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Notizie brevi 26/02/2008

RC auto: attestazione sullo stato di rischio

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foto Blaco - archivio Asaps

Presentazione

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) con il provvedimento n. 2590 dell’8 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.45 del 22 febbraio 2008, ha modificato ed integrato il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in materia di attestazione sullo stato del rischio dei contratti R.C. auto, in base alla legge 2 aprile 2007, n. 40, inerente all’assicurazione obbligatoria.
Questi i punti salienti del provvedimento.
Le imprese di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno, fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.
Sempre ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, si stabilisce che, qualora non sia possibile accertare la “responsabilità principale”, oppure, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale -, la responsabilità sia computata pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti.
Per “responsabilità principale” deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
In presenza di “concorso di colpa paritario” nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini dell’eventuale peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri a carico dello stesso conducente.
Per il computo delle responsabilità ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che dà luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%.
In ordine all’arco temporale da prendere in esame per il computo delle responsabilità parziali ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, le imprese di assicurazioni dovranno fare riferimento ad un periodo coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, in coerenza con l’attuale orizzonte temporale considerato per la valorizzazione della sinistralità pregressa.
Si prevede, infine, che, nel caso di stipula del contratto l’attestazione sullo stato del rischio debba contenere la relativa indicazione, al fine di consentire un’applicazione trasparente del beneficio relativo alla classificazione del contratto in caso di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesimo proprietario o di un familiare convivente.
Sempre in tema di attestazione sullo stato del rischio, i contraenti hanno diritto di esigere “in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta”, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni, secondo le modalità stabilite dall’ISVAP con Regolamento.
Quanto alla conservazione della classe di merito, il Regolamento n. 4 (articolo 8, comma 5) disponeva che in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione dalla circolazione o esportazione all’estero di un veicolo, l’assicuratore utilizzasse le informazioni contenute nell’attestato di rischio di tale veicolo per classificare il contratto relativo ad altro veicolo del medesimo soggetto, ma solo “nel caso di acquisto di un veicolo in nuova proprietà”. Il Provvedimento (articolo 1, comma 4), modificando tale disposizione, riconosce invece il diritto alla conservazione della classe di merito.

Fonte: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo

Da Governo.it


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Martedì, 26 Febbraio 2008
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