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Sicurstrada 16/02/2008

Il quesito del giorno - I decreti del Ministero dei trasporti che regolano l’entrata in vigore della Carta di Qualificazione conducente sono stati emessi?

I decreti del Ministero dei trasporti che dovevano regolare l’entrata in vigore della Carta di qualificazione del Conducente sono stati emessi? In caso affermativo, da quando è oppure sarà in vigore la Carta di qualificazione del conducente?

E-mail: Diamante (CS)

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(ASAPS) In riferimento a quanto richiesto nel quesito, si rappresenta quanto segue:

con la pubblicazione della Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 15 luglio 2003 sono state dettate le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.
La fissazione di nuove norme comunitarie è intesa a garantire che il conducente tramite la sua qualificazione possieda il livello necessario sia per l’accesso che per l’esercizio dell’attività di guida professionale; in particolare, l’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica è intesa a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente, anche in occasione di operazioni effettuate dal conducente con il veicolo in sosta.
Pertanto, al fine di mantenere la qualificazione dei conducenti, i conducenti in attività dovranno essere obbligati a svolgere una riqualificazione periodica delle conoscenze essenziali per la loro professione.
Inoltre la predetta direttiva non pregiudica i diritti acquisiti dal conducente che sia divenuto titolare della patente di guida necessaria all’esercizio dell’attività di guida in una data anteriore a quella prevista per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) comprovante la qualificazione iniziale o la formazione periodica corrispondente.

La Direttiva 2003/59/CE si applica all’attività di guida:

¡ì dei cittadini di uno Stato membro;

¡ì dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un’impresa stabilità in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

Con l’entrata in vigore (24.01.2006) del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stata recepita la Direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.
Così l’attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC).

La carta di qualificazione del conducente è rilasciata:

1. ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;

2. ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

Invece, la carta di qualificazione non è richiesta (art. 16 D. Lgs 286/05 e art. 2 Direttiva 2003/59/CE) ai conducenti:

q dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

q dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

q dei veicoli sottoposti a prove su strada ai fini del perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

 

q dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

 

q dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

 

q dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

 

q dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

L’articolo 17 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prescrive che sono esentati dall’obbligo della qualificazione iniziale (si ottiene per documentazione) i conducenti:

1) residenti in Italia, già titolari, alla data del 20 aprile 2007, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

2) residenti in Italia, già titolari, alla data del 20 aprile 2007, della patente di guida della categoria C ovvero C+E (si precisa che il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 settembre 2003 n. 40T ha precisato che la patente di guida di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2004 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C; tuttavia, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai titolari di patente di categoria D, il medesimo decreto prevede che la patente di guida della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2004 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C – le stesse disposizioni si applicano anche per la conversione delle patenti militari e delle patenti estere, la cui istanza sia stata presentata successivamente a partire dal 1° ottobre 2004. Ha precisato inoltre che il titolare di patente di categoria C+E e D potrà condurre veicoli per la cui guida è richiesta la categoria D+E, mentre il titolare di patente di categoria D+E conseguita dolo il 1° ottobre 2004 e C non potrà condurre anche veicoli per la cui guida occorre la categoria C+E);

3) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data del 20 aprile 2007.

I conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:

¡ì 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), numero 2 del Codice della Strada;

¡ì 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.

Si precisa che la carta di qualificazione del conducente (CQC) sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD; inoltre i conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di un specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità che è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l’attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
Invece tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione del conducente sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un apposito corso di formazione (la formazione periodica consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo del carburante).

Possono seguire in Italia i corsi di formazione:

a) iniziale, i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia;

b) periodica, i conducenti ivi residenti, nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, ovvero i conducenti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

La carta di qualificazione del conducente viene rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l’esame di valutazione delle conoscenze, ovvero per documentazione, ai conducenti che alla data del 5 aprile 2007 erano residenti:

q in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

q in Italia e titolari della patente di guida delle categorie C, C+E;

q in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolari della patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E;

q in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolari della patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D, D+E.

 

La validità della carta di qualificazione del conducente obbligatoriamente decorre dal:

¡ì 10 settembre 2008 se adibita al trasporto di persone (da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD);

¡ì 10 settembre 2009 se adibita al trasporto di cose (da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC).

Pertanto i conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dal 05 aprile 2007 non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.
La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suo titolare.

Inoltre, bisognerà osservare determinate prescrizioni, ovvero:

a) ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.M. 7 Febbraio 2007 , un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione.

b) al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD, mentre per trasporto di merci deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.

c) il conducente titolare di patente di guida comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD che ha chiesto la CQCper documentazione” solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere l’esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata entro il 5 aprile 2010 (in tal caso, il rilascio della nuova CQC contenente entrambe le abilitazioni è subordinata al ritiro della precedente CQC).

d) se nella richiesta della carta di qualificazione venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, dovrà essere richiesta al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente un traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una delle categorie C, C+E, D e D+E o relative sottocategorie.

e) relativamente al computo del quinquennio di validità della CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero al 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (esempio una CQC per il trasporto di persone rilasciata per documentazione il 1° ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata per documentazione il 1° ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

f) Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio della CQC per documentazione, presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB (è comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC; ma, in ogni caso, alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB e la sua scadenza sarà la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente).

Se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per la guida di un veicolo per il quale occorre la patente di guida delle categorie C, C+E per trasporto di cose, ovvero D, D+E per trasporto di persone, occorre effettuare un corso della durata di 280 ore suddivise in 260 ore di lezioni teoriche e 20 ore di lezioni pratiche di cui 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno 10 anni di esperienza in qualità di conducente.
Il programma è articolato in dieci moduli per il corso teorico e sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti riferiti al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per trasporto di cose.
L’allievo assente per un numero di ore superiore ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all’esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario (se l’assenza è superiore a cinquantasei ore si deve ripetere il corso per poter essere ammesso all’esame).
Per quanto riguarda la guida, la frequenza delle 20 ore di esercitazione è obbligatoria ed eventuali assenze devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario.
Il
programma di formazione periodica è solo teorico ed è suddiviso in moduli, a secondo che la carta di qualificazione del conducente serva per trasporto di cose o di persone, ognuno dei quali di 7 ore (complessivamente sono 35 ore).
Inizialmente i partecipanti al corso di formazione periodica hanno una parte del programma in comune di cui:

¡ì conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;

¡ì conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente;

¡ì conoscenza dei rischi professionali e le condizioni psicofisiche dei conducenti.

Il corso di formazione periodica può essere effettuato a partire da 6 mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente (se la carta di qualificazione del conducente è scaduta da meno di 2 anni il suo rinnovo si effettua frequentando esclusivamente un corso di formazione periodica; invece se è scaduta da più di 2 anni, oltre al corso di formazione periodica, il titolare dovrà sostenere l’esame per il conseguimento).
Durante i corsi di formazione periodica sono ammesse al massimo 3 ore di assenza.
Di precisa che la carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri è rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di 49 ore.
Relativamente alla gestione dei punti, l’articolo 126 bis del Codice della Strada si applica, a decorrere da un anno dall’avvio delle procedure fissate per il rilascio in esenzione di esame, anche alla carta di qualificazione del conducente, ma il punteggio attribuitole non si cumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione valida per il trasporto di persone che per il trasporto di cose (il punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB).

Si precisa che l’applicazione dell’articolo 126-bis del Codice della Strada alla carta di qualificazione del conducente decorre dopo 12 mesi dall’avvio delle procedure fissate con il Decreto 7 febbraio 2007 del Ministero dei Trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007).
L’articolo 126-bis del Codice della Strada prescrive una serie di disposizioni applicative circa la procedura di decurtazione dei punti dalla patente di guida, ovvero:

¡ì all’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti che, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella di riferimento, a seguito di apposita comunicazione alla predetta anagrafe della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una delle norme di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima (l’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione);

¡ì qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti a meno che non sia prevista la sospensione o la revoca della patente di guida;

¡ì la mancanza per un periodo di due anni di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di punti, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di 20 punti (per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per un periodo di due anni, della violazione da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino a un massimo di 10 punti;

¡ì per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi 3 anni dal rilascio;

¡ì purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare 6 punti;

¡ì per i titolari di certificato di abilitazione professionale (CAP) e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti (a tale fine l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida);

¡ì salvo i casi di perdita totale di punteggio, la mancanza, per il periodo di 2 anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di 20 punti;

¡ì alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128 (qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri che dovrà essere notificato al titolare della patente a cura egli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada, i quali provvederanno al ritiro ed alla conservazione del documento);

¡ì l’articolo 23, comma 3 del D. Lgs. 286/2005 prescrive che “In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB”.

Si rappresenta che la decurtazione dei punti deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione e nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo (oppure altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 C.d.S.) deve fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e del conducente al momento dell’infrazione (gli stessi dati devono essere forniti dal legale rappresentante se il proprietario del veicolo risulta essere una persona giuridica).
Il proprietario del veicolo (obbligato in solido) sia persona fisica o giuridica che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa di € 250,00.
L’esame di revisione della carta di qualificazione del conducente è disposto in caso di perdita totale del punteggio e si svolge sull’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente; inoltre, si precisa quanto segue:

¡ì l’esito positivo dell’esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente non permette di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente di guida; così pure l’esito positivo dell’esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla carta di qualificazione del conducente;

¡ì in caso di decurtazione dell’intero punteggio sia dalla carta di qualificazione del conducente che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente deve sostenere l’esame di revisione (il programma d’esame è quello previsto per il conseguimento del titolo abilitativi necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione/i che ha determinato maggiore decurtazione di punti);

¡ì se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa decurtazione di punti, l’esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativi necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima violazione. (ASAPS)


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Sabato, 16 Febbraio 2008
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