MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Recepimento
della direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce
per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni
massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi
massimi autorizzati nel internazionale, della alla direttiva 96/53/CE.
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
Visto l’art.
229 del nuovo codice della strada approvato condecreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica
a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice Art.1.
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile
1998, é modificato come segue: b) all’art.1,
dopo il comma 2, é aggiunto il seguente comma: "3.Il presente
decretoÝ non si applica agli autosnodati che presentano più di
una sezione snodata."; c) all’art.3,
comma 1, il periodo"nel traffico nazionale, diveicoli per il trasporto
diÝmerci immatricolati o immessiÝ in circolazione in un altroÝ StatoÝ
membro per ragioni inerenti alle dimensioni", é sostituito
dal periodo:"nel traffico nazionale, diveicoli immatricolati o
immessiÝ in circolazione in un altro Statomembro, per motivi inerenti
alle dimensioni," d)
all’art.4, i commi 1 e 2, sono sostituiti, rispettivamente,dai seguenti: f) all’art.4,
dopo il comma 7, é aggiunto il seguente comma:"7-bis. é
consentito autorizzare fino al 31 dicembre 2020 lacircolazione degliÝ
autobus, immatricolati o immessi in circolazioneinÝ ItaliaÝ anteriormente
alla data di applicazione del presente decreto, le cui dimensioni superino
quelle stabilite dall’allegato I,punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5-bis." g)
l’art.7 é sostituito dal seguente:"Art.7.- Il presente decreto
non esclude l’applicazione didisposizioni di circolazione stradale che
consentono limitazioni deipesi e/o delle dimensioniÝ di veicoli su determinate
strade ostrutture di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato
in cuitali veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione, e pertanto
non esclude la possibilità di imporre restrizioni locali delledimensioni
massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati deiveicoli che
possono essere utilizzati in zone o su stradespecificate, in cui l’infrastruttura
non é adatta alla circolazionedei veicoli lunghi e pesanti, come
ad esempio, nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei
siti di particolare interesse naturale.". h)
nell’allegato I, il punto 1.1, é sostituito dal seguente: "1.1
Lunghezza massima: veicolo a motore diverso da un autobus |12,00 m rimorchio....|12,00 m autoarticolato...|16.50 m autotreno....|18,75 m autosnodato....|18.75 m autobus a 2 assi....|13,50 m autobus aventi più di 2 assi...|15,00 m autobus + rimorchio....|18,75 m} i) nell’allegato I, dopo il punto 1.4 é aggiunto il seguente punto:"1.4-bisÝ Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1";
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