I decreti del Ministero
dei trasporti che dovevano regolare l’entrata in vigore della Carta di
qualificazione del Conducente sono stati emessi? In caso affermativo, da quando
è oppure sarà in vigore la Carta di qualificazione del conducente? E-mail: Diamante (CS) *** (ASAPS) In riferimento a quanto richiesto nel quesito,
si rappresenta quanto segue: con la pubblicazione della Direttiva 2003/59/CE del
Parlamento Europeo e del consiglio del 15 luglio 2003 sono state dettate le
prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri. La Direttiva 2003/59/CE si applica all’attività di
guida: ¡ì dei cittadini di uno Stato membro; ¡ì dei cittadini di un paese terzo dipendenti di
un’impresa stabilità in uno Stato membro o impiegati presso la stessa. Con l’entrata in vigore (24.01.2006) del Decreto
Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stata recepita la Direttiva n.
2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di
passeggeri. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata: 1. ai conducenti residenti in Italia che svolgono
attività di autotrasporto di persone o di cose; 2. ai conducenti cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono
la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di
cose stabilita sul territorio italiano. Invece, la carta di qualificazione non è richiesta
(art. 16 D. Lgs 286/05 e art. 2 Direttiva 2003/59/CE) ai conducenti: q dei veicoli la cui velocità massima
autorizzata non supera i 45 km/h; q dei veicoli ad uso delle forze armate,
della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del
mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione; q dei veicoli sottoposti a prove su strada
ai fini del perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli
nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; q dei veicoli utilizzati in servizio di
emergenza o destinati a missioni di salvataggio; q dei veicoli utilizzati per le lezioni di
guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di
abilitazione professionale; q dei veicoli utilizzati per il trasporto
di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; q dei veicoli che trasportano materiale o
attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività,
a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del
conducente. L’articolo 17 del Decreto Legislativo 21 novembre
2005, n. 286 prescrive che sono esentati dall’obbligo della qualificazione
iniziale (si ottiene per documentazione) i conducenti: 1) residenti in Italia, già titolari, alla data
del 20 aprile 2007, del certificato di abilitazione professionale di
tipo KD; 2) residenti in Italia, già titolari, alla data
del 20 aprile 2007, della patente di guida della categoria C
ovvero C+E (si precisa che il Decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 30 settembre 2003 n. 40T 3) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un’impresa di
autotrasporto di persone o cose stabilita in Italia, titolari di patente di
guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E,
alla data del 20 aprile 2007. I conducenti muniti della carta di qualificazione del
conducente, devono aver compiuto: ¡ì 18 anni, per guidare veicoli adibiti al
trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C
e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’articolo 115,
comma 1, lettera d), numero 2 del Codice della Strada; ¡ì 21 anni, per guidare veicoli adibiti al
trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie
D e D+E. Si precisa che la carta di qualificazione del
conducente (CQC) sostituisce il certificato di abilitazione professionale di
tipo KC e KD; inoltre i conducenti già titolari della carta di
qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare
trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la
conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione. Possono seguire in Italia i corsi di formazione: a) iniziale, i conducenti ivi residenti,
nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o
allo Spazio economico europeo dipendenti di un’impresa di autotrasporto di
persone o di cose stabilita in Italia; b) periodica, i conducenti ivi residenti,
nonché conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o
allo Spazio economico europeo, ovvero i conducenti residenti in un altro Stato
membro dell’Unione europea dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone
o di cose stabilita in Italia. La carta di qualificazione del conducente viene
rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e
l’esame di valutazione delle conoscenze, ovvero per documentazione, ai
conducenti che alla data del 5 aprile 2007 erano residenti: q in Italia e titolari del certificato di
abilitazione professionale di tipo KD; q in Italia e titolari della patente di
guida delle categorie C, C+E; q in altri Stati appartenenti
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da
un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e
titolari della patente di guida delle categorie C, C+E, D,
D+E; q in Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di
autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia e titolari della
patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D, D+E. La validità della carta di qualificazione del
conducente obbligatoriamente decorre dal: ¡ì 10 settembre 2008 se adibita al
trasporto di persone (da tale data non sono più rilasciati i certificati di
abilitazione professionale di tipo KD); ¡ì 10 settembre 2009 se adibita al
trasporto di cose (da tale data non sono più rilasciati i certificati di
abilitazione professionale di tipo KC). Pertanto i conducenti che conseguono la patente di
guida della categoria C, ovvero il certificato di abilitazione
professionale di tipo KD dal 05 aprile 2007 non possono ottenere
il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione. Inoltre, bisognerà osservare determinate prescrizioni,
ovvero: a) ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.M. 7
Febbraio 2007 b) al momento del rilascio della CQC per
trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD,
mentre per trasporto di merci deve essere ritirato, se posseduto dal conducente
di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC. c) il conducente titolare di patente di guida
comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD che ha chiesto la CQC “per
documentazione” solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente,
richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di
persone (o viceversa) ancora in esenzione dall’obbligo di frequentare il corso
e sostenere l’esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata
entro il 5 aprile 2010 (in tal caso, il rilascio della nuova CQC
contenente entrambe le abilitazioni è subordinata al ritiro della precedente CQC). d) se nella richiesta della carta di
qualificazione venga esibita una patente di guida le cui categorie non
corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, dovrà essere
richiesta al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente
un traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una delle
categorie C, C+E, D e D+E o relative sottocategorie. e) relativamente al computo del quinquennio di
validità della CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare
il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la
scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le
CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero al 10 settembre
2009 se abilitano al trasporto di cose (esempio una CQC per il
trasporto di persone rilasciata per documentazione il 1° ottobre 2007 scadrà di
validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di
cose rilasciata per documentazione il 1° ottobre 2007 scadrà il 9 settembre
2014). f) Poiché il certificato di abilitazione
professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui
abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP
di tipo KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio
della CQC per documentazione, presentare anche istanza per il rilascio
del certificato KB (è comunque consentito, al titolare di CAP di
tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con
conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto
certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo
KB, a condizione che non richieda la CQC; ma, in ogni caso, alla
scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che
svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono
sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB
e la sua scadenza sarà la stessa della patente della categoria D
posseduta dal richiedente). Se si intende conseguire la carta di qualificazione
del conducente per la guida di un veicolo per il quale occorre la patente di
guida delle categorie C, C+E per trasporto di cose, ovvero D,
D+E per trasporto di persone, occorre effettuare un corso della durata
di 280 ore suddivise in 260 ore di lezioni teoriche e 20 ore
di lezioni pratiche di cui 10 ore possono essere svolte anche in area privata,
su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente
di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno 10 anni di
esperienza in qualità di conducente. ¡ì conoscenza dei dispositivi del veicolo e
condotta di guida; ¡ì conoscenza delle norme di comportamento e
responsabilità del conducente; ¡ì conoscenza dei rischi professionali e le
condizioni psicofisiche dei conducenti. Il corso di formazione periodica può essere effettuato
a partire da 6 mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di
qualificazione del conducente (se la carta di qualificazione del conducente è scaduta
da meno di 2 anni il suo rinnovo si effettua frequentando esclusivamente un
corso di formazione periodica; invece se è scaduta da più di 2 anni,
oltre al corso di formazione periodica, il titolare dovrà sostenere l’esame per
il conseguimento). ¡ì all’atto del rilascio della patente viene
attribuito un punteggio di 20 punti che, annotato nell’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella di riferimento, a seguito di apposita comunicazione alla
predetta anagrafe della violazione di una delle norme per le quali è prevista
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di
una delle norme di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima (l’indicazione
del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di
contestazione); ¡ì qualora vengano accertate contemporaneamente
più violazioni, possono essere decurtati un massimo di 15 punti a meno
che non sia prevista la sospensione o la revoca della patente di guida; ¡ì la mancanza per un periodo di due anni di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione di
punti, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il
limite di 20 punti (per i titolari di patente con almeno 20 punti,
la mancanza, per un periodo di due anni, della violazione da cui derivi
la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di 2
punti, fino a un massimo di 10 punti; ¡ì per le patenti rilasciate successivamente al 1°
ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di
categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni
singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro
i primi 3 anni dal rilascio; ¡ì purché il punteggio non sia esaurito,
la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero dai
soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, consente di riacquistare 6 punti; ¡ì per i titolari di certificato di abilitazione
professionale (CAP) e unitamente di patente B, C, C+E,
D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente
di recuperare 9 punti (a tale fine l’attestato di frequenza al corso
deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida); ¡ì salvo i casi di perdita totale di punteggio,
la mancanza, per il periodo di 2 anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di 20 punti; ¡ì alla perdita totale del punteggio, il titolare
della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo
128 (qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto
definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
che dovrà essere notificato al titolare della patente a cura egli organi di
polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada, i quali
provvederanno al ritiro ed alla conservazione del documento); ¡ì l’articolo 23, comma 3 del D. Lgs. 286/2005
prescrive che “In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di
qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non
supera l’esame di revisione previsto dall’articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. In caso
di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di
revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il
certificato di abilitazione professionale di tipo KB”. Si rappresenta che la decurtazione dei punti deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione e
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo
(oppure altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 C.d.S.) deve
fornire all’organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di
notifica del verbale di contestazione, i dati personali e del conducente al
momento dell’infrazione (gli stessi dati devono essere forniti dal legale
rappresentante se il proprietario del veicolo risulta essere una persona
giuridica). ¡ì l’esito positivo dell’esame di revisione per
la carta di qualificazione del conducente non permette di acquisire punti
eventualmente detratti dalla patente di guida; così pure l’esito positivo
dell’esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti
eventualmente detratti dalla carta di qualificazione del conducente; ¡ì in caso di decurtazione dell’intero punteggio
sia dalla carta di qualificazione del conducente che dal certificato di
abilitazione professionale di tipo KB, il conducente deve sostenere l’esame di
revisione (il programma d’esame è quello previsto per il conseguimento del
titolo abilitativi necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso
l’infrazione/i che ha determinato maggiore decurtazione di punti); ¡ì se il conducente ha subito, alla guida di due
veicoli diversi, la stessa decurtazione di punti, l’esame di revisione si
svolge secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo
abilitativi necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima
violazione. (ASAPS) |
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