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MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 12 settembre 2003(GU n. 221 del 23-9-2003)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 12 settembre 2003

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.


(GU n. 221 del 23-9-2003)

IL MINISTRO DELL’INTERNOÝDI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZEe IL MINISTRO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE

Visto l’art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza18 giugno 1931, n. 773;
Visto l’art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modificheed integrazioni;Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577;
Vistoildecreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,n. 37;Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1990;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1998;
Rilevatalanecessitàdidisciplinare, ai fini antincendio, inmanieraorganica la materia relativa al rifornimento con gasolio perautotrazione,amezzocontenitori-distributori movibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto delPresidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione


1. Il presente decreto disciplina ai fini della prevenzion incendi l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione, ad uso privato, di capacità geometrica complessiva non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, ad uso pubblico e privato, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi


Art. 2.
O b i e t t i v i


1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati egestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) minimizzare le cause di fuori uscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare,in caso di evento incidentale, danni ad edifici e olocali contigui all’impianto;

d) consentireaisoccorritoridioperareincondizionidisicurezza.



Art. 3.

Disposizioni tecniche


1.Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, èapprovata la regola tecnica allegata al presente decreto.

2.Icontenitori-distributori rimovibili devono essere approvati,aifini antincendio, dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto19 marzo1990 e devono rispondere alle direttive europee applicabiliin materia.

3.L’installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributoresiaidoneoperiltipodi uso e per latipologia di installazione prevista, e che il titolare dell’attivitàsiainformatodeglispecificiobblighi finalizzati a garantire ilcorretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore



Art. 4.

Disposizioni complementari e finali


1.L’installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cuialpresentedecreto,èsoggettaallevisite ed ai controlli di prevenzione incendi e dal rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica12 gennaio 1998, n. 37

2. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del certificato d iprevenzione incendi e per la durata del servizio, si applicano le disposizioni vigenti in materia di impianti fissi didistributori di carburanti per autotrazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe farlo osservare.

Roma, 12 settembre 2003

Il Ministro dell’interno
Pisanu
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle attività produttive
Marzano


Allegato:

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO, DI CAPACITA’ GEOMETRICA NON SUPERIORE A 9 M3, IN CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1.Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali sirimandaa quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n.339 del 12 dicembre1983). Ai fini della presente regola tecnica, si definisce: capacità geometrica di un contenitore-distributore rimovibile:volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nelseguito indicato con il termine contenitore-distributore; linee elettriche ad alta tensione :si considerano ad altatensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 Vefficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

2. Capacità del deposito.

1.La capacità complessiva massima del deposito è fissata in 9 m3 e può essere ottenuta con uno o più contenitori-distributori.

3. Modalità di installazione.

1.I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi inopera se muniti di:
a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile,riportante: il nome e l’indirizzo del costruttore; l’anno di costruzione ed il numero di matricola; lacapacitàgeometrica,lo spessore ed il materiale delcontenitore;la pressione di collaudo del contenitore; gli estremi dell’atto di approvazione.
2. I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E’ vietata l’installazione inrampecarrabili,suterrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
3.Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante.
4.I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino d icontenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso,e di tetto i a d iprotezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile.
5. I contenitori-distributori,edil relativo bacino di contenimento,se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
6.Lo sfiato del tubo d iequilibrio deve essere posizionato all’altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato diapposito dispositivo tagliafiamma.
7.Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi;a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

4. Distanze di sicurezza.

1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili(conesclusionedel bacino di contenimento) devono essere osservatele seguenti distanze minime di sicurezza:

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibilie /o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del9 aprile 1982): 5 m;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo , depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale16 febbraio 1982: 10 m;

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l’applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6m.

5. Distanze di protezione.

1.Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (conesclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m.

6. Recinzione.

1.I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8m e dotata di porta apribile verso l’esterno, chiudibile con serratura o lucchetto

2.Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

Ý7. Altre misure di sicurezza.

1.I contenitori-distributori devono essere contornati da un’area,avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra epriva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.

2.In prossimità dei contenitori-distributori non devono esseredepositati materiali di alcun genere.

3. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare e di usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.493.

4.Appositocartellofissodeveindicarelenormedicomportamentoeirecapititelefonicidei Vigili del fuoco e deltecnicodelladittadistributricedel carburante da contattare incaso di emergenza.

8. Impianto elettrico e messa a terra.

1.Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalle leggi1ƒ marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.

2.Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivodi blocco dell’erogazione che intercetti l’alimentazione elettrica almotoredelgruppo erogatore in caso di basso livello carburante nelcontenitore.

3.Il contenitore-distributoredeve essere provvisto di idoneamessa a terra.

9. Estintori.

1. In prossimità del lcontenitore-distributore, devono essere tenuti a lmeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6kg e capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3.

10. Norme di esercizio.

1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio1934 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

a) il personal addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve: assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere;verificare l’efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l’assenza di perdite; effettuare il collegamento equi potenziale tra autocisterna e punto di riempimento; verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore;

b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

Mercoledì, 24 Settembre 2003
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