La trascrizione della vendita di autoveicolo nel
pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di
efficacia del contratto, in cui l’effetto traslativo della proprietà si
verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese
contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal
medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico
hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di
prova, anche nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa
di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione
stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere
proprietario della autovettura. |
|
|
© asaps.it |