MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 24 dicembre 2003, n.400
Regolamento recante disciplina delle modalita’ di svolgimento dei corsi
destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in
attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni.
(GU n. 63 del 16-3-2004)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino
dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni
integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334;
Visti gli articoli 4, comma 6, 32, comma 2, e 47, comma 2, del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono
l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per la disciplina
dei corsi di formazione iniziale per l’immissione nei ruoli dei commissari,
dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 17, comma 4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono
l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per la disciplina
dei corsi di formazione per l’immissione nel ruolo direttivo speciale
e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia
di Stato;
Visti gli articoli 7, comma 4, 34, comma 3, e 49, comma 3, del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono
l’emanazione di un regolamento del Ministro dell’interno per la disciplina
del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente dei
ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
Visto l’articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000,
e successive modificazioni, che prevede l’emanazione di un regolamento
del Ministro dell’interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento
per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia
di Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 10 novembre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A.9802.A.98
- 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;
Adotta il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA’DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
Capo I
Contenuto del regolamento
Art. 1. Corsi disciplinati dal regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di svolgimento dei
corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati al personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, degli esami finali e di
valutazione del profitto, nonche’ i criteri generali del tirocinio operativo,
i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita’ e di formazione
delle graduatorie finali.
Capo II
Struttura e organizzazione dei corsi
Art. 2.
Sezioni didattiche
1. Il direttore dell’Istituto superiore di Polizia puo’ ripartire, in
relazione al loro numero, i frequentatori di ogni corso in piu’ sezioni
didattiche, per assicurare l’efficacia dell’attivita’ didattica.
2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione di cui
al titolo II e’ preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica
superiore a quella dei frequentatori.
3. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti di inquadramento
e di addestramento professionale e contribuiscono all’acquisizione agli
atti d’ufficio di elementi di valutazione ai fini dell’attribuzione dei
giudizi di idoneita’.
4. Per le esigenze di cui al comma 3, con decreto del Capo della polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale,
puo’ essere disposta la temporanea assegnazione, presso l’Istituto superiore
di Polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici
requisiti professionali.
Art. 3.
Piani di studio
1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti
in coerenza con le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
sono stabiliti con decreto dipartimentale, su proposta del direttore dell’Istituto
superiore di Polizia.
2. Le materie d’insegnamento, i relativi programmi, nonche’ gli esami,
le prove e gli altri obiettivi formativi di cui agli articoli 5, comma
1, lettera c) e 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto
legislativo, sono individuati dai piani di studio, nell’ambito delle finalita’
fissate dal presente regolamento. Per i corsi strutturati in piu’ cicli
i piani di studio stabiliscono, altresi’, gli esami, le prove e gli obiettivi
da superare per ogni ciclo.
3. Le finalita’ qualificanti e le aree didattiche dei corsi di formazione
di cui al Titolo II sono indicati nell’allegato A al presente regolamento,
che ne costituisce parte integrante.
Art. 4.
Frequenza dei corsi
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per
le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attivita’
didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attivita’
previste dall’orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce
assenza da una giornata didattica.
3. Non sono in ogni caso considerate d’assenza le giornate in cui i frequentatori
abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all’autorita’ giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, e 18, comma
2, del decreto legislativo, i periodi di congedo straordinario o aspettativa
fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall’attivita’ didattica.
5. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti
d’istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad
attivita’ didattiche compatibili, a giudizio di un medico della Polizia
di Stato, con la natura della malattia da cui sono affetti.
6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i
periodi di sospensione dell’attivita’ didattica previsti dai piani di
studio.
7. Durante la frequenza dei corsi non e’ ammessa la partecipazione ad
attivita’ didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani
di studio.
Art. 5.
Articolazione del percorso formativo
1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Sono, comunque, a carattere
residenziale i corsi previsti dal titolo II.
2. L’insegnamento, l’addestramento, l’applicazione allo studio ed alla
ricerca individuale e di gruppo, l’organizzazione delle attivita’ culturali
e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione
pratica costituiscono un percorso formativo coerente con le finalita’
fissate dal presente regolamento.
Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attivita’
interne all’Istituto.
3. Di massima le attivita’ didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane
e pomeridiane, dal lunedi’ al venerdi’, e sono articolate in ore didattiche
e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle
trentasei ore effettive settimanali.
Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attivita’
possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza
rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori
al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva
eventualmente non fruita.
4. Il percorso formativo e’ sviluppato dal calendario settimanale delle
attivita’, complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali,
definito dalla direzione dell’Istituto. Durante i periodi di tirocinio
o di applicazione pratica il calendario delle attivita’ dei frequentatori,
organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non piu’ di otto
ore giornaliere alle attivita’ operative di particolare interesse formativo,
e’ stabilito dal dirigente dell’ufficio o della struttura presso cui si
svolgono il tirocinio o l’applicazione, che ne informa la direzione dell’Istituto.
Il calendario settimanale delle attivita’ costituisce per i frequentatori
orario di servizio.
5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia
di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo dei corsi di
cui al titolo II si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali
in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani
di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono essere
sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione
delle graduatorie finali di cui agli articoli 19, 22, 27 e 32.
Art. 6.
Sessioni suppletive e straordinarie
1. I frequentatori dei corsi di formazione di cui al titolo II, che per
malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella
sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano
di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto,
sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che puo’ essere prevista
anche nell’ambito dell’esame finale.
2. I frequentatori dei corsi indicati nel comma 1 che non superano, nella
sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre
prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi degli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo.
3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente
della commissione d’esami, non si presentano ad una prova dell’esame finale
vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato
dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare
all’esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria
da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell’esame
medesimo.
5. Le prove gia’ sostenute nella sessione ordinaria non devono essere
ripetute.
6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d’Istituto
per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le
altre prove previsti dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico
della Polizia di Stato responsabile dell’ufficio sanitario dell’Istituto
superiore di polizia, con la natura della malattia da cui sono affetti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai frequentatori
degli altri corsi disciplinati dal presente regolamento.
Art. 7.
Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove
1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste
dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono
nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze
organizzative, unico restando il presidente, in piu’ sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l’acquisizione di crediti
formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite
in conformita’ con la normativa in materia di autonomia didattica degli
atenei. Le stesse commissioni sono comunque integrate da un dirigente
della Polizia di Stato in qualita’ di componente e da un appartenente
ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni di segretario,
entrambi nominati con decreto dipartimentale.
Art. 8.
Commissioni giudicatrici degli esami finali
1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi disciplinati
dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui all’articolo
7, comma 2, sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni sono composte dal direttore dell’Istituto superiore
di polizia che le presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore
a quattro, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono
composte da non meno di tre componenti.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della
Polizia di Stato, in servizio presso l’Istituto superiore di Polizia.
4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu’ componenti
ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
Art. 9.
Comitato di vigilanza
1. Il direttore dell’Istituto superiore di Polizia, qualora le modalita’
di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, puo’ nominare
uno o piu’ comitati di vigilanza.
Capo III
Valutazione degli esami, delle provee formulazione dei giudizi di idoneita’
Art. 10.
Valutazione degli esami e delle prove
1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati
con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con
una votazione non inferiore a 18/30.
Art. 1 1.
Attribuzione dei giudizi di idoneita’
1. I giudizi d’idoneita’ per l’ammissione al secondo ciclo previsti per
il corso di formazione iniziale per commissari e per il corso di formazione
per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all’articolo 17
del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, nonche’
i giudizi di idoneita’ previsti al termine dei corsi di formazione iniziale
per direttori tecnici e per direttivi medici, sono espressi dal direttore
dell’Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.
2. Il giudizio di idoneita’ al servizio di polizia al termine del corso
di formazione iniziale per commissari e’ espresso anche in relazione alle
risultanze degli atti d’ufficio dal direttore dell’Istituto superiore
di Polizia, sentito il comitato direttivo.
3. I giudizi di idoneita’ devono essere motivati e sono espressi sulla
base dei seguenti parametri:
a) qualita’ morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi
e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealta’ e la correttezza;
b) doti di equilibrio: viene valutata la capacita’ di controllare le reazioni
emotive;
c) senso del dovere: viene valutata l’applicazione nelle attivita’ formative
e l’attaccamento alle istituzioni;
d) senso della disciplina: viene valutata l’osservanza delle norme regolamentari
e delle direttive impartite dai superiori;
e) senso di responsabilita’: viene valutata l’attitudine ad assumere le
responsabilita’ inerenti al proprio ruolo;
f) spirito di iniziativa e capacita’ organizzativa e di risoluzione: vengono
valutate le capacita’ di promuovere attivita’ rispondenti alle esigenze,
nonche’ la capacita’ di impiegare le risorse disponibili, analizzare i
problemi e scegliere idonee soluzioni;
g) adattabilita’ al lavoro di gruppo: viene valutata la capacita’ di rapportarsi
positivamente con gli altri nell’espletamento delle attivita’;
h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso,
l’interesse dimostrato, nonche’ la capacita’ di instaurare un corretto
e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti
durante il corso; la valutazione tiene, altresi’, conto dell’impegno e
rendimento negli studi, dell’esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari,
tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attivita’ attinente
al percorso formativo seguito dal frequentatore;
l) qualita’ fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato
durante il corso.
4. Il giudizio di idoneita’ di cui ai commi 1 e 2, deve essere motivato
ed e’ espresso, sulla base dei medesimi parametri enunciati al comma 3,
anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei periodi di
applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui agli
articoli 15, 16, 25 e 30.
5. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l’attribuzione
di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
6. L’idoneita’ e’ conseguita con l’attribuzione di un punteggio complessivo
non inferiore a 18/30; non e’ conseguita se, anche in un solo parametro,
viene riportato il punteggio di 0.
Capo IV
Tirocinio operativo dei commissari, dei vice commissari del ruolodirettivo
speciale e dei vice direttori tecnici del ruolo specialead esaurimento
Art. 12.
Tirocinio operativo dei commissari e dei vice commissari del ruolo direttivo
speciale
1. La durata del tirocinio operativo e’ stabilita dai piani di studio,
salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie relative al corso
di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui
all’articolo 25 del decreto legislativo.
2. Il tirocinio puo’ essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi,
presso strutture, uffici e reparti della Polizia di Stato, operanti in
aree differenziate di impiego.
Art. 13.
Criteri di svolgimento
1. Le modalita’ di applicazione dei frequentatori alle attivita’ svolte
dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori,
coadiuvati da funzionari affidatari.
2. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici
e reparti della Polizia di Stato o in dirigenti da questi delegati.
3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio,
favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di
attivita’ attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti
con i funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni
interne degli uffici e reparti cui vengono assegnati i frequentatori.
5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalita’ di organizzazione
e direzione dei servizi d’istituto nei principali settori di attivita’,
i relativi aspetti amministrativi, nonche’ i profili di gestione delle
risorse umane e materiali.
6. L’Istituto superiore di Polizia, d’intesa con i dirigenti degli uffici
interessati assicura la supervisione sulle attivita’ di tirocinio anche
a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore.
7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l’espletamento
dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento
del dovere d’ufficio.
Art. 14.
Criteri di impiego operativo
1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attivita’ operative
in qualita’ di osservatori, sotto la responsabilita’ e la guida dei funzionari
preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete
modalita’ di svolgimento dei servizi.
2. In tali occasioni, precedono e seguono l’impiego dei tirocinanti riunioni
tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori,
organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonche’ per esaminare le
difficolta’ operative di volta in volta incontrate e le soluzioni prese
per superarle.
Art. 15.
Note valutative
1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori, delle strutture
presso le quali si e’ svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni
scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno
impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una
nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono
all’Istituto superiore di Polizia.
Art. 16.
Tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento
1. Il tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale
ad esaurimento e’ mirato al completamento della formazione professionale,
all’apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi
tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato ed all’approfondimento
della preparazione tecnico-scientifica, con particolare riguardo ai criteri
di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici.
2. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la
disposizione di cui all’articolo 12, comma 2.
3. L’esito del tirocinio operativo concorre alla valutazione della partecipazione
con profitto al corso di formazione.
4. Al termine del tirocinio i dirigenti delle strutture specialistiche
presso le quali si e’ svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni
fornite dai responsabili degli uffici, laboratori o settori di ricerca,
redigono, per ciascun frequentatore, una nota valutativa su impegno e
comportamento dimostrati, e le rimettono all’Istituto superiore di polizia.
Titolo II
CORSI DI FORMAZIONE
Capo I
Corso di formazione iniziale per commissaridella Polizia di Stato
Art. 17.
Articolazione del corso e ammissione all’esame finale
1. Il corso di formazione iniziale e’ articolato in due cicli annuali
comprensivi del tirocinio operativo.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami
e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi
del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d’idoneita’ di cui all’articolo
11, comma
1.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi
previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono
ammessi a sostenere l’esame finale.
Art. 18.
Esame finale
1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere
interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali
dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario
delle prove d’esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale e’ costituito da un voto espresso in trentesimi
che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte
del candidato.
Art. 19.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e’ formata sulla base del punteggio complessivo
attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma
4.
2. Il punteggio complessivo e’ formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei commissari;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti
dal piano di studio di cui all’articolo 3, comma 2, sostenuti durante
il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti
dal piano di studio di cui all’articolo 3, comma 2, sostenuti durante
il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto
si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e’ aumentato, secondo la valutazione
ottenuta nel giudizio di idoneita’ al servizio di polizia conseguito alla
fine del secondo ciclo, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Capo II
Corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale della
Polizia di Stato
Art. 20.
Articolazione del corso e ammissione all’esame finale
1. Il corso di formazione per l’immissione nel ruolo direttivo speciale
ha la durata di diciotto mesi ed e’ articolato in due cicli di nove mesi
comprensivi del periodo di tirocinio operativo.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami
e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi
del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d’idoneita’ di cui all’articolo
11, comma
1.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi
previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono
ammessi a sostenere l’esame finale.
Art. 21.
Esame finale
1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere
interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio.
Nel corso del colloquio viene, altresi’, verificato il livello di conoscenze
tecnico-professionali acquisite durante il tirocinio operativo.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali
dovranno svolgersi la tesi e a fissare, in relazione al calendario delle
prove d’esame, il termine per la consegna degli elaborati.
3. Il giudizio finale e’ costituito da un voto espresso in trentesimi
che valuta complessivamente la tesi e l’esito del colloquio.
Art. 22.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e’ formata sulla base del punteggio complessivo
attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma
4.
2. Il punteggio complessivo e’ formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo direttivo speciale;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti
dal piano di studio, sostenuti durante il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti
dal piano di studio, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto
si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e’ aumentato, secondo la valutazione
conseguita nel giudizio di idoneita’, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Art. 23.
Disposizioni transitorie per il ruolo direttivo speciale
1. Il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale
previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo e’ preordinata alle
medesime finalita’ qualificanti indicate nell’articolo 3, comma 3, del
presente regolamento. Il relativo percorso formativo ha la durata di nove
mesi, comprensivi di un tirocinio operativo, della durata di tre mesi,
presso strutture della Polizia di Stato.
2. Il superamento con profitto del corso viene accertato mediante una
prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
3. Le prove di cui al comma 2, nonche’ l’esito del tirocinio operativo,
formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude
con il giudizio finale di ´insufficiente profittoª,
´sufficiente profittoª, ´buon profittoª, ´segnalato profittoª. Il corso
si intende superato con un giudizio non inferiore a
´sufficiente profittoª.
4. La graduatoria finale e’ formata dando precedenza nell’ordine a coloro
che hanno riportato il giudizio di ´segnalato profittoª, ´buon profittoª,
´sufficiente profittoª. A parita’ di valutazione precede il frequentatore
meglio posizionato nella graduatoria del concorso.
Capo III
Corso di formazione iniziale per direttori tecnicidella polizia di stato
Art. 24.
Finalita’ del corso
1. Il corso di formazione iniziale di carattere teorico-pratico per direttori
tecnici ha la durata di dodici mesi e persegue le finalita’ qualificanti
indicate nell’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio puo’ essere in parte articolato, oltre che mediante
applicazioni presso le strutture dell’Amministrazione della pubblica sicurezza
e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso universita’, organismi
di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento
delle competenze e l’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi
di polizia.
Art. 25.
Note valutative
1. I dirigenti delle strutture specialistiche della Polizia di Stato presso
le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso,
inviano all’Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno
e comportamento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all’Amministrazione
della pubblica sicurezza, l’Istituto superiore di polizia richiede una
nota informativa sulle attivita’ svolte dai frequentatori e sulle conoscenze
tecnico-scientifiche acquisite.
Art. 26.
Esame finale
1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio
sulle materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili
professionali dei frequentatori.
2. La commissione d’esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno
essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove
d’esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale e’ costituito da un voto espresso in trentesimi
che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte
del candidato e l’esito del colloquio.
Art. 27.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e’ formata sulla base del punteggio complessivo
attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma
4.
2. Il punteggio complessivo e’ formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei direttori
tecnici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente
stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto
si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e’ aumentato, secondo la valutazione
conseguita nel giudizio di idoneita’, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Capo IV
Corso di formazione per vice direttori tecnici del ruolospeciale ad esaurimento
della Polizia di Stato
Art. 28.
Modalita’ di svolgimento del corso e graduatoria finale
1. Il corso di formazione di carattere teorico-pratico per vice direttori
tecnici del ruolo speciale ad esaurimento ha la durata di nove mesi e
persegue le finalita’ qualificanti indicate nell’articolo 3, comma 3,
del presente regolamento.
2. Gli obiettivi formativi sono perseguiti anche attraverso un tirocinio
operativo di tre mesi, diversificato in relazione agli specifici profili
professionali dei frequentatori. Per le sedi e i periodi di svolgimento
del tirocinio si applica la disposizione di cui all’articolo 12, comma
2.
3. Il superamento con profitto del corso e’ accertato mediante una prova
scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
4. Le prove di cui al comma 3, nonche’ l’esito del tirocinio operativo,
formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude
con il giudizio di ´insufficiente profittoª,
´sufficiente profittoª, ´buon profittoª, ´segnalato profittoª. Il corso
si intende superato con un giudizio non inferiore a ´profittoª.
5. La graduatoria finale e’ formata in base al giudizio di cui al comma
4, dando precedenza nell’ordine a coloro che hanno riportato il giudizio
di ´segnalato profittoª, ´buon profittoª, ´sufficiente profittoª. A parita’
di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria
del concorso.
Capo V
Corso di formazione iniziale per medicidella Polizia di Stato
Art. 29.
Finalita’ del corso
1. Il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico per medici
ha la durata di un anno e persegue le finalita’ qualificanti indicate
nell’articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
2. Il piano di studio puo’ essere in parte articolato, oltre che mediante
applicazioni presso le strutture sanitarie dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso
universita’, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri,
per il perfezionamento delle competenze tecnico scientifiche.
Art. 30.
Note valutative
1. I dirigenti delle strutture sanitarie della Polizia di Stato, presso
le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso,
inviano all’Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno
e comportamento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all’Amministrazione
della pubblica sicurezza, l’Istituto superiore di polizia richiede una
nota informativa sulle attivita’ svolte dai frequentatori e sulle conoscenze
tecnico-scientifiche acquisite.
Art. 31.
Esame finale
1. L’esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio
sulle materie fondamentali del corso.
2. La commissione d’esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno
essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove
d’esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale e’ costituito da un voto espresso in trentesimi
che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte
del candidato e l’esito del colloquio.
Art. 32.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e’ formata sulla base del punteggio complessivo
attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma
4.
2. Il punteggio complessivo e’ formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l’accesso al ruolo dei direttivi
medici;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente
stabiliti dal piano di studio;
c) del voto riportato nell’esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione
suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto
si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e’ aumentato, secondo la valutazione
conseguita nel giudizio di idoneita’, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Titolo III
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE
Capo I
Corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica diprimo
dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato cheespleta funzioni
di polizia, di primo dirigente tecnico e di primodirigente medico
Art. 33.
Finalita’ del corso
1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha
la durata di tre mesi ed e’ finalizzato a perfezionare le conoscenze e
le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale necessarie
per l’esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per
l’assunzione delle connesse responsabilita’.
2. Il corso puo’ prevedere moduli di formazione differenziata in relazione
alle specificita’ funzionali dei vari ruoli della Polizia di Stato.
Art. 34.
Esame finale
1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente
nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi
nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
2. La commissione d’esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali
dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario
delle prove d’esame, il termine per la consegna degli stessi.
3. Le prove d’esame formano oggetto di una complessiva valutazione di
merito che si conclude con il giudizio di ´insufficiente profittoª, ´sufficiente
profittoª, ´buon profittoª, ´segnalato profittoª. Il corso si intende
superato con un giudizio non inferiore a ´sufficiente profittoª.
Art. 35.
Graduatoria finale
1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione
del posto in ruolo, la graduatoria finale e’ formata sulla base del giudizio
finale, dando precedenza nell’ordine a coloro che hanno riportato il giudizio
di ´segnalato profittoª, ´buon profitto, ´sufficiente profittoª.
2. A parita’ di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato
nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai
fini dell’ammissione al corso.
Titolo IV
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Corsi di aggiornamento professionale collegatialla progressione in carriera
Art. 36.
Finalita’ dei corsi
1. I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all’articolo
57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, mirano all’aggiornamento
della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere
giuridico e tecnico-professionale.
2. I corsi di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui
all’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono finalizzati
a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo
e gestionale dei primi dirigenti.
3. I piani di studio di cui al presente articolo possono essere in parte
sviluppati, oltre che mediante applicazioni presso strutture dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso
universita’, organismi di ricerca pubblici e privati, per il perfezionamento
di competenze specialistiche, tecnico-scientifiche e per l’utilizzo di
sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia, anche mediante apposite
convenzioni stipulate in base alla normativa vigente.
Art. 37.
Ammissione e frequenza dei corsi
1. I funzionari ed i primi dirigenti interessati agli scrutini di promozione
debbono aver frequentato, con profitto, i corsi di aggiornamento professionale,
indicati dall’articolo 36, commi 1 e 2, entro la data di maturazione del
requisito di anzianita’ previsto per la partecipazione agli scrutini.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Direzione centrale per le
risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente,
l’elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l’ordine di ruolo,
da ammettere alla frequenza dei corsi.
L’elenco e’ portato a conoscenza degli interessati.
3. I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.
4. Per la validita’ della partecipazione i frequentatori non dovranno
risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30%
delle giornate di attivita’ didattica.
5. I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi
di famiglia non possono partecipare ai corsi ovvero, per gli stessi motivi,
superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi alla frequenza
di uno dei corsi successivi.
Art. 38.
Valutazione del profitto
1. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 57, comma 3, del decreto
legislativo, la frequenza con profitto dei corsi e’ accertata mediante
un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte durante
il corso.
2. La valutazione si conclude con il giudizio di ´insufficiente profittoª,
´sufficiente profittoª, ´buon profittoª, ´segnalato profittoª. I corsi
si intendono superati con un giudizio non inferiore a ´sufficiente profittoª.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 dicembre 2003
Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 225
Allegato A
art. 3, comma 3 (Piani di studio)
(Altalex, 19 marzo 2004)