foto Blaco - archivio Asaps
Presentazione
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
interesse collettivo (ISVAP) con il provvedimento n. 2590 dell’8 febbraio 2008,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.45 del 22 febbraio 2008, ha modificato ed
integrato il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione
sullo stato del rischio dei contratti R.C. auto, in base alla legge 2
aprile 2007, n. 40, inerente all’assicurazione obbligatoria. Questi i punti salienti del provvedimento.
Le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe
di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente,
individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione
effettuata in relazione al danno, fatto salvo un diverso accertamento in sede
giudiziale. Sempre ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di
più sinistri, si stabilisce che, qualora non sia possibile accertare la “responsabilità principale”,
oppure, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale
-, la responsabilità sia computata
pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti. Per “responsabilità
principale” deve intendersi, nel caso in cui il sinistro
coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei
conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la
responsabilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia
attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli
altri conducenti. In presenza di “concorso
di colpa paritario” nessuno dei contratti relativi ai veicoli
medesimi subirà l’applicazione del malus;
tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di
responsabilità nell’attestato di rischio ai fini dell’eventuale peggioramento
della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso
conducente. Per il computo delle responsabilità ai fini dell’eventuale
variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di
responsabilità “cumulata” che dà luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il
51%. In ordine all’arco temporale da prendere in esame per il computo delle
responsabilità parziali ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, le
imprese di assicurazioni dovranno fare riferimento ad un periodo coincidente
con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, in coerenza con
l’attuale orizzonte temporale considerato per la valorizzazione della
sinistralità pregressa. Si prevede, infine, che, nel caso di stipula del contratto l’attestazione sullo stato del rischio debba
contenere la relativa indicazione, al fine di consentire un’applicazione
trasparente del beneficio relativo alla classificazione del contratto in caso
di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesimo proprietario o di un
familiare convivente. Sempre in tema di attestazione sullo stato del rischio, i contraenti
hanno diritto di esigere “in qualunque momento, entro quindici giorni dalla
richiesta”, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque
anni, secondo le modalità stabilite dall’ISVAP con Regolamento. Quanto alla conservazione della classe di merito, il Regolamento
n. 4 (articolo 8, comma 5) disponeva che in caso di vendita, consegna in conto
vendita, furto, demolizione, cessazione dalla circolazione o esportazione
all’estero di un veicolo, l’assicuratore utilizzasse le informazioni contenute
nell’attestato di rischio di tale veicolo per classificare il contratto
relativo ad altro veicolo del medesimo soggetto, ma solo “nel caso di acquisto
di un veicolo in nuova proprietà”. Il Provvedimento (articolo 1, comma 4),
modificando tale disposizione, riconosce invece il diritto alla conservazione
della classe di merito.
Fonte: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
interesse collettivo
Da Governo.it
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