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archivio Asaps (ASAPS), 20 febbraio 2008 – In arrivo il filtro anti-particolato
per le auto già in circolazione. Il Consiglio di Stato, infatti, ha espresso
parere favorevole sullo schema di decreto con le disposizioni per
l’omologazione e l’installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa
di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motori ad accensione spontanea,
appartenenti alle categorie M1 ed N. Il provvedimento, che si compone di dieci
articoli, definisce le procedure per l’omologazione e l’installazione di
dispositivi, per l’abbattimento dell’’inquinante atmosferico derivante da
processi di combustione (particolato primario) o da reazioni chimiche di
particolari composti gassosi (particolato secondario). Con il termine PTS
(Polveri Totali Sospese) viene indicato il particolato totale, mentre con il
termine PM10 (più conosciuto come polveri sottili) si indica la frazione di
particolato con diametro aerodinamico inferiore a 10 æm. Quest’ultima è la
parte più dannosa per l’uomo, in quanto è in grado di penetrare fino agli alveoli
polmonari. Le norme sono state mutuate dal quadro normativo di riferimento, di origine comunitaria, vigente in materia di autoveicoli. L’art. 1 del provvedimento stabilisce che i sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli dotati di motori ad accensione spontanea, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione, siano omologati in conformità alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 70/220/CEE e successive modifiche e integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE. L’art. 2 identifica le fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli, il tipo di autoveicoli, l’autoveicolo rappresentativo e il costruttore; il 3 definisce le procedure previste per l’omologazione dei sistemi, le cui caratteristiche generali sono specificate all’art.4. Il 5 stabilisce l’inquadramento del tipo di autoveicoli nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato; l’art. 6 dispone le prescrizioni per l’installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione. L’art. 7 stabilisce la procedura per l’aggiornamento della carta di circolazione dell’autoveicolo e l’8 fissa le prescrizioni per il costruttore del sistema riguardanti il marchio di omologazione, le indicazioni per l’installazione e le informazioni di uso e manutenzione destinate all’utilizzatore. I due successivi articoli prevedono il controllo e la verifica della conformità della produzione degli impianti di produzione e riconoscono i sistemi omologati in altri Stati membri della Ue o della Turchia, o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo. (ASAPS) |
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