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Articoli 26/04/2005

Le segnalazione della polizia stradale a tutela della sicurezza della circolazione

 

Le segnalazione della polizia stradale a tutela della sicurezza della circolazione

di Giovanni Fontana(*)

L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

È interessante rispolverare l’art. 12 del nuovo codice della strada, per appurare chi deve espletare i servizi di polizia stradale. Fors’anche per fornire una chiave di lettura diversa da quella consueta, che vede nella specialità "Polizia Stradale" della Polizia di Stato l’organo che in via principale svolge questa funzione. Quasi a far credere che gli altri corpi o servizi (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato) debbano svolgere questo servizio in forma residuale, se non, sussidiaria al primo. Ebbene, questa diversa chiave di lettura, è suggerita anche dalle modificazioni apportate dall’art. 1 del d.L. n. 151 del 2003, all’art. 12, comma 1 del codice stradale. Infatti, anche la Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato, sono autorizzati - più che tenuti -a svolgere tale servizio, ma solo in relazione ai relativi compiti di istituto. Dunque, l’espletamento di questo servizio è richiesto solo durante la traduzione in carcere di detenuti ovvero durante i servizi di vigilanza forestale.

Allora, adesso siamo ancora più convinti, che la specialità "Polizia Stradale" della Polizia di Stato, espleta, in via principale, il servizio di polizia stradale, non già con riferimento agli altri corpi di polizia citati nel comma 1 dell’art. 12 del codice ma, piuttosto, rispetto a tutto il personale della Polizia di Stato.

Ciò detto, vediamo allora quanti e quali sono questi servizi. Lo indica l’art. 11 del più volte citato codice stradale:

a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

Certamente, i servizi indicati nelle lettere che vanno dalla a) alla d) non costituiscono alcuna novità.

Probabilmente, anche il servizio indicato alla lett. e) del precitato articolo non desta particolare "stupore" nel personale della specialità "Polizia Stradale"; ma quanti degli altri soggetti chiamati a espletare servizi di polizia stradale, esplicano in concreto tale servizio?

LA TUTELA E IL CONTROLLO SULL’USO DELLA STRADA

Non a caso, un intero titolo del nuovo codice della strada - il Titolo II, appunto - è dedicato alla costruzione e tutela delle strade. A sua volta, gli oggetti di tutela specifica contenuti in questo titolo, sono la costruzione e la tutela delle strade e della aree pubbliche (Capo I) e l’organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale (Capo II).

Dunque, la polizia stradale, ma tutti coloro che espletano i servizi di polizia stradale, sono tenuti a vigilare sulla strada, al fine di prevenire gli infortuni pubblici, mediante un assiduo controllo delle condizioni e dell’uso che viene fatto delle strade. Attività questa, che si sostanzia nella segnalazione a chi di competenza, rispetto all’esigenza di porre in essere misure volte a ripristinare lo stato dei luoghi: sia evitando quelle condizioni di insidia che derivano dalla mancata o inadeguata manutenzione della sede stradale e che espone la pubblica amministrazione all’obbligo del risarcimento del danno eventualmente prodotto; sia evitando che il privato, abusando della strada - come bene pubblico o di rilevante interesse pubblico - ponga in essere, esso privato, situazioni insidiose o comunque pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione stradale. La segnalazione che fa la polizia stradale, dunque, non è sostitutiva o alternativa agli altri servizi richiesti ma, anziché mirare alla repressione di comportamenti illeciti o alle operazioni di soccorso, è finalizzata ad evitare che ciò accada. Un’azione mirata che, riducendo le possibili cause di sinistrosità è probabilmente idonea a ridurre il verificarsi dei sinistri stradali e ad ingenerare comportamenti di guida più idonei e rispettosi del vivere pubblico.

Non si dimentichi, infatti, che un adeguato arredo stradale, un idoneo segnalamento, un corretto posizionamento di impiantistica pubblicitaria od occupazione della sede stradale, possono migliorare, anche notevolmente, la percezione della strada e quindi, evitare quei numerosi sinistri che sono da ricondurre alla distrazione o alla confusione.

Senza voler banalizzare il servizio di polizia stradale, mi domando quanti sinistri sono stati causati da lanterne semaforiche portanti luci difettose o posizionate in modo tale da non essere adeguatamente percepite; quante volte la segnaletica di indicazione è realizzata tenendo in debito conto la necessità di adottare segnali di preavviso o di preselezione, segnali di direzione e di conferma; quanti gruppi segnaletici unitari, anziché composti da un massimo di sei segnali, adeguatamente percepibili, costituiscono veri e propri "totem segnaletici", la cui leggibilità, in relazione alle intersezioni stradali considerate, necessita di tempi eccessivamente lunghi; quanti altrettanti segnali recano pellicole retroriflettenti gravemente deteriorate, tanto da risultare invisibili durante le ore notturne, se non diurne; quanti impianti pubblicitari, sono posti nella corrispondenza delle intersezioni o negli altri punti vietati; quante volte la segnaletica orizzontale è illeggibile, incoerente con quella verticale o frammista a quella temporanea o precedente non rimossa; quante volte la segnaletica di cantiere resta sulla sede stradale, per quanto il cantiere sia stato da tempo rimosso oppure, è posta in essere senza utilizzare alcuno dei criteri previsti dai relativi disciplinari tecnici; quante volte un pedone, persone con ridotte od impedite capacità motorie, sono costrette a scendere sulla carreggiata a causa di un marciapiede occupato da tavoli e sedie dei bar.

CONCLUSIONI

Gli esempi non finiscono qui.
Spesso, le situazioni insidiose non sono così occulte, almeno per chi, giornalmente, opera sulla strada con occhio critico e preparato. Eppure, buona parte dei sinistri stradali è causato proprio dalle condizioni della strada: dalla poca manutenzione che hanno le strade, dal modo di "arredarle" ai fini di una circolazione sicura; da un abuso nel farne uso da parte dei privati. Forse, segnalazioni puntuali e di maggiore responsabilizzazione gli enti proprietari delle strade, potrebbero permettere di "vivere" meglio la città, risparmiando sofferenze umane ed economiche. Forse, si ridurrebbe anche il numero delle infrazioni accertate e potrebbe essere migliorato il rapporto tra utente e polizia stradale, andando ben al di là di quella sensazione di "esattori della strada" che oggi si rischia di passare ad una utenza sempre più critica ed iperinformata (spesso a torto ed in modo pretestuoso).

Forse, avrebbero meno da dire quei nostri amministratori o ministri, che nella speranza di ottenere maggiori consensi, "confidano", paternalisticamente, in una polizia stradale più sensibile e meno osservante dei loro provvedimenti o delle loro leggi, ma che deve comunque far rispettare. Un auspicio, quindi. Quello di far sempre più nostro quel compito enunciato alla lett. e), del comma 1, dell’art. 11 del d. Lgs. n. 285 del 1992, provvedendo a segnalare ad ogni ente proprietario di strada, tutto ciò che appare in evidente contrasto con la disciplina della circolazione stradale e dell’uso che viene fatto della strada. Soprattutto, coloro i quali non svolgendo compiti residuali di polizia stradale, al pari della specialità "Polizia Stradale" della Polizia di Stato, sono chiamati ad espletare questi delicati ed importanti servizi.





Note a margine:

(*)Ufficiale della Polizia Municipale
del Comune di Forte dei Marmi (LU);

docente presso la Scuola Polizia Locale dell’Emilia Romagna (www.scuolapolizialocale.it), di Modena e presso la Scuola per le Autonomie Locali Civita, di Torre del Lago (www.civita.it).

 

di Giovanni Fontana

da "Il Centauro n. 94"
Martedì, 26 Aprile 2005
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