In tema di violazioni alle norme del Codice della strada, con
riferimento al divieto di circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte
al divieto di transito dei veicoli, ai sensi dell’articolo 7, comma primo, lett. a), del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285
(Codice della strada), e con riguardo
ai veicoli al servizio di persone invalide, l’articolo 188 del predetto D.L. vo prescrive che gli enti
proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la
mobilità delle persone invalide con conseguente loro legittimazione ad
usufruirne secondo le relative autorizzazioni rilasciate dal sindaco del
comune di residenza. Entro tali limiti, e soltanto nelle zone loro riservate
come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla
utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato di transitare in
auto nelle zone totalmente vietate alla circolazione stradale perché limitate
ai pedoni. |
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