"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da
fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona
offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita
in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con
l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del
concreto danno effettivamente
prodottosi".
E’ il principio ricavabile dalla lettura di una recente sentenza della Corte di
Cassazione (Sent. n. 2106/2008) con la quale gli "ermellini" si sono
espressi sulla vicenda di un soggetto vittima di un incidente stradale e morto
per cause naturali a cinque anni di distanza dal sinistro.
Con l’occasione la Corte ha quindi precisato che "l’ammontare del danno
biologico che gli eredi del defunto richiedono va calcolato non con riferimento
alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per
quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d’animo è più
intenso rispetto ai periodi successivi".
di Silvia Vagnoni da studiocataldi.it
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