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MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 24 dicembre 2003, n.400 Regolamento recante disciplina delle modalita’ di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

Polizia di Stato: svolgimento dei corsi per il personale direttivo e dirigenziale
(Decreto Ministero Interno 24.12.2003, G.U. 16.03.2004)
Con il decreto 24 dicembre 2003 n. 400, pubblicato sulla G.U. n. 63 del 16 marzo 2004, il Ministero dell’Interno ha approvato il regolamento disciplinante le modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.

(Altalex, 19 marzo 2004)
 


MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 24 dicembre 2003, n.400
Regolamento recante disciplina delle modalita’ di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

(GU n. 63 del 16-3-2004)


IL MINISTRO DELL’INTERNO


Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visti gli articoli 4, comma 6, 32, comma 2, e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per la disciplina dei corsi di formazione iniziale per l’immissione nei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 17, comma 4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per la disciplina dei corsi di formazione per l’immissione nel ruolo direttivo speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 7, comma 4, 34, comma 3, e 49, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
Visto l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevede l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;

Adotta il seguente regolamento:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA’DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
Capo I


Contenuto del regolamento
Art. 1. Corsi disciplinati dal regolamento


1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di svolgimento dei corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, degli esami finali e di valutazione del profitto, nonche’ i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita’ e di formazione delle graduatorie finali.


Capo II

Struttura e organizzazione dei corsi

Art. 2.
Sezioni didattiche


1. Il direttore dell’Istituto superiore di Polizia puo’ ripartire, in relazione al loro numero, i frequentatori di ogni corso in piu’ sezioni didattiche, per assicurare l’efficacia dell’attivita’ didattica.
2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione di cui al titolo II e’ preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
3. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all’acquisizione agli atti d’ufficio di elementi di valutazione ai fini dell’attribuzione dei giudizi di idoneita’.
4. Per le esigenze di cui al comma 3, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, puo’ essere disposta la temporanea assegnazione, presso l’Istituto superiore di Polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.



Art. 3.
Piani di studio


1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto dipartimentale, su proposta del direttore dell’Istituto superiore di Polizia.
2. Le materie d’insegnamento, i relativi programmi, nonche’ gli esami, le prove e gli altri obiettivi formativi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo, sono individuati dai piani di studio, nell’ambito delle finalita’ fissate dal presente regolamento. Per i corsi strutturati in piu’ cicli i piani di studio stabiliscono, altresi’, gli esami, le prove e gli obiettivi da superare per ogni ciclo.
3. Le finalita’ qualificanti e le aree didattiche dei corsi di formazione di cui al Titolo II sono indicati nell’allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4.
Frequenza dei corsi


1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attivita’ didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita’ previste dall’orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono in ogni caso considerate d’assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all’autorita’ giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall’attivita’ didattica.
5. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d’istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attivita’ didattiche compatibili, a giudizio di un medico della Polizia di Stato, con la natura della malattia da cui sono affetti.
6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell’attivita’ didattica previsti dai piani di studio.
7. Durante la frequenza dei corsi non e’ ammessa la partecipazione ad attivita’ didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.

Art. 5.
Articolazione del percorso formativo


1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Sono, comunque, a carattere residenziale i corsi previsti dal titolo II.
2. L’insegnamento, l’addestramento, l’applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l’organizzazione delle attivita’ culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione pratica costituiscono un percorso formativo coerente con le finalita’ fissate dal presente regolamento.
Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attivita’ interne all’Istituto.
3. Di massima le attivita’ didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi’ al venerdi’, e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attivita’ possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.
4. Il percorso formativo e’ sviluppato dal calendario settimanale delle attivita’, complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali, definito dalla direzione dell’Istituto. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle attivita’ dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non piu’ di otto ore giornaliere alle attivita’ operative di particolare interesse formativo, e’ stabilito dal dirigente dell’ufficio o della struttura presso cui si svolgono il tirocinio o l’applicazione, che ne informa la direzione dell’Istituto. Il calendario settimanale delle attivita’ costituisce per i frequentatori orario di servizio.
5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo dei corsi di cui al titolo II si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione delle graduatorie finali di cui agli articoli 19, 22, 27 e 32.

Art. 6.
Sessioni suppletive e straordinarie


1. I frequentatori dei corsi di formazione di cui al titolo II, che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che puo’ essere prevista anche nell’ambito dell’esame finale.
2. I frequentatori dei corsi indicati nel comma 1 che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.
3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione d’esami, non si presentano ad una prova dell’esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all’esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell’esame medesimo.
5. Le prove gia’ sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d’Istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell’ufficio sanitario dell’Istituto superiore di polizia, con la natura della malattia da cui sono affetti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai frequentatori degli altri corsi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 7.
Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove


1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu’ sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l’acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformita’ con la normativa in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono comunque integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualita’ di componente e da un appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni di segretario, entrambi nominati con decreto dipartimentale.

Art. 8.
Commissioni giudicatrici degli esami finali


1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi disciplinati dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui all’articolo 7, comma 2, sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni sono composte dal direttore dell’Istituto superiore di polizia che le presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato, in servizio presso l’Istituto superiore di Polizia.
4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu’ componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.



Art. 9.
Comitato di vigilanza


1. Il direttore dell’Istituto superiore di Polizia, qualora le modalita’ di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, puo’ nominare uno o piu’ comitati di vigilanza.


Capo III

Valutazione degli esami, delle provee formulazione dei giudizi di idoneita’

Art. 10.
Valutazione degli esami e delle prove


1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 1 1.
Attribuzione dei giudizi di idoneita’


1. I giudizi d’idoneita’ per l’ammissione al secondo ciclo previsti per il corso di formazione iniziale per commissari e per il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, nonche’ i giudizi di idoneita’ previsti al termine dei corsi di formazione iniziale per direttori tecnici e per direttivi medici, sono espressi dal direttore dell’Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.
2. Il giudizio di idoneita’ al servizio di polizia al termine del corso di formazione iniziale per commissari e’ espresso anche in relazione alle risultanze degli atti d’ufficio dal direttore dell’Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.
3. I giudizi di idoneita’ devono essere motivati e sono espressi sulla base dei seguenti parametri:
a) qualita’ morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealta’ e la correttezza;
b) doti di equilibrio: viene valutata la capacita’ di controllare le reazioni emotive;
c) senso del dovere: viene valutata l’applicazione nelle attivita’ formative e l’attaccamento alle istituzioni;
d) senso della disciplina: viene valutata l’osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
e) senso di responsabilita’: viene valutata l’attitudine ad assumere le responsabilita’ inerenti al proprio ruolo;
f) spirito di iniziativa e capacita’ organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacita’ di promuovere attivita’ rispondenti alle esigenze, nonche’ la capacita’ di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;
g) adattabilita’ al lavoro di gruppo: viene valutata la capacita’ di rapportarsi positivamente con gli altri nell’espletamento delle attivita’;
h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l’interesse dimostrato, nonche’ la capacita’ di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresi’, conto dell’impegno e rendimento negli studi, dell’esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attivita’ attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;
l) qualita’ fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.
4. Il giudizio di idoneita’ di cui ai commi 1 e 2, deve essere motivato ed e’ espresso, sulla base dei medesimi parametri enunciati al comma 3, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui agli articoli 15, 16, 25 e 30.
5. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l’attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
6. L’idoneita’ e’ conseguita con l’attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non e’ conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

Capo IV


Tirocinio operativo dei commissari, dei vice commissari del ruolodirettivo speciale e dei vice direttori tecnici del ruolo specialead esaurimento

Art. 12.
Tirocinio operativo dei commissari e dei vice commissari del ruolo direttivo speciale


1. La durata del tirocinio operativo e’ stabilita dai piani di studio, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie relative al corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all’articolo 25 del decreto legislativo.
2. Il tirocinio puo’ essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti della Polizia di Stato, operanti in aree differenziate di impiego.

Art. 13.
Criteri di svolgimento


1. Le modalita’ di applicazione dei frequentatori alle attivita’ svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
2. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici e reparti della Polizia di Stato o in dirigenti da questi delegati.
3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attivita’ attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici e reparti cui vengono assegnati i frequentatori.
5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalita’ di organizzazione e direzione dei servizi d’istituto nei principali settori di attivita’, i relativi aspetti amministrativi, nonche’ i profili di gestione delle risorse umane e materiali.
6. L’Istituto superiore di Polizia, d’intesa con i dirigenti degli uffici interessati assicura la supervisione sulle attivita’ di tirocinio anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore.
7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l’espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d’ufficio.

Art. 14.
Criteri di impiego operativo


1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attivita’ operative in qualita’ di osservatori, sotto la responsabilita’ e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalita’ di svolgimento dei servizi.
2. In tali occasioni, precedono e seguono l’impiego dei tirocinanti riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonche’ per esaminare le difficolta’ operative di volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.

Art. 15.
Note valutative


1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori, delle strutture presso le quali si e’ svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all’Istituto superiore di Polizia.

Art. 16.
Tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento


1. Il tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e’ mirato al completamento della formazione professionale, all’apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato ed all’approfondimento della preparazione tecnico-scientifica, con particolare riguardo ai criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici.
2. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all’articolo 12, comma 2.
3. L’esito del tirocinio operativo concorre alla valutazione della partecipazione con profitto al corso di formazione.
4. Al termine del tirocinio i dirigenti delle strutture specialistiche presso le quali si e’ svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili degli uffici, laboratori o settori di ricerca, redigono, per ciascun frequentatore, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all’Istituto superiore di polizia.


Titolo II

CORSI DI FORMAZIONE

Capo I

Corso di formazione iniziale per commissaridella Polizia di Stato

Art. 17.
Articolazione del corso e ammissione all’esame finale


1. Il corso di formazione iniziale e’ articolato in due cicli annuali comprensivi del tirocinio operativo.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d’idoneita’ di cui all’articolo 11, comma
1.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l’esame finale.

Art. 18.
Esame finale


1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d’esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale e’ costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato.

Art. 19.
Graduatoria finale


1. La graduatoria finale e’ formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e’ formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei commissari;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all’articolo 3, comma 2, sostenuti durante il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all’articolo 3, comma 2, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e’ aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneita’ al servizio di polizia conseguito alla fine del secondo ciclo, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Capo II

Corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato

Art. 20.
Articolazione del corso e ammissione all’esame finale


1. Il corso di formazione per l’immissione nel ruolo direttivo speciale ha la durata di diciotto mesi ed e’ articolato in due cicli di nove mesi comprensivi del periodo di tirocinio operativo.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d’idoneita’ di cui all’articolo 11, comma
1.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l’esame finale.

Art. 21.
Esame finale


1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio. Nel corso del colloquio viene, altresi’, verificato il livello di conoscenze tecnico-professionali acquisite durante il tirocinio operativo.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno svolgersi la tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d’esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale e’ costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e l’esito del colloquio.



Art. 22.
Graduatoria finale

1. La graduatoria finale e’ formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e’ formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo direttivo speciale;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e’ aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita’, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Art. 23.
Disposizioni transitorie per il ruolo direttivo speciale


1. Il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo e’ preordinata alle medesime finalita’ qualificanti indicate nell’articolo 3, comma 3, del presente regolamento. Il relativo percorso formativo ha la durata di nove mesi, comprensivi di un tirocinio operativo, della durata di tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato.
2. Il superamento con profitto del corso viene accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
3. Le prove di cui al comma 2, nonche’ l’esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio finale di ´insufficiente profittoª,
´sufficiente profittoª, ´buon profittoª, ´segnalato profittoª. Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a
´sufficiente profittoª.
4. La graduatoria finale e’ formata dando precedenza nell’ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di ´segnalato profittoª, ´buon profittoª, ´sufficiente profittoª. A parita’ di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.

Capo III

Corso di formazione iniziale per direttori tecnicidella polizia di stato

Art. 24.
Finalita’ del corso


1. Il corso di formazione iniziale di carattere teorico-pratico per direttori tecnici ha la durata di dodici mesi e persegue le finalita’ qualificanti indicate nell’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio puo’ essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso universita’, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze e l’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia.

Art. 25.
Note valutative


1. I dirigenti delle strutture specialistiche della Polizia di Stato presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all’Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attivita’ svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

Art. 26.
Esame finale

1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei frequentatori.
2. La commissione d’esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove d’esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale e’ costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l’esito del colloquio.


Art. 27.
Graduatoria finale


1. La graduatoria finale e’ formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e’ formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei direttori tecnici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e’ aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita’, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Capo IV

Corso di formazione per vice direttori tecnici del ruolospeciale ad esaurimento della Polizia di Stato

Art. 28.
Modalita’ di svolgimento del corso e graduatoria finale


1. Il corso di formazione di carattere teorico-pratico per vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento ha la durata di nove mesi e persegue le finalita’ qualificanti indicate nell’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Gli obiettivi formativi sono perseguiti anche attraverso un tirocinio operativo di tre mesi, diversificato in relazione agli specifici profili professionali dei frequentatori. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all’articolo 12, comma 2.
3. Il superamento con profitto del corso e’ accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
4. Le prove di cui al comma 3, nonche’ l’esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di ´insufficiente profittoª,
´sufficiente profittoª, ´buon profittoª, ´segnalato profittoª. Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a ´profittoª.
5. La graduatoria finale e’ formata in base al giudizio di cui al comma 4, dando precedenza nell’ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di ´segnalato profittoª, ´buon profittoª, ´sufficiente profittoª. A parita’ di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.


Capo V

Corso di formazione iniziale per medicidella Polizia di Stato

Art. 29.
Finalita’ del corso

1. Il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico per medici ha la durata di un anno e persegue le finalita’ qualificanti indicate nell’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio puo’ essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture sanitarie dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso universita’, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze tecnico scientifiche.

Art. 30.
Note valutative


1. I dirigenti delle strutture sanitarie della Polizia di Stato, presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all’Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attivita’ svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

Art. 31.
Esame finale


1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso.
2. La commissione d’esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove d’esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale e’ costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l’esito del colloquio.

Art. 32.
Graduatoria finale


1. La graduatoria finale e’ formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo e’ formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei direttivi medici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e’ aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneita’, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Titolo III

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Capo I


Corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica diprimo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato cheespleta funzioni di polizia, di primo dirigente tecnico e di primodirigente medico

Art. 33.
Finalita’ del corso


1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha la durata di tre mesi ed e’ finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale necessarie per l’esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l’assunzione delle connesse responsabilita’.
2. Il corso puo’ prevedere moduli di formazione differenziata in relazione alle specificita’ funzionali dei vari ruoli della Polizia di Stato.

Art. 34.
Esame finale


1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario delle prove d’esame, il termine per la consegna degli stessi.
3. Le prove d’esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di ´insufficiente profittoª, ´sufficiente profittoª, ´buon profittoª, ´segnalato profittoª. Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a ´sufficiente profittoª.

Art. 35.
Graduatoria finale


1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale e’ formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell’ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di ´segnalato profittoª, ´buon profitto, ´sufficiente profittoª.
2. A parita’ di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell’ammissione al corso.


Titolo IV

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE


Capo I

Corsi di aggiornamento professionale collegatialla progressione in carriera

Art. 36.
Finalita’ dei corsi


1. I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all’articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, mirano all’aggiornamento della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere giuridico e tecnico-professionale.
2. I corsi di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui all’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono finalizzati a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale dei primi dirigenti.
3. I piani di studio di cui al presente articolo possono essere in parte sviluppati, oltre che mediante applicazioni presso strutture dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso universita’, organismi di ricerca pubblici e privati, per il perfezionamento di competenze specialistiche, tecnico-scientifiche e per l’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia, anche mediante apposite convenzioni stipulate in base alla normativa vigente.

Art. 37.
Ammissione e frequenza dei corsi


1. I funzionari ed i primi dirigenti interessati agli scrutini di promozione debbono aver frequentato, con profitto, i corsi di aggiornamento professionale, indicati dall’articolo 36, commi 1 e 2, entro la data di maturazione del requisito di anzianita’ previsto per la partecipazione agli scrutini.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente, l’elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l’ordine di ruolo, da ammettere alla frequenza dei corsi.
L’elenco e’ portato a conoscenza degli interessati.
3. I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.
4. Per la validita’ della partecipazione i frequentatori non dovranno risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30% delle giornate di attivita’ didattica.
5. I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi di famiglia non possono partecipare ai corsi ovvero, per gli stessi motivi, superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi alla frequenza di uno dei corsi successivi.

Art. 38.
Valutazione del profitto

1. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 57, comma 3, del decreto legislativo, la frequenza con profitto dei corsi e’ accertata mediante un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte durante il corso.
2. La valutazione si conclude con il giudizio di ´insufficiente profittoª, ´sufficiente profittoª, ´buon profittoª, ´segnalato profittoª. I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a ´sufficiente profittoª.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 225



Allegato A
art. 3, comma 3 (Piani di studio)

Sabato, 20 Marzo 2004
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