Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione -
Opposizione - Termine - Indicazione di termine superiore a quello di legge -
Effetti - Mancato rispetto del termine legale - Conseguenze preclusive - Esclusione
- Condizioni - Applicazione del principio all’opposizione avverso cartella
esattoriale nei casi di mancata notifica del verbale di accertamento di
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
irrogativa di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, il
mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 per proporre ricorso in opposizione non determina la decadenza dalla
opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, qualora
sia errata l’indicazione, nell’atto amministrativo, del termine d’impugnazione
entro il quale proporre ricorso, purché il termine più ampio indicato nel
verbale di accertamento notificato sia stato rispettato, atteso che il vizio
contenuto nell’atto integra non la nullità bensì una mera irregolarità del
provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a
seguito del mancato rispetto, da parte dell’interessato, del termine di cui
alla disposizione citata. Tale principio, in considerazione della valenza di
carattere generale della norma di cui all’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è destinato ad operare
anche nel caso in cui l’opposizione di cui all’articolo 22 della legge n. 689
del 1981 venga proposta avverso una cartella
esattoriale per riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
per violazioni al codice della strada, nei casi in cui sia mancata la notifica
del verbale di accertamento, essendo questo rimedio concesso all’interessato
per recuperare le difese che non ha potuto far valere avverso il provvedimento
sanzionatorio in difetto di notifica dello stesso. |
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