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Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Termine - Indicazione di termine superiore a quello di legge - Effetti...

(Cass. Civ., Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22478)
Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Termine - Indicazione di termine supe­riore a quello di legge - Effetti - Mancato rispetto del termine legale - Conseguenze preclusive - ­Esclusione - Condizioni - Applicazione del prin­cipio all’opposizione avverso cartella esattoriale nei casi di mancata notifica del verbale di accertamento di sanzioni amministrative per violazio­ne del codice della strada.

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzio­ne irrogativa di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 per proporre ricorso in opposizione non determina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente propo­sto, qualora sia errata l’indicazione, nell’atto am­ministrativo, del termine d’impugnazione entro il quale proporre ricorso, purché il termine più ampio indicato nel verbale di accertamento notificato sia stato rispettato, atteso che il vizio contenuto nell’atto integra non la nullità bensì una mera ir­regolarità del provvedimento, che impedisce il ve­rificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell’interessato, del ter­mine di cui alla disposizione citata. Tale principio, in considerazione della valenza di carattere gene­rale della norma di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è destinato ad operare anche nel caso in cui l’opposizione di cui all’articolo 22 della legge n. 689 del 1981 venga proposta avverso una cartella esattoriale per riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, nei casi in cui sia mancata la notifica del verbale di accertamento, es­sendo questo rimedio concesso all’interessato per recuperare le difese che non ha potuto far valere avverso il provvedimento sanzionatorio in difetto di notifica dello stesso.


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Giovedì, 21 Febbraio 2008
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