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Corte di Cassazione 20/02/2008

Giurisprudenza di legittimità - Multe per sosta vietata: illegittima l’oblazione prevista da delibera comunale

Cassazione civile , sez. II, sentenza 31.05.2007 n° 12834

E’ illegittimo il c.d. avviso bonario non essendo questo previsto da nessuna norma del Codice della Strada.
E’ questo il principio con cui la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12834/07 ha ritenuto illegittimo il c.d. avviso bonario.
In particolare, per la Cassazione tale illegittimità deriva dalla violazione, da parte della Giunta Comunale che ha deliberato l’introduzione di tale strumento, del principio della gerarchia delle fonti che – come noto - vieta ai Comuni la possibilità di derogare alle previsioni del C.d.S. introducendo una sorta di oblazione, in alcun modo prevista o autorizzata dal Legislatore.

E ciò in quanto, a parere della Corte, l’art. 7 del C.d.S., richiamato a sostegno della propria decisione nella delibera con cui la Giunta ha introdotto tale avviso, intitolato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", non prevede alcun profilo sanzionatorio per tali violazioni, con la conseguenza che non sussiste, in forza dello stesso art. 7 C.d.S., nessuna delega o autorizzazione in favore dei Comuni che consenta loro di prevedere una siffatta oblazione.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 23 febbraio – 31 maggio 2007, n. 12834

Codice della strada – oblazione prevista da delibera comunale – parcheggio su strisce blu senza pagamento – illegittimità [D.lgs. 285/1992]

Il Comune non può prevedere oblazioni per estinguere la trasgressione prima dell’applicazione della sanzione, in quanto sarebbe una violazione di legge, tanto più che si tratterebbe di una previsione in contrasto con il principio gerarchico delle fonti. (1)

(1) Sull’illegittimità dei parcheggi a pagamento, nel caso in cui non vi siano adiacenti parcheggi gratuiti si veda Cassazione SS.UU. 116/2007.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 23 febbraio – 31 maggio 2007, n. 12834


(Presidente Settimj – Relatore Atripaldi)

Svolgimento del processo

 

D. M. ha impugnato, nei confronti del Comune di Barletta, con ricorso notificato il 17.1.06, la sentenza del Giudice di Pace, depositata il 12.11.05, che le aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 157 co. 6 8 C.d.S., per «sosta del veicolo in zona di pagamento senza l’esposizione della ricevuta».

Lamenta: 1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa «l’avvenuta conoscenza della contestazione da parte del proprietario dell’infrazione», dato che, con delibera 28/04, il Comune di Barletta aveva stabilito, che, in caso di omessa esposizione della ricevuta di pagamento, prima dell’applicazione della prescritta sanzione amministrativa, fosse consentito al trasgressore l’estinzione della violazione col pagamento di euro 6 entro 5 giorni dal rilascio del preavviso, nella specie apposto sul parabrezza, e ritenuto «di per sé sufficiente ad integrare la sua avvenuta conoscenza» della contestazione; 2) la violazione della delibera comunale 28/04, che prescrive «opportune modalità che permettano all’utente di sanare la propria situazione», dato che l’apposizione di un avviso sul parabrezza non poteva considerarsi equipollente di una notificazione; nonché la violazione dell’art. 3 cost., attesa l’evidente discriminazione fra cittadino fortunato, cui viene fatta la contestazione immediata e sfortunato, non presente sul posto.

Il Comune non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.

 Motivi della decisione

 

Il ricorso è manifestamente infondato per l’assorbente ragione che il potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolazione anche nel momento applicativo, è disciplinato direttamente dalle norme del D.lgs. 285/92, aventi forza di legge; e che quindi, secondo il principio gerarchico delle fonti, non possono certo essere derogate da delibere comunali che, come nella verificatasi ipotesi, stabiliscano una sorta di “oblazione”, in alcun modo prevista o autorizzata dal legislatore; esulando del tutto dalla previsione dell’art. 7 C.d.S., richiamato nella menzionata delibera, il profilo sanzionatorio delle violazioni; e dovendosi perciò escludere che sussista in forza dello stesso qualsiasi delega o autorizzazione in tal senso a favore dei Comuni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

di Alfredo Matranga
da Altalex.com


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Mercoledì, 20 Febbraio 2008
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