E’ illegittimo il c.d. avviso bonario non essendo
questo previsto da nessuna norma del Codice della Strada. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Codice della strada – oblazione prevista da
delibera comunale – parcheggio su strisce blu senza pagamento – illegittimità [D.lgs. 285/1992] Il Comune non può prevedere oblazioni per
estinguere la trasgressione prima dell’applicazione della sanzione, in quanto
sarebbe una violazione di legge, tanto più che si tratterebbe di una previsione
in contrasto con il principio gerarchico delle fonti. (1) (1) Sull’illegittimità dei parcheggi a pagamento,
nel caso in cui non vi siano adiacenti parcheggi gratuiti si veda Cassazione SS.UU. 116/2007. SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
II CIVILE Sentenza
23 febbraio – 31 maggio 2007, n. 12834 (Presidente Settimj – Relatore
Atripaldi) Svolgimento
del processo D. M. ha
impugnato, nei confronti del Comune di Barletta, con ricorso notificato il
17.1.06, la sentenza del Giudice di Pace, depositata il 12.11.05, che le aveva
rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art.
157 co. 6 8 C.d.S., per «sosta del veicolo in zona di pagamento senza
l’esposizione della ricevuta». Lamenta:
1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa «l’avvenuta
conoscenza della contestazione da parte del proprietario dell’infrazione», dato
che, con delibera 28/04, il Comune di Barletta aveva stabilito, che, in caso di
omessa esposizione della ricevuta di pagamento, prima dell’applicazione della
prescritta sanzione amministrativa, fosse consentito al trasgressore
l’estinzione della violazione col pagamento di euro 6 entro 5 giorni dal
rilascio del preavviso, nella specie apposto sul parabrezza, e ritenuto «di per
sé sufficiente ad integrare la sua avvenuta conoscenza» della contestazione; 2)
la violazione della delibera comunale 28/04, che prescrive «opportune modalità
che permettano all’utente di sanare la propria situazione», dato che
l’apposizione di un avviso sul parabrezza non poteva considerarsi equipollente
di una notificazione; nonché la violazione dell’art. 3 cost., attesa l’evidente
discriminazione fra cittadino fortunato, cui viene fatta la contestazione immediata
e sfortunato, non presente sul posto. Il
Comune non resiste. Attivata
la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso
in P.U. Il
ricorso è manifestamente infondato per l’assorbente ragione che il potere
sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolazione anche nel momento
applicativo, è disciplinato direttamente dalle norme del D.lgs. 285/92, aventi
forza di legge; e che quindi, secondo il principio gerarchico delle fonti, non
possono certo essere derogate da delibere comunali che, come nella verificatasi
ipotesi, stabiliscano una sorta di “oblazione”, in alcun modo prevista o
autorizzata dal legislatore; esulando del tutto dalla previsione dell’art. 7
C.d.S., richiamato nella menzionata delibera, il profilo
sanzionatorio delle violazioni; e dovendosi perciò escludere che sussista in
forza dello stesso qualsiasi delega o autorizzazione in tal senso a favore dei
Comuni. Il
ricorso va pertanto rigettato. L’omessa
costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese. Rigetta il ricorso. di Alfredo Matranga |
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