art. 15.
Note valutative
1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori, delle strutture
presso le quali si è svolto lo stesso, anche sulla base delle
indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari
che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun
frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati,
e le rimettono all’Istituto superiore di Polizia.
Art. 16.
Tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento
1. Il tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale
ad esaurimento è mirato al completamento della formazione professionale,
all’apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei
sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato ed all’approfondimento
della preparazione tecnico-scientifica, con particolare riguardo ai
criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici.
2. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica
la disposizione di cui all’articolo 12, comma 2.
3. L’esito del tirocinio operativo concorre alla valutazione della
partecipazione con profitto al corso di formazione.
4. Al termine del tirocinio i dirigenti delle strutture specialistiche
presso le quali si è svolto lo stesso, anche sulla base delle
indicazioni fornite dai responsabili degli uffici, laboratori o settori
di ricerca, redigono, per ciascun frequentatore, una nota valutativa
su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all’Istituto
superiore di polizia.
Titolo
II
CORSI DI FORMAZIONE
Capo I
Corso di formazione iniziale per commissari della Polizia di Stato
Art. 17.
Articolazione del corso e ammissione all’esame finale
1. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli
annuali comprensivi del tirocinio operativo.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli
esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi
formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d’idoneità
di cui all’articolo 11, comma 1.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi
previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori
sono ammessi a sostenere l’esame finale.
Art. 18.
Esame finale
1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di
carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani
di studio.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali
dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario
delle prove d’esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi
che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa
da parte del candidato.
Art. 19.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo
attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma
4.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in
trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei commissari;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti
dal piano di studio di cui all’articolo 3, comma 2, sostenuti durante
il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti
dal piano di studio di cui all’articolo 3, comma 2, sostenuti durante
il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente
profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione
ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio di polizia conseguito
alla fine del secondo ciclo, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Capo II
Corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale
della Polizia di Stato
Art. 20.
Articolazione del corso e ammissione all’esame finale
1. Il corso di formazione per l’immissione nel ruolo direttivo speciale
ha la durata di diciotto mesi ed è articolato in due cicli
di nove mesi comprensivi del periodo di tirocinio operativo.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli
esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi
formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d’idoneità
di cui all’articolo 11, comma 1.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi
previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori
sono ammessi a sostenere l’esame finale.
Art. 21.
Esame finale
1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di
carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani
di studio. Nel corso del colloquio viene, altresì, verificato
il livello di conoscenze tecnico-professionali acquisite durante il
tirocinio operativo.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali
dovranno svolgersi la tesi e a fissare, in relazione al calendario
delle prove d’esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi
che valuta complessivamente la tesi e l’esito del colloquio.
Art. 22.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio
complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto
dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media,
in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo direttivo
speciale;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il primo ciclo del
corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il secondo ciclo
del corso;
d) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente
profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione
conseguita nel giudizio di idoneità, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Art.
23.
Disposizioni transitorie per il ruolo direttivo speciale
1. Il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo
speciale previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo è
preordinata alle medesime finalità qualificanti indicate nell’articolo
3, comma 3, del presente regolamento. Il relativo percorso formativo
ha la durata di nove mesi, comprensivi di un tirocinio operativo,
della durata di tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato.
2. Il superamento con profitto del corso viene accertato mediante
una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
3. Le prove di cui al comma 2, nonché l’esito del tirocinio
operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito
che si conclude con il giudizio finale di "insufficiente profitto",
"sufficiente profitto", "buon profitto", "segnalato
profitto". Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore
a "sufficiente profitto".
4. La graduatoria finale è formata dando precedenza nell’ordine
a coloro che hanno riportato il giudizio di "segnalato profitto",
"buon profitto", "sufficiente profitto". A parità
di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria
del concorso.
Capo III
Corso di formazione iniziale per direttori tecnici della polizia di
stato
Art. 24.
Finalità del corso
1. Il corso di formazione iniziale di carattere teorico-pratico per
direttori tecnici ha la durata di dodici mesi e persegue le finalità
qualificanti indicate nell’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio può essere in parte articolato, oltre
che mediante applicazioni presso le strutture dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche
presso università, organismi di ricerca pubblici e privati,
italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze e l’utilizzo
di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia.
Art. 25.
Note valutative
1. I dirigenti delle strutture specialistiche della Polizia di Stato
presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello
stesso, inviano all’Istituto superiore di polizia una nota valutativa
su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all’Amministrazione
della pubblica sicurezza, l’Istituto superiore di polizia richiede
una nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori
e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
Art. 26.
Esame finale
1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio
sulle materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili
professionali dei frequentatori.
2. La commissione d’esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno
essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove
d’esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi
che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da
parte del candidato e l’esito del colloquio.
Art.
27.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo
attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma
4.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in
trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei direttori
tecnici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente
stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente
profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione
conseguita nel giudizio di idoneità, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Capo IV
Corso di formazione per vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento della Polizia di Stato
Art. 28.
Modalità di svolgimento del corso e graduatoria finale
1. Il corso di formazione di carattere teorico-pratico per vice direttori
tecnici del ruolo speciale ad esaurimento ha la durata di nove mesi
e persegue le finalità qualificanti indicate nell’articolo 3,
comma 3, del presente regolamento.
2. Gli obiettivi formativi sono perseguiti anche attraverso un tirocinio
operativo di tre mesi, diversificato in relazione agli specifici profili
professionali dei frequentatori. Per le sedi e i per di svolgimento
del tirocinio si applica la disposizione di cui all’articolo 12, comma
2.
3. Il superamento con profitto del corso è accertato mediante
una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
4. Le prove di cui al comma 3, nonché l’esito del tirocinio operativo,
formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude
con il giudizio di "insufficiente profitto", "sufficiente
profitto", "buon profitto", "segnalato profitto".
Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a "profitto".
5. La graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui
al comma 4, dando precedenza nell’ordine a coloro che hanno riportato
il giudizio di "segnalato profitto", "buon profitto",
"sufficiente profitto". A parità di valutazione precede
il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.
Capo V
Corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato
Art. 29.
Finalità del corso
1. Il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico per medici
ha la durata di un anno e persegue le finalità qualificanti indicate
nell’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio può essere in parte articolato, oltre che
mediante applicazioni presso le strutture sanitarie dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche
presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani
e stranieri, per il perfezionamento delle competenze tecnico scientifiche.
Art. 30.
Note valutative
1. I dirigenti delle strutture sanitarie della Polizia di Stato, presso
le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso,
inviano all’Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno
e comportamento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all’Amministrazione
della pubblica sicurezza, l’Istituto superiore di polizia richiede una
nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori e sulle
conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
Art. 31.
Esame finale
1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio
sulle materie fondamentali del corso.
2. La commissione d’esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno
essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove
d’esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi
che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da
parte del candidato e l’esito del colloquio.
Art. 32.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo
attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma
4.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in
trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei direttivi
medici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente
stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente
profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione
conseguita nel giudizio di idoneità, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Titolo III
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE
Capo I
Corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo
dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia, di primo dirigente tecnico e di primo dirigente
medico
Art.
33.
Finalità del corso
1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale,
ha la durata di tre mesi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze
e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale
necessarie per l’esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia
di Stato e per l’assunzione delle connesse responsabilità.
2. Il corso può prevedere moduli di formazione differenziata
in relazione alle specificità funzionali dei vari ruoli della
Polizia di Stato.
Art. 34.
Esame finale
1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente
nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi
nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali
dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario
delle prove d’esame, il termine per la consegna degli stessi.
3. Le prove d’esame formano oggetto di una complessiva valutazione di
merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto",
"sufficiente profitto", "buon profitto", "segnalato
profitto". Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore
a "sufficiente profitto".
Art. 35.
Graduatoria finale
1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione
del posto in ruolo, la graduatoria finale è formata sulla base
del giudizio finale, dando precedenza nell’ordine a coloro che hanno
riportato il giudizio di "segnalato profitto", "buon
profitto, "sufficiente profitto".
2. A parità di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio
posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo,
effettuato ai fini dell’ammissione al corso.
Titolo IV
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Corsi di aggiornamento professionale collegati alla progressione in
carriera
Art. 36.
Finalità dei corsi
1. I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all’articolo
57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, mirano all’aggiornamento
della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere
giuridico e tecnico-professionale.
2. I corsi di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui
all’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono
finalizzati a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere
giuridico, tecnico-operativo e gestionale dei primi dirigenti.
3. I piani di studio di cui al presente articolo possono essere in parte
sviluppati, oltre che mediante applicazioni presso strutture dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche
presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, per
il perfezionamento di competenze specialistiche, tecnico-scientifiche
e per l’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia,
anche mediante apposite
convenzioni stipulate in base alla normativa vigente.
Art. 37.
Ammissione e frequenza dei corsi
1. I funzionari ed i primi dirigenti interessati agli scrutini di promozione
debbono aver frequentato, con profitto, i corsi di aggiornamento professionale,
indicati dall’articolo 36, commi 1 e 2, entro la data di maturazione
del requisito di anzianità previsto per la partecipazione agli
scrutini.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Direzione centrale per
le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente,
l’elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l’ordine di ruolo,
da ammettere alla frequenza dei corsi. L’elenco è portato a conoscenza
degli interessati.
3. I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.
4. Per la validità della partecipazione i frequentatori non dovranno
risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30%
delle giornate di attività didattica.
5. I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi
di famiglia non possono partecipare ai corsi ovvero, per gli stessi
motivi, superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi
alla frequenza di uno dei corsi successivi.
Art. 38.
Valutazione del profitto
1. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 57, comma 3, del decreto
legislativo, la frequenza con profitto dei corsi è accertata
mediante un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte
durante il corso.
2. La valutazione si conclude con il giudizio di "insufficiente
profitto", "sufficiente profitto", "buon profitto",
"segnalato profitto". I corsi si intendono superati con un
giudizio non inferiore a "sufficiente profitto".
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 225
ALLEGATO
A
Art.3, comma 3 (Piani di studio)
PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI FORMAZIONE
FINALITA’
QUALIFICANTI |
I
frequentatori dei corsi di formazione devono acquisire quattro ordini
di conoscenza complementari e competenze, riferibili a quattro sistemi
di padronanze professionali, finalizzati all’esercizio delle funzioni
previste per gli appartenenti ai diversi ruoli della Polizia di
Stato: |
•
Il sistema valoriale: riguarda il mondo dei valori personali del
funzionario, così come vengono esplicitati nel servizio. Comprende
la deontologia e l’etica professionale, il proprio modo di sentire
e di vivere il ruolo direttivo (autostima e senso di sé), lo spirito
di appartenenza e la valorizzazione dell’immagine della Polizia,
il senso di responsabilità nel servizio e l’ottimizzazione dei risultati. |
•
Il sistema relazionale, riguarda gli stili interpersonali del funzionario
nel suo rapportarsi quotidiano con gli altri all’interno e all’esterno
dell’Amministrazione: comprende l’equilibrio psicologico, la capacità
di gestire lo stress personale ed altrui, la consistenza e la direzionalità
della comunicazione, l’esercizio equilibrato della leadership ed
il governo delle risorse umane e degli ambienti organizzativi. |
•
Il sistema gestionale, riguarda la padronanza organizzativa e gestionale
dell’Ufficio o del Reparto che il funzionario è chiamato a dirigere.
Comprende le capacità decisionali, le abilità di analisi e sintesi
dei fenomeni complessi e dei problemi (specie in emergenza), le
capacità organizzative e di gestione economica dell’Ufficio assegnato,
la conoscenza e la manipolazione delle modalità di rapporto con
Enti ed Organizzazioni, nazionali ed internazionali, che interagiscono
con le attività della Polizia di Stato. |
•
Il sistema cognitivo, riguarda l’insieme di conoscenza appositamente
richieste al funzionario. Comprende l’approfondimento mirato delle
scienze giuridiche (in rapporto alla funzionalità del servizio),
le scienze della sicurezza e l’articolato ventaglio delle tecniche
connesse, le scienze umane e quelle dell’organizzazione. Esso comprende,
in particolare, per i funzionari appartenenti al ruolo dei sanitari,
l’approfondimento mirato della medicina legale e del lavoro e per
i funzionari appartenenti al ruolo tecnico, l’approfondimento mirato
delle scienze tecnologiche e dei sistemi di ricerca e di analisi
del mercato. |
Aree
Didattiche |
OBIETTIVI:
acquisire e sviluppare competenze specialistiche per l’utilizzo
in ambito professionale degli strumenti: |
Giuridica |
•
delle discipline penalistiche, economiche, criminologiche e medico
legali per la gestione di attività investigative complesse, finalizzate
alla prevenzione e repressione di ogni espressione di fenomeni
criminosi ed alla tutela del patrimonio pubblico e dei beni individuali
da ogni forma di criminalità all’interno dello stato nazionale
e dell’Unione Europea
•
delle discipline relative all’ordinamento pubblico ed al funzionamento
dello stato nazionale e dell’Unione Europea, nonché ai connessi
ambiti applicativi nazionali ed internazionali, con particolare
riferimento agli ambiti della sicurezza e della prevenzione dei
fenomeni criminosi, del controllo dei flussi migratori, della
tutela dei diritti umani e della collaborazione internazionale
di polizia
•
della legislazione di pubblica sicurezza e delle discipline relative
agli ambiti applicativi amministrativo-civilistici necessarie
per l’esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza
e per la gestione delle funzioni di polizia amministrativa e sociale
affidate alla Polizia di Stato.
|
Psicologica
E Sociologica |
Venerdì, 26 Marzo 2004
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