MINISTERO
DEI TRASPORTI IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, come modificato
dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, «Attuazione della direttiva
del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri
titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.»; Decreta: Art. 1. 1. I
quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478,
sono identificati come specificato nell’elenco generale contenuto negli allegati al presente decreto, che costituiscono parte integrante dello stesso. 2. I quesiti e i tipi di esercitazione per le
prove di esame sono pubblicati sul sito internet del Ministero dei trasporti nella versione
corrente. Art. 2. 1. Al fine di agevolare il corretto svolgimento
delle prove di esame e della loro
valutazione da parte della competente commissione esaminatrice, ogni quesito ed
ogni esercitazione è identificato in modo univoco con un codice di 6 caratteri
alfanumerici. Ai tre caratteri alfabetici, identificativi di ciascuna tipologia omogenea di quesiti ed
esercitazioni, secondo i criteri indicati nei commi successivi, segue un numero
progressivo di tre cifre. 2. I quesiti e le esercitazioni sono identificati da una prima lettera
che individua le tre aree in cui sono suddivisi: 3.
Alla lettera indicata al precedente comma seguono: A.
Elementi di diritto civile; 4.
Alle due lettere, apposte secondo quanto indicato ai commi 2 e 3 del presente
articolo, segue la lettera: Art. 3. 1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395/2000, sono
definite le seguenti tipologie d’esame: Art. 4. 1. I 60 quesiti per la prova scritta di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 395/2000, sono ripartiti, tra le varie materie elencate all’allegato I del medesimo decreto legislativo, come segue: 2. La commissione predispone, per ciascuna tipologia d’esame, le schede contenenti 60 quesiti, diverse tra loro, in numero superiore od almeno pari ai candidati ammessi a sostenere quella tipologia di esame. 3. Le
schede contenenti i quesiti, numerate progressivamente, devono essere predisposte in forma anonima e vanno consegnate ai candidati in modo casuale. 4. I
quesiti, contenuti nelle schede, potranno essere somministrati variando l’ordine
delle risposte, rispetto a quanto pubblicato con il presente decreto. Art. 5. 1. La prova di esame, prevista all’art. 3, comma 1, punto a) del presente decreto, che abilita alla direzione dell’attività di trasporto su strada in ambito nazionale ed internazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, di cui
almeno 20 relativi all’ambito internazionale, ripartiti come indicato all’art. 4, comma 1, del presente decreto, sia una esercitazione da estrarre dall’elenco comprendente quelli relativi ad entrambi gli ambiti, nazionale ed
internazionale. 2. La prova d’esame, di cui all’art. 3, comma 1, punto b) del presente decreto, che abilita alla direzione dell’attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, ripartiti come indicato all’art. 4, comma 1, del presente decreto, sia un’esercitazione da estrarre esclusivamente dall’elenco di quelli relativi all’ambito nazionale. 3. La prova integrativa d’esame, prevista all’art. 3, comma 1, punto c) del presente decreto, che abilita alla direzione dell’attività di trasporto in ambito internazionale coloro che
sono già abilitati ad esercitarla in ambito nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui all’art. 4, comma 1 del presente decreto, sia
una esercitazione da estrarre esclusivamente dall’elenco di quelli relativi
all’ambito internazionale. 4. La prova d’esame di controllo prevista all’art. 3, comma 1, punto
d) del presente decreto, cui possono accedere direttamente coloro che hanno maturato cinque anni di esperienza a livello direzionale in impresa di autotrasporto, e per le imprese di autotrasporto di cose anche se iscritte all’albo ai sensi dell’art. 1
del decreto ministeriale n. 198/1991, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti sia le esercitazioni seguendo le medesime modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, a seconda dell’esperienza che il candidato intende far valere e dell’eventuale abilitazione relativa all’ambito nazionale da
esso già posseduta. Art. 6. 1. Il
punteggio minimo sufficiente per superare la prova d’esame è di sessanta punti, come indicato nel comma 3
dell’art. 8 del decreto legislativo n. 395/2000, sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni: si siano ottenuti almeno trenta punti nella risoluzione 2. Per
ottenere i 30 punti ai quesiti, il candidato deve rispondere esattamente ad
almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo i casi della prova integrativa d’esame e della corrispondente
prova di controllo, previste all’art. 3, comma 1, punti c) e d) del
presente decreto, nel quale invece il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei
quesiti a prescindere dalla materia. 3. Per ottenere i 20 punti all’esercitazione, il
candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto 3
problematiche su 4, mentre almeno 2 problematiche su 4 devono essere affrontate correttamente per ottenere i 16 punti previsti per l’esame di controllo dall’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n.
395/2000. Art. 7. 1. La Direzione generale dell’autotrasporto di persone e cose è incaricata di provvedere
ad una verifica, almeno annuale, dell’elenco generale dei quesiti e dei tipi di
esercitazione di cui al precedente art. 1, in relazione alle modifiche normative intervenute nelle materie che formano oggetto dei medesimi quesiti e tipi di esercitazione. Art. 8. 1. Dal 30 marzo 2008 la Direzione generale APC del Ministero dei trasporti autorizzerà l’avvio di nuovi corsi esclusivamente se basati su programmi relativi
ai nuovi quesiti e tipi approvati con il presente decreto. 2. Dal 1° agosto 2008 le
Commissioni applicano, ai nuovi candidati che hanno frequentato corsi
autorizzati dopo il 30 marzo 2008 o che producano domanda d’esame dalla stessa data, i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle
prove d’esame. 3. Coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima del 30 marzo 2008 o coloro che, senza partecipare ad alcun corso hanno presentato domanda d’esame prima del 1° agosto 2008 hanno diritto di sostenere le prove con i quesiti ed i tipi di esercitazione già in vigore prima del 30 marzo 2008. 4. Dal 1° agosto 2009 è abrogato il decreto n. 162 del 25 marzo 2004. Roma, 14 gennaio 2008 Il capo dipartimento: Fumero |
|
© asaps.it |