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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 30 dicembre 2003

Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilita’ che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (GU n. 2 del 3-1-2004)

CASSETTO: LEGGI/DECRETI FILE: WEB/0033

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 2003

Caratteristiche    tecniche    dei   giubbotti   e   delle   bretelle
retro-riflettenti ad alta visibilita’ che devono essere indossati dai
conducenti  dei  veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell’art.
162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(GU n. 2 del 3-1-2004)

 

 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
   Visto l’art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;
  Visto  l’art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono
essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;
  Visto  l’art.  162,  comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  che  stabilisce  che nei casi indicati al comma 1 e’
fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla
strada    senza    avere    indossato   un   giubbotto   o   bretelle
retro-riflettenti  ad  alta  visibilita’  le cui caratteristiche sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento
delle   legislazioni   nazionali   degli  Stati  membri  relative  ai
dispositivi di protezione individuale;
  Visto  il  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione
delle   direttive   93/68/CEE,  93/95/CEE  e  96/58/CEE  relative  ai
dispositivi di protezione individuale;
  Vista  la  norma  di  unificazione  UNI  EN  471:1995 relativa agli
indumenti di segnalazione ad alta visibilita’;
  Ritenuto  di  dover assicurare un appropriato livello di protezione
per gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti
ad  alta  visibilita’  al pari degli altri soggetti professionali che
operano lungo le strade;
  Espletata  la  procedura  d’informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.
317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
 
                               Adotta
 
                        il seguente decreto:
 
                               Art. 1.
  1.1.   I   giubbotti   e  le  bretelle  retro-riflettenti  ad  alta
visibilita’ di cui all’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo
30 aprile  1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del
decreto  legislativo  4 dicembre  1992,  n.  475, di attuazione della
direttiva   89/686/CEE,   come  modificato  dal  decreto  legislativo
2 gennaio  1997,  n.  10,  di  attuazione  delle direttive 93/68/CEE,
93/95/CEE   e   96/58/CEE   relativo  ai  dispositivi  di  protezione
individuale.
  1.2.  Si  presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di
sicurezza  di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come
modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti
e  le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il
suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado
di  presentare,  a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformita’
CE,  l’attestato  di  conformita’,  valutata  mediante l’esame per la
certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato
certifica  che un modello di dispositivo di protezione individuale e’
fabbricato   in   conformita’  alle  relative  norme  nazionali,  che
traspongono le norme armonizzate.
  Per  gli  indumenti  ad  alta  visibilita’  la norma armonizzata di
riferimento  e’  la  norma UNI EN 471, che traspone l’ultima versione
della  norma  armonizzata,  i  cui  riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
  Qualora  il  fabbricante  non  applichi od applichi parzialmente la
norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all’art. 7, commi 6
e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato
dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.
 
 
                               Art. 2.
  2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per
gli  utilizzatori,  i  giubbotti  e  le  bretelle ad alta visibilita’
devono  essere  realizzati  con  materiali conformi alle prescrizioni
fotometriche  applicabili  ai  materiali  di classe 2, definite nella
sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l’ultima
versione  della  norma  armonizzata,  i  cui  riferimenti  sono stati
pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale   dell’Unione   europea,  o
equivalenti.
  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi

 

 

Mercoledì, 31 Dicembre 2003
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