Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 18 febbraio 2008, n. 3948
Il pagamento in misura ridotta della sanzione
amministrativa pecuniaria da parte del proprietario del veicolo, coobbligato in
solido, non preclude all’autore materiale della violazione di proporre
opposizione quando dalla violazione consegua anche l’irrogazione della autonoma
sanzione della decurtazione di punti dalla patente.
FATTO E DIRITTO
1. L’ing. A. F. proponeva avanti al giudice di pace
di Ripatransone, opposizione al verbale di contestazione n. 02124/2003 della
polizia municipale del comune di Grottammare del 31 luglio 2003, con il quale
gli veniva contestata la violazione dell’articolo 149/9 codice della strada ed applicata
la sospensione della patente con decurtazione di dieci punti, deducendone
l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
In corso di causa risultava che il 28 agosto 2003, precedentemente alla presentazione
del ricorso, era stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria applicata per la violazione in questione.
2. Il giudice di pace con sentenza numero 4/2004 dichiarava inammissibile il ricorso. 3. Il ricorrente
articola tre distinti motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto
l’intimato.
4. Motivi del ricorso.
4.1 - Col primo motivo si lamenta: "violazione e falsa applicazione
dell’art. 204 bis codice della strada nonché illogica e contraddittoria
motivazione che relazione ari. 360 cpc comma 1 numero 3 e numero 5”.
Lamenta il ricorrente col primo motivo l’interpretazione data dal giudice
di pace della norma di cui all’articolo 204 bis codice della strada. A suo
giudizio la norma in questione avrebbe previsto l’inammissibilità del ricorso
nei soli casi di mancato versamento della cauzione e di proposizione del
ricorso avanti il giudice il pace in caso di contemporanea pendenza di analogo
ricorso avanti al prefetto.
4.2 - Col secondo motivo il ricorrente lamenta "violazione e falsa
applicazione dell’art. 184 bis cpc nonché omessa motivazione in relazione
all’art. 360 cpc comma I, n. 5 e
3”.
Lamenta cioè che erroneamente il giudice di pace ha rigettato l’istanza di rimessione
in termini in relazione alla circostanza (emersa nel corso dell’udienza del 2
dicembre 2003) secondo la quale il pagamento era stato eseguito dalla società
proprietà del veicolo e coobbligata in solido. Il ricorrente non era a
conoscenza di tale circostanza e aveva chiesto - ai fini della rimessione in
termini - di essere ammesso a provarla ai fine poi di precisare le sue domande.
A tal
fine osserva che l’istituto della rimessione in termine è stato esteso dal
legislatore "a qualsiasi ipotesi di
decadenza e non solo a quelle indicate negli articoli 183 e 184 codice
procedura civile, purché la parte dimostri di esservi incorsa per causa a sé
non imputabile" (pagina 7 in fondo del ricorso).
4.3 - Col terzo motivo il ricorrente lamenta ’’omessa e/o insufficiente motivazione
della sentenza numero 4/04 ex articolo 360 cpc, comma1, numero
5”.
Deduce il ricorrente che il giudice di pace avrebbe omesso l’esame testimoniale
richiesto fin dall’atto introduttivo e poi successivamente con le note
autorizzate del 22 gennaio 2004. 5. I l ricorso è fondato nei limiti di seguito
indicati.
La Corte Costituzionale, richiesta di intervenire in ordine alle questioni di costituzionalità
sollevate in relazione alla norma di cui all’articolo 204 bis del codice della
strada nel caso in cui, pagata la sanzione nella misura ridotta da parte di uno
dei coobbligati in solido indicati dall’articolo 196 del predetto codice della
strada, sia proposta opposizione dal conducente del veicolo (anche al fine di
far venire meno le eventuali sanzioni personali accessorie) ha chiarito, con
sentenza 471 del 2005, che "nessuna norma prelude al conducente
del veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie
giudiziali per escludere l’applicazione a suo carico della sanzioni personali
suddette”. Ha, altresì, chiarito la corte che tale sanzione "non
riveste più carattere accessorio, ma assume un valore di sanzione
principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come
l’unica suscettibile di sanzione in sede giudiziaria; contestazione
invece preclusa per la sanzione pecuniaria.,.’! La corte ha altresì
chiarito che l’iniziativa intrapresa dal contravventore non può essere
considerata "propriamente diretta all’annullamento del
verbale di contestazione dell’infrazione stradale ex articolo 204 bis
del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità,
al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da
titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio
della patente di guida ...”
Conseguentemente, una volta dedotto dal Comune l’avvenuto pagamento della sanzione
nella misura ridotta, avrebbe dovuto il giudice di pace accogliere l’istanza di
riammissione in termini avanzata dall’opponente, che ha chiesto di provare che
tale pagamento era stato effettuato dal coobbligato in solido e senza che egli (opponente)
ne fosse a conoscenza. E ciò al fine (una volta fornita tale prova) di poter
precisare la propria domanda con riferimento al suo specifico interesse (far
venir meno - accertata l’illegittimità della contestazione - le sanzioni
accessorie).
Il giudice di pace ha, quindi, errato nel ritenere
che la preclusione alla proposizione dell’opposizione avverso le contestate
violazioni al codice della strada riguardi non solo il coobbligato in solido
che abbia proceduto nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della
stessa al pagamento di una sanzione in misura ridotta, ma anche l’effettivo
autore della violazione che non abbia effettuato tale pagamento e abbia
autonomamente proposto opposizione a tale contestazione.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata e rinviata al giudice di pace di
San Benedetto del Tronto, che si atterrà al principio di diritto suindicato e regolerà
anche le spese del presente giudizio.
LA CORTE
accoglie
il ricorso per quanto d ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, giudice di
pace di San Benedetto del Tronto.
Così deciso in Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile il 4 ottobre 2007.
Depositata in
Cancelleria il 18 febbraio 2008
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