Con
decreto 11 febbraio 2004 il Ministro della Giustizia ha approvato le
regole per la consultazione diretta del casellario giudiziale da parte
dell’autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche
e dei gestori di pubblici servizi, attuando così in via transitoria
l’art. 39 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.
(Altalex, 19 febbraio 2004)
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 febbraio 2004
Attuazione parziale e transitoria dell’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale.
(G.U. n. 37 del 14-2-2004)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
Visto il decreto dirigenziale 1° aprile 2003 - pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile 2003 - riferito
all’art. 46 del citato testo unico;
Visto quanto in esso disposto al punto f) relativamente alla possibilita’
di produrre la certificazione prevista dall’art. 39 t.u. subordinata
all’operativita’ del sistema di interconnessione con le amministrazioni
pubbliche e con i gestori di pubblici servizi;
Visto che un primo stadio di interconnessione e’ stato conseguito con
la realizzazione della procedura CDS AP;
Visto che tale procedura ha consentito una modalita’ di consultazione
diretta del sistema in materia di casellario giudiziale da parte delle
amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi tramite
l’intermediazione dell’ufficio centrale e degli uffici locali del casellario;
Visto che a detta modalita’ possono fare ricorso le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi allorquando, per l’espletamento
delle loro funzioni, abbiano necessita’ di acquisire conoscenza, oltre
che delle iscrizioni menzionabili nel certificato rilasciato ai sensi
dell’art. 28 t.u. in relazione all’art. 24 t.u., anche di quelle la
cui menzionabilita’ e’ esclusa dal comma 1 di quest’ultimo articolo;
Considerato che il sistema informativo e i programmi informatici del
casellario giudiziale, sia per la configurazione che attualmente li
caratterizzano, sia per l’assenza di interconnessione diretta con le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono soddisfare
le esigenze di detti soggetti in ordine alla conoscibilita’ di iscrizioni
escluse dal citato art. 24, comma 1 t.u., solo mediante il rilascio
di una certificazione contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema
al nome di una determinata persona;
Visto che la procedura CDS AP consente detto tipo di certificazione;
Considerato che il ricorso a detta procedura ha carattere transitorio
in attesa che si acquisiscano strumenti tecnici e programmi informatici
che consentano di configurare il sistema in conformita’ a quanto prescritto
dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e che si
realizzino stadi di avanzamento delle strutture telematiche per l’accesso
diretto allo stesso;
Considerato che va comunque garantito il rispetto dei principi contenuti
negli articoli 21, 22 e 27 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Dispone:
Art. 1.
1. A) la prosecuzione della modalita’ di consultazione del sistema informativo
del casellario giudiziale, attivata con la procedura denominata CDS
AP, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici
servizi che ne facciano richiesta per l’espletamento delle loro funzioni.
La consultazione avviene attraverso il rilascio del certificato generale
del casellario giudiziale, contenente la totalita’ delle iscrizioni
riguardanti una determinata persona.
I soggetti interessati possono acquisire il certificato solo previa
richiesta scritta, formulata secondo il modello allegato al presente
decreto e presentata all’ufficio locale del casellario giudiziale o
a questo fatta pervenire.
La richiesta deve contenere l’indicazione che essa si riferisce al rilascio
del certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.
39 t.u. e la specificazione della concreta finalita’ che il soggetto
intende conseguire, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni ad
esso attribuite, per effetto di norme che regolamentano uno specifico
procedimento amministrativo e per le finalita’ di rilevante interesse
pubblico previste dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
L’ufficio locale del casellario cura che su ogni richiesta siano apposti
il numero di protocollo e la data di arrivo della stessa nella sede
giudiziaria.
La produzione del certificato e’ condizionata e subordinata all’inserimento
dei dati suddetti, di volta in volta nel S.I.C., che li acquisisce e
li riproduce nell’avvertenza posta in calce alle iscrizioni menzionate
nel certificato.
Il testo dell’avvertenza e’ il seguente: il certificato sopra esteso
viene rilasciato in data odierna, a seguito di richiesta (prot. n. ......
del ...........) della pubblica amministrazione/gestore di pubblico
servizio finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualita’ e
fatti ovvero al controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata
dall’interessato (articoli 43, 46 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Resta fermo il divieto di utilizzare dati personali non indispensabili
allo specifico adempimento previsto nell’ambito del procedimento amministrativo
cui si riferisce la richiesta, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
Data, .............................
Il cancelliere ............................
B) il ricorso - per le richieste di consultazione concernenti categorie
o gruppi di persone numerosi - alla procedura di certificazione massiva
informatizzata «file to file», che prevede l’invio telematico
dei dati della richiesta da parte dell’ufficio locale, al quale e’ stata
presentata o e’ pervenuta su supporto informatico all’ufficio centrale
del casellario.
Quest’ultimo elabora le informazioni e ritrasmette le risultanze del
sistema all’ufficio locale, che procede alla stampa e alla sottoscrizione
dei certificati per le persone a carico delle quali risultino iscrizioni
di provvedimenti, ovvero alla stampa e sottoscrizione dell’elenco delle
persone per le quali «nulla» risulta nel casellario giudiziale.
Anche per detta procedura devono essere osservate le modalita’ indicate
alla lettera A) per l’inserimento dei dati nel S.I.C. e per la produzione
dei certificati.
Art. 2.
1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2004
Il direttore generale della giustizia penale
Iannini
Il direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
Rolleri
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