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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 20 novembre 2003, n. 374

Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

CASSETTO: LEGGI/DECRETI FILE:WEB/0001

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(GU n. 10 del 14-1-2004)

testo in vigore dal: 29-1-2004

DECRETO 20 novembre 2003, n. 374

 

Regolamento  recante  disciplina  delle modalità per il rilascio, la
revoca  ed  il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova
dei  veicoli,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
  Vista  la  legge 24 novembre 2000, n. 340, che delega il Governo ad
emanare,  fra  gli altri, apposito regolamento per la semplificazione
del procedimento amministrativo indicato nell’allegato A, n. 6, della
medesima legge;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001,
n. 474, recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il
«Regolamento  di  semplificazione  del procedimento di autorizzazione
alla circolazione di prova dei veicoli»;
  Visto,  in  particolare,  l’articolo 1, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, il quale prevede che
le   modalità   per   il   rilascio,   la   revoca   ed  il  rinnovo
dell’autorizzazione  alla  circolazione  di  prova sono stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per
gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 15 luglio 2002;
  Ritenuto  di  non potere condividere il citato parere del Consiglio
di  Stato,  con  riferimento  a:  l’articolo  1,  comma  4, in quanto
costituirebbe  una  distonia  del  sistema,  così come delineato dal
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 474 del 2001,
prevedere,   per   il  caso  della  revoca  dell’autorizzazione,  una
disciplina  inerente  alle  sorti  della targa di prova differente da
quella prevista per i casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o
deterioramento  dell’autorizzazione  medesima; l’articolo 2, comma 2,
lettera  a),  in  quanto  il  termine «prenotamotorizzazione» risulta
presente nell’ordinamento, ed in particolare all’articolo 4, comma 2,
lettera  a)  del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000,  n.  358,  con  lo stesso significato che gli è attribuito nel
citato  articolo  2,  comma  2, lettera a); l’articolo 2, comma 5, in
quanto  il  sistema  non  prevede  una  stampa di documenti presso il
centro  elaborazione  dati  della  motorizzazione  ed  una successiva
trasmissione  cartacea  degli stessi, bensì una mera trasmissione di
dati  per  via  telematica  che  consente, ai soggetti che esercitano
l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
di  stampare  i  documenti  in  questione  direttamente attraverso le
stampanti installate presso le loro rispettive sedi;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell’articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 1924UL del 10 aprile 2003);
 
                             A d o t t a
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
  1.  Per  ottenere  l’autorizzazione  alla  circolazione di prova, i
soggetti  di  cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  novembre  2001,  n. 474, di seguito denominato
regolamento,  presentano apposita istanza all’ufficio provinciale del
Dipartimento  dei  trasporti  terrestri e per i sistemi informativi e
statistici,   di   seguito   denominato   ufficio  provinciale  della
motorizzazione,  ovvero ad uno dei soggetti esercenti, ai sensi della
legge  8  agosto  1991,  n.  264,  l’attività  di  consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati imprese di
consulenza  automobilistica,  che  abbiano ottenuto l’abilitazione di
cui all’articolo 2.
  2.  Con  circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i
sistemi   informativi   e   statistici,   Direzione   generale  della
motorizzazione   e   della  sicurezza  del  trasporto  terrestre,  è
stabilita  la documentazione che gli interessati allegano all’istanza
per dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1,
comma  1,  del  regolamento.  Con la medesima circolare sono altresì
stabilite  le  istruzioni  operative  per  la gestione informatizzata
delle   procedure   di   rilascio,  di  revoca  e  di  rinnovo  della
autorizzazione  alla  circolazione  di  prova,  nonché quelle per la
produzione  e la consegna dei documenti e delle targhe da parte delle
imprese di consulenza automobilistica.
  3.  Scaduto  il periodo di validità, fissato in un anno dalla data
di primo rilascio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del regolamento,
l’autorizzazione  è  rinnovata,  previa  verifica  della persistenza
delle  condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, del regolamento,
con le medesime modalità descritte al comma 1 del presente articolo.
  4.  La  revoca  dell’autorizzazione  alla  circolazione di prova è
disposta  dall’ufficio  provinciale della motorizzazione, nel caso in
cui   venga   meno   una   delle   condizioni   in  base  alle  quali
l’autorizzazione  stessa è stata rilasciata. A seguito della revoca,
l’interessato  restituisce  l’autorizzazione  al  competente  ufficio
provinciale  della  motorizzazione  e, contestualmente, provvede alla
distruzione della relativa targa di prova.
 
 
                               Art. 2.
  1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere
le  attività  relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni
alla  circolazione  di prova e quelle relative alla produzione e alla
distribuzione  delle  targhe  di  prova,  presentano apposita domanda
all’ufficio   provinciale   della   motorizzazione   nel  cui  ambito
territoriale hanno la propria sede.
  2. L’ufficio provinciale della motorizzazione accoglie la domanda e
consente  il  collegamento  con  il  centro  elaborazione  dati della
motorizzazione  per l’utilizzazione delle procedure informatiche allo
scopo  predisposte  e  assegna  un  quantitativo  di moduli in bianco
sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell’impresa richiedente,
dopo aver verificato che quest’ultima:
    a)   è  abilitata  alla  procedura  di  prenotazione  telematica
denominata  «prenotamotorizzazione» alla data della domanda di cui al
comma 1;
    b)  usufruisce  di  un  collegamento  telematico  con  il  centro
elaborazione   dati   della  motorizzazione  privo  di  concentratori
intermedi;
    c)  è dotata di idonea stampante e di apparecchiatura omologata,
ai  sensi  dell’articolo  2,  comma 2, del regolamento, per la stampa
delle targhe di prova.
  3.  L’impresa  di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del
comma  2  espone,  all’esterno  dei locali dove ha la sede, l’insegna
allegata al presente decreto.
  4.  Alla  ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di
cui all’articolo 1, l’impresa di consulenza automobilistica abilitata
accerta  l’identità  del  richiedente ed acquisisce la fotocopia del
documento  di  identità  dello  stesso,  verifica  l’idoneità  e la
completezza  della domanda e della documentazione di cui all’articolo
1,  comma 2, l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti
e  trasmette  telematicamente  le  informazioni  necessarie al centro
elaborazione  dati  della motorizzazione. Il centro elaborazione dati
della  motorizzazione,  effettuati  i  controlli  e gli aggiornamenti
d’archivio, autorizza l’impresa richiedente a stampare immediatamente
il   documento   richiesto.   Stampato  il  documento,  l’impresa  di
consulenza  automobilistica  produce  la  relativa targa di prova con
l’apparecchiatura   omologata   di   cui   è   dotata   e   consegna
immediatamente documento e targa al richiedente.
  5.  Entro  le  ore  venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di
consulenza  chiede  al centro elaborazione dati della motorizzazione,
utilizzando le apposite procedure informatiche, di ricevere il flusso
di stampa contenente l’elenco dei documenti emessi nella giornata. Il
centro  elaborazione  dati  della  motorizzazione provvede ad inviare
copia    del    suddetto   elenco   all’ufficio   provinciale   della
motorizzazione competente per territorio.
  6.  Entro  la  fine  dell’orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo, l’impresa di consulenza consegna al competente
ufficio  provinciale  della  motorizzazione  l’elenco  dei  documenti
emessi  corredato  dalle  istanze  presentate  dagli  utenti  e dalla
relativa  documentazione,  ivi compresa la fotocopia del documento di
identità   del   richiedente.   L’ufficio   controlla  che  l’elenco
corrisponda  alla  propria  copia  e, verificata la regolarità delle
istanze  e  della  documentazione,  provvede  a  protocollarle  e  ad
archiviarle.
  7.  In  caso  di  accertata  irregolarità  della  domanda  o della
documentazione,  o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre
il   termine   di   cui  al  comma  6,  l’ufficio  provinciale  della
motorizzazione  respinge  la richiesta e la documentazione e cancella
il  documento  irregolarmente emesso dall’archivio elettronico. Entro
l’orario  di  apertura  al pubblico del giorno lavorativo successivo,
l’impresa  di  consulenza  restituisce  il  documento  irregolarmente
emesso all’ufficio provinciale della motorizzazione che provvede alla
sua   distruzione.   A  tal  fine,  l’utente  interessato  riconsegna
all’impresa  di  consulenza, su richiesta scritta di quest’ultima, il
documento  irregolarmente  emesso.  Ove  la  restituzione all’ufficio
provinciale   della   motorizzazione   non  avvenga  nei  tre  giorni
lavorativi  successivi  all’accertata  irregolarità  del  documento,
l’ufficio    provinciale   medesimo   sospende   l’operatività   del
collegamento   telematico  con  il  centro  elaborazione  dati  della
motorizzazione  fino  alla  restituzione del documento irregolarmente
emesso e segnala l’accaduto alle competenti autorità pubbliche per i
conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per
il ritiro del documento.
  8.  Durante  il periodo di sospensione del collegamento telematico,
l’impresa  di  consulenza automobilistica non espone, all’esterno dei
locali dove ha la sede, l’insegna di cui al comma 3.
  9.   L’ufficio   provinciale   della   motorizzazione  provvede  ad
effettuare   le   verifiche  necessarie  per  accertare  la  corretta
applicazione  delle  procedure  previste dal presente articolo, anche
mediante  ispezioni  presso  le imprese di consulenza automobilistica
abilitate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Roma, 20 novembre 2003
 
                                                 Il Ministro: Lunardi
Sabato, 17 Gennaio 2004
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