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Coraggio - archivio Asaps
Milano - Le indicazioni dei limiti di
velocità riportati dal Codice della strada sono teoriche. Nel senso che, come
appunto prescrivono le norme, quelle da perseguire sono le velocità accertate
riportate nella tabella Asaps dalle quali va detratta la
tolleranza del 5%, e in ogni caso con una detrazione non inferiore a 5 km/h.
«La nostra tabella - dice Giordano
Biserni, presidente dell’Asaps, il sodalizio degli agenti della Stradale - non
vuole essere istigazione a pigiare sull’acceleratore bensì un contributo alla
chiarezza. Troppe volte un automobilista riceve un verbale in cui è indicata
una velocità di 2 km superiore al lecito: per cui se si viene sanzionati a 132
orari significa che la velocità reale accertata era di 140 orari alla quale va
sottratto, appunto, il 5 per cento. Devo concludere che il tutor, che rileva
una media velocistica su 15 km in autostrada, sta dando risultati estremamente
positivi per quel che riguarda la sicurezza». Per meglio comprendere come funziona il
sistema autovelox-verbale facciamo un paio di esempi.
Esempio 1: strada ordinaria, limite km/h 50: velocità rilevata
dall’organo accertatore, km/h. 55 - 5% (km/h 2,75, arrotondati a km/h 5)= 50
km/h. (velocità uguale al limite massimo imposto: nessuna violazione)
Esempio
2: autostrada, limite 130 km/h: velocità rilevata dall’organo accertatore,
km/h 136 - 5% (km/h 6,8)= km/h 129,20 (velocità inferiore al limite massimo
stabilito - nessuna sanzione).
E’ bene
ricordare anche che quando un automobilista incorre nella sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida per il periodo indicato in tabella,
consegue anche il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella
fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi
successivi alla restituzione della patente di guida. La violazione di una delle
disposizioni di cui ai commi su indicati, commessa dopo le ore 20 e prima delle
ore 7, determina l’applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa
aggiuntiva di 200 euro. Se poi il titolare di patente commette un’ulteriore
violazione nel corso del biennio, la sospensione della patente va da 8 a 18
mesi. Dal 1° ottobre 2003 per le violazioni commesse entro i primi 3 anni dal
rilascio della patente di guida, a chi non sia già in possesso di altra patente
di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella sono raddoppiati.
Infine se il titolare di patente incorre in una ulteriore violazione nel corso
di un biennio, la sanzione accessoria è la revoca della patente. Nella tabella,
infine, è indicato anche il limite dei 150 orari previsto dalla legge in
particolari autostrade: sino ad oggi, però, non è stato adottato da nessun
gestore autostradale.
di
Nestore Morosini da Corriere.it
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