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Articoli 21/02/2008

Multa fuori dal centro abitato: è competente anche la Polizia Municipale


Foto Coraggio

Multa fuori dal centro abitato, sulla strada statale? Il vigile può farla ed il trasgressore non può chiederne l’annullamento per carenza di competenza amministrativa. Il caso, risolto dalla Cassazione con la sentenza 15 marzo 2001, n. 3761, per certi versi fa scuola e soprattutto tranquillizza quelle amministrazioni che attraverso l’autovelox tesaurizzano gli eccessi di velocità sulle vie di grande comunicazione a vantaggio delle casse locali. Qualcuno parla di odioso pedaggio, ma non si può trascurare il dato, di valenza etica, che al di là di tutto ogni introito è conseguenza di una violazione. Comunque, a sollevare il caso fu uno sfortunato conducente il quale, percorrendo una strada che attraversa San Ferdinando di Puglia, si vide recapitare un verbale per eccesso di velocità, non dalla polizia stradale e nemmeno dai carabinieri, ma dalla polizia municipale della cittadina del foggiano. La prima conseguenza è la destinazione dell’ “obolo” alle cassa del Comune piuttosto che a quelle dello Stato, ma quel che al trasgressore era apparso più grave riguardava la presenza dei vigili che piuttosto di presidiare l’abitato si erano per così dire dati alla pesca in acque non territoriali, cioè sulla strada statale. Denunciando la violazione dell’art. 11 del codice stradale, l’automobilista aveva portato l’ingiunzione di pagamento del Prefetto di Foggia davanti al giudice. La norma detta le regole della competenza ed espressamente sancisce: “ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’Interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati”. Quindi, secondo il ricorrente, la competenza della polizia locale è residuale poiché integra quella generale del Ministero e limitatamente ai centri abitati. Il sillogismo quindi, sempre a detta del trasgressore, è semplice: se la polizia locale può intervenire sui centri abitati fuori dai quali la competenza è attribuita ad autorità dello stato, la sua multa accertata sulla statale e lontano dalle case non poteva essere redatta dai vigili urbani. Con questo ragionamento, peraltro, aveva convinto il giudice che con piena soddisfazione del ricorrente aveva rimandato l’ingiunzione alla prefettura con un bel timbro: “annullato”. Caso strano, a difendere le ragioni del Municipio e delle sue casse, nella questione di specie, ci ha pensato lo Stato che, attraverso la Prefettura di Foggia, ha presentato ricorso per cassazione. Secondo l’autorità prefettizia, i vigili non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per uscire dall’abitato e svolgere servizi di polizia stradale. La questione ruota intorno all’interpretazione di due norme, cioè gli artt. 11 e 12 del D.lgs. 285/1992. Il primo è intitolato ai servizi di polizia stradale, il secondo all’espletamento dei servizi medesimi. Tra le due norme è facile la confusione, ma l’art. 11 si riferisce alle attribuzioni degli enti, il 12 alla competenza degli organi di polizia. Quindi, quando si parla di attribuzione dei Comuni, si intende far riferimento alla competenza in ordine alla pianificazione, alla programmazione e tutto ciò che attiene alla progettualità in materia. Altro è il campo dell’espletamento dei servizi che l’art. 12, comma 1, lettera e), affida ai Corpi e servizi di polizia municipale nell’ambito del territorio di competenza. Ed in queste poche locuzioni sta la soluzione: il territorio di competenza della polizia municipale è circoscritto nei confini comunali e comprende tanto il centro urbano quanto la rete stradale esterna ad esso. Quindi i vigili possono fare la multa sulle strade e superstrade che solcano il territorio comunale. Un brutto colpo per l’automobilista, un ottimo colpo per le Amministrazioni locali ed i propri bilanci. Altro discorso invece, vale per la prassi di alcuni Comuni di prestarsi i Vigili, fuori servizio, per i servizi di competenza. Spesso, in occasione di sagre o fiere con grande afflusso di pubblico, Amministrazioni Comunali limitrofe prestano i vigili che volontariamente si offrono per il “doppio lavoro”. Dello stesso beneficio fruiscono i Comuni turistici che chiamano a lavorare, nel periodo di maggiore afflusso, vigili messi in ferie nella propria Amministrazione, la quale peraltro favorevolmente autorizza. Certo, se le Amministrazioni stipulano un accordo tra loro, nel rispetto delle modalità previste dal contratto di lavoro (art. 14 CCNL 22.1.2004), possono anche prestarsi il personale. Tuttavia con la circolare 15700/6 del 27 giugno 2007, il Ministero dell’Interno ha escluso questa possibilità per gli appartenenti alla Polizia Municipale. Occorre rammentare - dice il Ministero - che il particolare profilo professionale che rivestono i dipendenti con la qualifica di vigili urbani fa sì che gli stessi possano svolgere legittimamente le loro funzioni solo nell’ambito del territorio di competenza del Comune di appartenenza o, nel caso di svolgimento associato delle predette funzioni, nell’ambito dei comuni che ne fanno parte, così come previsto dall’art. 3 della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale n. 65/1986. Quindi, al di fuori dei servizi di missione autorizzati solo ai fini di rappresentanza e di collegamento, ovvero per soccorso in caso di calamità o per particolari occasioni stagionali o eccezionali (art. 4, legge 65/1986), resta esclusa qualsiasi altra modalità di incarico, che qualora conferito comporterebbe la nullità degli atti assunti. Tradotto, solo il vigile in servizio di missione (e non in ferie e fuori dall’orario di servizio) può svolgere legittimamente il suo compito in altri territori comunali.

* Funzionario della Polizia di Stato e Docente di Politiche della Sicurezza Presso l’Università di Bologna

Da Il Centauro n.118


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di Ugo Terracciano

Giovedì, 21 Febbraio 2008
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