Svolgimento del processo
Nel 1997 () ha convenuto davanti al
Tribunale di Palermo (), la s.p.a. () Assicurazioni in e la s.p.a. (), quale
impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per
sentirli dichiarare solidalmente responsabili dei danni arrecatigli dallo I., danni
quantificati in oltre £ 155.000.000.
Esponeva che il 28.8.1994 lo (), nell’eseguire una manovra di parcheggio in via
Messina, a Palermo, alla guida della sua autovettura Fiat Duna, lo aveva
colpito con lo specchietto retrovisore esterno sinistro all’occhio destro,
mentre si trovava sul marciapiede della medesima strada e si era chinato per
raccogliere le chiavi, cadute per terra.
Recatosi al Pronto soccorso, gli erano state riscontrate lesioni al cristallino
a seguito di trauma contusivo, per le quali era stato più volte ricoverato in
Ospedale ed infine operato, con l’applicazione di una protesi di vetro
all’occhio destro. Lo () e la Sai non si sono costituiti, mentre il commissario
liquidatore della s.p.a. Alpi ha solo genericamente contestato le circostanze
di fatto dedotte dall’attore. È stato disposto l’interrogatorio formale delle
parti, nel corso del quale lo () ha confermato la versione dei fatti resa dal
(), ed è stata disposta CTU per la valutazione dei danni.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza 14 luglio - 30 settembre 1999, ha
condannato lo () a pagare al () - in risarcimento dei danni, la somma di £
140.544.600, oltre interessi e spese processuali. Ha invece respinto le domande
di condanna delle compagnie assicuratrici, con la motivazione che la
confessione resa dallo (), quanto alla propria responsabilità nella causazione
del danno, costituiva prova legale a suo carico ma non nei confronti delle
altre parti, che erano litisconsorzi necessari di natura meramente processuale.
Contro la sentenza hanno proposto separatamente appello sia lo (), sia il ()
(che ha proposto appelli separati contro la () e contro la ()).
Riuniti gli appelli ed in contumacia della () la Corte di appello di Palermo -
con sentenza 17/30 gennaio 2003 n. 84 - ha respinto tutti gli appelli e ha
condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Contro la sentenza - notificata alle parti personalmente, in forma esecutiva,
il 26.6.2003 - hanno proposto ricorso per cassazione il (), con atto notificato
il 12.3.2004, per tre motivi, e lo () con altro atto, notificato anch’esso il
12.3.2004, per quattro motivi.
La s.p.a. () in e la s.p.a. () – (), subentrata alla () nelle more del
processo, hanno opposto resistenza ad entrambi i ricorsi, depositando
controricorsi.La () ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
civ.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione
dei ricorsi separatamente proposti dal () e dallo () contro la medesima
sentenza.
Non occorre procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di
quest’ultimo, al quale non è stato notificato il ricorso del (), poiché, per
effetto della riunione, egli è divenuto parte dell’intero giudizio ed è stato
messo in grado di contraddire sull’intera materia della lite (Cass. civ. - Sez.
I - 20 gennaio 2006 n. 1180 e precedenti ivi cit.).
Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Palermo ha
ritenuto responsabile del sinistro (), in virtù della confessione da lui resa
in giudizio, e lo ha condannato a risarcire i danni al (), senza però estendere
la condanna alle compagnie assicuratrici - in particolare, al diretto
assicuratore s.p.a. () in l.c.a., e per essa alla () – (), quale impresa
designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - affermando che quegli
stessi fatti che in relazione al privato responsabile debbono ritenersi
accertati in forza dell’efficacia della confessione, debbono invece ritenersi
non provati con riguardo ai litisconsorzi necessari, in mancanza di sufficienti
conferme della loro veridicità.
Appare logicamente pregiudiziale l’esame dei quattro motivi di ricorso dello
(), che possono essere esaminati insieme poiché attengono tutti
all’inammissibilità-illegittimità, in linea di principio, di una condanna per
responsabilità civile automobilistica che investa solo il privato responsabile
del sinistro, senza estendersi alla compagnia di assicurazione.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 19, lett.
c), della legge n. 990 del 1969, che renderebbe ineludibile la condanna
dell’impresa designata dal Fondo di garanzia a risarcire i danni cagionati dal
titolare di una polizza di r.c.a., dei quali questi sia stato dichiarato
responsabile.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2729 e 2733 cod. civ.,
nella parte in cui la sentenza impugnata non ha condannato la compagnia
assicuratrice per il solo fatto della condanna dell’assicurato-danneggiante.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 18 legge n. 990 del 1969
e 2054 cod. civ., per la stessa ragione, richiamando il diritto del danneggiato
di proporre azione diretta contro l’assicuratore e facendo presente che la
legge sulla responsabilità civile obbligatoria ha lo scopo specifico di
garantire la copertura assicurativa del risarcimento dei danni provocati
dall’assicurato.
Con il quarto motivo deduce l’illogicità e la contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito ha
assolto da responsabilità le compagnie assicuratrici ma non il ricorrente.
I primi tre motivi sono fondati.
La motivazione della sentenza impugnata appare intrinsecamente contraddittoria,
nella parte in cui ha ritenuto contemporaneamente provato e non provato -
quindi legalmente esistente e legalmente inesistente - il medesimo fatto
(investimento del () da parte dello () durante una manovra di parcheggio, nel
corso della quale il () è stato colpito all’occhio destro dallo specchietto
retrovisore sinistro dell’automobile), ed ha emesso condanna a carico del
privato danneggiante e non degli assicuratori, sebbene posizioni e
responsabilità dell’uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate
all’accertamento di quel fatto.
L’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo fa necessariamente seguito
all’avvenuto accertamento del verificarsi dell’evento incluso nel rischio
assicurato.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
automobilistica tale evento consiste nel fatto colposo dell’assicurato che
abbia causato un danno a terzi, ed il relativo accertamento costituisce la
fonte dell’obbligazione risarcitoria sia del danneggiante, sia
dell’assicuratore.
Se poi si considera che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il
danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore e che questi non può
opporre al danneggiato neppure le eccezioni fondate sull’invalidità o
sull’inefficacia del contratto di assicurazione, l’obbligazione risarcitoria
dell’assicuratore risulta ancor più strettamente collegata al mero accertamento
della responsabilità del danneggiante.
In sintesi, se unico è il fatto che genera la responsabilità, l’accertamento
relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non può condurre a risultati
diversi per l’uno e per l’altro dei coobbligati, senza che la decisione
manifesti un’insanabile contraddizione interna (Nello stesso senso si veda,
diffusamente, Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311).
La soluzione adottata dal la sentenza impugnata - che peraltro era condivisa
anche da una parte della giurisprudenza di questa Corte, prima dell’intervento
delle Sezioni Unite - è stata sollecitata dal fatto che la Corte di merito ha
probabilmente ritenuto sospetta, e resa in danno della compagnia assicuratrice,
la confessione piena della propria responsabilità, da parte dello I..
In questi casi, tuttavia, la soluzione non è quella di pervenire ad un
differenziato giudizio di responsabilità, quanto ai rapporti fra danneggiante e
danneggiato, e fra danneggiato e assicuratore, ma è invece offerta dalla
corretta interpretazione dell’art. 2733, comma 3, cod. civ., secondo la quale,
in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto
dei litisconsorti non ha valore di piena prova, neppure nei confronti del
confitente, ma deve essere in tutto e per tutto liberamente apprezzata dal
giudice ( Cass. Civ. Sez. Un. n. 10311/2006, cit.).
La sentenza impugnata deve essere quindi per questa parte cassata, risultando
assorbiti sia il quarto motivo del ricorso (), sia tutti i motivi del ricorso
(), i quali attengono all’erroneità delle valutazioni in base alle quali la
Corte di appello ha escluso che ricorressero i presupposti per la condanna
delle compagnie assicuratrici.
La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo,
affinché decida la vertenza in applicazione dei seguenti principi di
diritto:"Nei giudizi proposti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del
1969, gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del
danneggiante costituiscono la fonte dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore.
"Deve escludersi, pertanto, che le dichiarazioni confessorie rese dal solo
responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre
ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del
confitente e l’assoluzione dell’assicuratore.
"Le suddette dichiarazioni confessorie debbono essere liberamente
apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi
incluso colui che ha reso le dichiarazioni confessorie, in applicazione del
disposto di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., in tema di confessione
resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi".
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i
ricorsi. Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso
principale, proposto da (), e dichiara assorbito il quarto motivo. Dichiara
assorbiti tutti i motivi del ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia
la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che deciderà anche
in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
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