MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (GU n. 10 del 14-1-2004) testo in vigore dal: 29-1-2004 |
DECRETO 20 novembre 2003, n. 374
Regolamento recante disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, che delega il Governo ad emanare, fra gli altri, apposito regolamento per la semplificazione del procedimento amministrativo indicato nell’allegato A, n. 6, della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, recante, in attuazione della citata legge n. 340 del 2000, il «Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli»; Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, il quale prevede che le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 15 luglio 2002; Ritenuto di non potere condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento a: l’articolo 1, comma 4, in quanto costituirebbe una distonia del sistema, così come delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, prevedere, per il caso della revoca dell’autorizzazione, una disciplina inerente alle sorti della targa di prova differente da quella prevista per i casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’autorizzazione medesima; l’articolo 2, comma 2, lettera a), in quanto il termine «prenotamotorizzazione» risulta presente nell’ordinamento, ed in particolare all’articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con lo stesso significato che gli è attribuito nel citato articolo 2, comma 2, lettera a); l’articolo 2, comma 5, in quanto il sistema non prevede una stampa di documenti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione ed una successiva trasmissione cartacea degli stessi, bensì una mera trasmissione di dati per via telematica che consente, ai soggetti che esercitano l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di stampare i documenti in questione direttamente attraverso le stampanti installate presso le loro rispettive sedi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1924UL del 10 aprile 2003); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per ottenere l’autorizzazione alla circolazione di prova, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, di seguito denominato regolamento, presentano apposita istanza all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, di seguito denominato ufficio provinciale della motorizzazione, ovvero ad uno dei soggetti esercenti, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di seguito denominati imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto l’abilitazione di cui all’articolo 2. 2. Con circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, è stabilita la documentazione che gli interessati allegano all’istanza per dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, del regolamento. Con la medesima circolare sono altresì stabilite le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure di rilascio, di revoca e di rinnovo della autorizzazione alla circolazione di prova, nonché quelle per la produzione e la consegna dei documenti e delle targhe da parte delle imprese di consulenza automobilistica. 3. Scaduto il periodo di validità, fissato in un anno dalla data di primo rilascio ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del regolamento, l’autorizzazione è rinnovata, previa verifica della persistenza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, del regolamento, con le medesime modalità descritte al comma 1 del presente articolo. 4. La revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova è disposta dall’ufficio provinciale della motorizzazione, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali l’autorizzazione stessa è stata rilasciata. A seguito della revoca, l’interessato restituisce l’autorizzazione al competente ufficio provinciale della motorizzazione e, contestualmente, provvede alla distruzione della relativa targa di prova. Art. 2. 1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova, presentano apposita domanda all’ufficio provinciale della motorizzazione nel cui ambito territoriale hanno la propria sede. 2. L’ufficio provinciale della motorizzazione accoglie la domanda e consente il collegamento con il centro elaborazione dati della motorizzazione per l’utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte e assegna un quantitativo di moduli in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell’impresa richiedente, dopo aver verificato che quest’ultima: a) è abilitata alla procedura di prenotazione telematica denominata «prenotamotorizzazione» alla data della domanda di cui al comma 1; b) usufruisce di un collegamento telematico con il centro elaborazione dati della motorizzazione privo di concentratori intermedi; c) è dotata di idonea stampante e di apparecchiatura omologata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del regolamento, per la stampa delle targhe di prova. 3. L’impresa di consulenza automobilistica abilitata ai sensi del comma 2 espone, all’esterno dei locali dove ha la sede, l’insegna allegata al presente decreto. 4. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui all’articolo 1, l’impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l’identità del richiedente ed acquisisce la fotocopia del documento di identità dello stesso, verifica l’idoneità e la completezza della domanda e della documentazione di cui all’articolo 1, comma 2, l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al centro elaborazione dati della motorizzazione. Il centro elaborazione dati della motorizzazione, effettuati i controlli e gli aggiornamenti d’archivio, autorizza l’impresa richiedente a stampare immediatamente il documento richiesto. Stampato il documento, l’impresa di consulenza automobilistica produce la relativa targa di prova con l’apparecchiatura omologata di cui è dotata e consegna immediatamente documento e targa al richiedente. 5. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo studio di consulenza chiede al centro elaborazione dati della motorizzazione, utilizzando le apposite procedure informatiche, di ricevere il flusso di stampa contenente l’elenco dei documenti emessi nella giornata. Il centro elaborazione dati della motorizzazione provvede ad inviare copia del suddetto elenco all’ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio. 6. Entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l’impresa di consulenza consegna al competente ufficio provinciale della motorizzazione l’elenco dei documenti emessi corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente. L’ufficio controlla che l’elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle. 7. In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine di cui al comma 6, l’ufficio provinciale della motorizzazione respinge la richiesta e la documentazione e cancella il documento irregolarmente emesso dall’archivio elettronico. Entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l’impresa di consulenza restituisce il documento irregolarmente emesso all’ufficio provinciale della motorizzazione che provvede alla sua distruzione. A tal fine, l’utente interessato riconsegna all’impresa di consulenza, su richiesta scritta di quest’ultima, il documento irregolarmente emesso. Ove la restituzione all’ufficio provinciale della motorizzazione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata irregolarità del documento, l’ufficio provinciale medesimo sospende l’operatività del collegamento telematico con il centro elaborazione dati della motorizzazione fino alla restituzione del documento irregolarmente emesso e segnala l’accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento. 8. Durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, l’impresa di consulenza automobilistica non espone, all’esterno dei locali dove ha la sede, l’insegna di cui al comma 3. 9. L’ufficio provinciale della motorizzazione provvede ad effettuare le verifiche necessarie per accertare la corretta applicazione delle procedure previste dal presente articolo, anche mediante ispezioni presso le imprese di consulenza automobilistica abilitate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2003 Il Ministro: Lunardi |