Visto il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189;
Visti in particolare gli articoli 11 e 12, commi 9-bis e seguenti del
citato testo unico, rispettivamente in materia di potenziamento e coordinamento
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e in materia di
fermo, ispezione e sequestro delle navi adibite o coinvolte nel traffico
illecito di migranti;
Visto l’art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, con il quale e’
stata istituita la Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia
delle frontiere;
Vista la
legge 1ƒ aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione
della Pubblica sicurezza;
Visti i decreti del Ministro dell’interno recanti direttive per il coordinamento
delle Forze di polizia e, in particolare, il decretodel 25 marzo 1998,
con il quale sono state fissate le direttive per il coordinamento dei
servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare;
Decreta:
Art. 1.
Principi generali
1. Le attivita’ di vigilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione
clandestina via mare sono svolte, a norma dell’art. 12 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato
´testo unicoª e secondo le disposizioni del presente decreto, dai mezzi
aeronavali: della Marina militare; delle Forze di polizia; delle Capitanerie
di porto.
2. Ferme restando le competenze stabilite dall’art. 11, comma 3, del
testo unico, il raccordo degli interventi operativi in mare e i compiti
di acquisizione ed analisi delle informazioni connesse alle attivita’
del comma 1 sono svolti dalla Direzione centrale dell’immigrazione e
della Polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza,
di seguito denominata ´Direzione centraleª.
3. In relazione ai compiti di raccordo e di analisi di cui al comma
2, nonche’ per il coordinamento delle direttive operative occorrenti
per l’integrazione delle attivita’ aeronavali, gli enti e le amministrazioni
interessate comunicano con immediatezza alla Direzione centrale tutte
le informazioni e i dati relativi ad imbarcazioni che, per comportamenti
o altri indizi, possano ragionevolmente essere sospettate di essere
coinvolte nel traffico o nel trasporto di migranti. A tal fine, la Direzione
centrale puo’ avvalersi di qualificati rappresentanti rispettivamente
designati dalla Marina militare e dai Comandi generali interessati.
4. La Direzione centrale esamina con immediatezza gli interventi da
effettuare anche sulla base di accordi di riammissione e di intese conseguite
con il Paese del quale il natante batte bandiera o da cuirisulta partito,
nonche’ gli interventi da effettuare su natanti privi di bandiera e
dei quali non si conosce il porto di partenza.
5. Le attivita’ previste dal presente decreto sono svolte dai mezzi
aeronavali della Marina militare fatte salve, in ogni caso, le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale.
Art. 2.
Linee di azione
1. L’attivita’ di prevenzione e contrasto del traffico di migranti via
mare si sviluppa attraverso le seguenti tre fasi:
a) nei Paesi di origine dei flussi o interessati al transito, tramite
attivita’ di carattere prevalentemente diplomatico con
l’obiettivo di prevenire il fenomeno ´alla fonteª;
b) nelle acque internazionali, tramite il dispositivo aeronavale della
Marina militare, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie
di porto e delle altre unita’ navali o aeree in servizio di polizia.
L’intervento si estrinseca nell’esercizio dei poteri di polizia dell’alto
mare diretti al monitoraggio, alla sorveglianza, all’individuazione,
al controllo degli obiettivi navali in navigazione ed all’accertamento
dei flussi migratori clandestini;
c) nelle acque territoriali, tramite le unita’ ed i mezzi navali in
servizio di polizia, con il concorso, ove necessario, delle navi della
Marina militare ai sensi dell’art. 12, comma 9-ter, del testounico.
L’intervento e’ finalizzato all’attivita’ istituzionale delle Forze
di polizia diretta alla repressione dei reati ed alla scoperta delle
connessioni con le organizzazioni transnazionali che gestiscono l’illecito
traffico, al fine di sequestrare e confiscare i patrimoni d’illecita
provenienza.
2. Restano immutate le competenze del Corpo delle capitanerie di porto
per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare. Nell’espletamento
di tali attivita’ le situazioni che dovessero presentare aspetti connessi
con l’immigrazione clandestina, ferma restando la pronta adozione degli
interventi di soccorso, devono essere immediatamente portate a conoscenza
della Direzione centrale e dei comandi responsabili del coordinamento
dell’attivita’ di contrasto all’immigrazione clandestina indicati agli
articoli 4 e 5.
3. Le attivita’ in mare possono assumere il carattere di: a) sorveglianza;
b) intervento di soccorso, il cui coordinamento e’ di competenza del
Corpo delle capitanerie di porto; c) intervento di polizia, la cui competenza
e’ attribuita, in via prioritaria, alle Forze di polizia secondo i piani
regionali di coordinata vigilanza nella acque territoriali ed interne
e alle Forze armate e di polizia secondo quanto indicato al successivo
art. 4 per le acque internazionali.
4. Gli interventi di soccorsi e di polizia possono essere concomitanti.
Art. 3.
Dispositivo di controllo
1. Le unita’ navali in servizio di polizia esercitano l’azione di vigilanza
prevalentemente nelle acque territoriali, fatti salvi gli
interventi connessi all’assolvimento dei fini istituzionali a carattere
esclusivo delle amministrazioni di appartenenza.
2. Le unita’ navali della Marina militare esercitano, nell’ambito delle
proprie funzioni d’istituto, anche l’azione di controllo nelle
acque internazionali. Le stesse unita’ navali, nei casi di necessita’
e urgenza, anche su richiesta della Direzione centrale, possono essere
utilizzate per concorrere all’attivita’ di cui all’art. 12 del testo
unico.
Art. 4.
Attivita’ di sorveglianza
1. L’attivita’ di sorveglianza, orientata sulla base delle informazioni
e delle situazioni oggettive che caratterizzano il flusso migratorio
via
mare, si articola, di massima, su:
a) dati operativi integrati provenienti dalla rete radar costiera della
Marina militare e dagli analoghi dispositivi di ´scopertaªdelle altre
amministrazioni che effettuano vigilanza nella acqueterritoriali;
b) pattugliamento delle unita’ navali specificamente impiegate per tali
attivita’;
c) sorveglianza coordinata a lungo raggio a mezzo velivoli di pattugliamento
marittimo della Marina militare e di aeromobili della
Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto;
d) concorso eventuale di tutti gli altri assetti aeronavali della Marina
militare, della Guardia di finanza, delle altre Forze di polizia e delle
Capitanerie di porto che perseguono i finiistituzionali delle proprie
amministrazioni quali compiti primari;
e) valorizzazione delle informazioni provenienti da altri comandi operativi
internazionali operanti nel bacino del Mediterraneo o da
organismi di intelligence.
Art. 5.
Attivita’ in acque internazionali
1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico illecito di
migranti in acque internazionali e’ assicurata una costante
attivita’ di sorveglianza finalizzata alla localizzazione, alla identificazione
e al tracciamento di natanti sospettati di traffico
di clandestini.
2. L’attivita’ di identificazione e’ svolta prevalentemente con il concorso
dei mezzi aerei assegnati e cooperanti al fine di ottenere
la situazione di superficie dell’area di competenza.
3. La fase di tracciamento deve essere condotta, compatibilmente con
la situazione contingente e con i sensori disponibili, in forma
occulta al fine di non vanificare l’intervento repressivo nei confronti
delle organizzazioni criminali che gestiscono l’illecito
traffico.
4. In considerazione dell’area interessata alle operazioni e del potenziale
informativo disponibile da parte degli assetti aeronavali,
ed al fine di rispettare i criteri di efficienza, efficacia ed economicita’
dell’impiego, il Comando in capo della squadra navale
(CINCNAV) svolge la necessaria azione di raccordo delle fasi di pianificazione
dell’attivita’ di cui al comma 1, in stretta
cooperazione con il Comando generale della Guardia di finanza (CENOP)
e con il Comando generale delle Capitanerie di porto (centrale
operativa).
5. Nella fase esecutiva ciascuna amministrazione/ente e’ responsabile
dell’emanazione delle direttive attuative ai mezzi
dipendenti, tenendo debitamente informati gli altri. Le unita’ della
Marina militare, per le specifiche caratteristiche e capacita’ dei
sistemi di comunicazione di cui dispongono, assumono il coordinamento
operativo nei casi in cui mezzi di diverse amministrazioni si trovino
ad operare sulla medesima scena d’azione. La Marina militare - CINCNAV
riceve, tramite le strutture di comando e direzione delle amministrazioni
di appartenenza, i rapporti delle unita’ impiegate, dirama ai mezzi
coinvolti sulla scena d’azione le modalita’ di dettaglio e le direttive
di intervento ed affida gli obiettivi specifici. In tale contesto, i
mezzi aeronavali delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto
che operano nella stessa area e con le stesse missioni, devono stabilire
collegamenti radio con le unita’ della Marina militare.
6. Qualora all’attivita’ di sorveglianza concorrano i velivoli di pattugliamento
marittimo dell’Aviazione per la Marina (MPA), ilComando in capo della
squadra navale (CINCNAV) che ne detiene il controllo operativo e’ delegato
a coordinare, di concerto con il Comando generale della Guardia di finanza
e il Comando generale delle Capitanerie di porto, l’impiego nelle aree
di specifico interesse di tutti i mezzi aerei di pattugliamento resi
disponibili per il concorso alla specifica attivita’. A tal fine e per
garantire la massima sicurezza delle operazioni, i comandi interessati
assicurano il piu’ completo scambio informativo sulle attivita’ programmate
da parte degli organismi responsabili.
Art. 6.
Attivita’ nelle acque territoriali e nella zona contigua
1. Ferme restando le competenze dei prefetti dei capoluoghi di regione
ai sensi dell’art. 11, comma 3, del testo unico in materia di
coordinata vigilanza, nelle acque territoriali e interne italiane le
unita’ navali delle Forze di polizia svolgono attivita’ di sorveglianza
e di controllo ai fini della prevenzione e del contrasto del traffico
illecito di migranti. Le unita’ navali della Marina militare e delle
Capitanerie di porto concorrono a tale attivita’ attraverso la tempestiva
comunicazione dell’avvistamento dei natanti in arrivo o mediante tracciamento
e riporto dei natanti stessi, in attesa dell’intervento delle Forze
di polizia. Quando in relazione agli elementi meteomarini ed alla situazione
del mezzo navale sussistano gravi condizioni ai fini della salvaguardia
della vita umana in mare, le unita’ di Stato presenti, informata la
Direzione centrale e sotto il coordinamento dell’organizzazione di soccorso
in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662, provvedono alla pronta adozione degli interventi di soccorso
curando nel contempo i riscontri di polizia giudiziaria.
2. Al fine di rendere piu’ efficace l’intervento delle Forze di polizia
nelle acque territoriali e’ stabilita una fascia di
coordinamento che si estende fino al limite dell’area di mare internazionalmente
definita come ´zona contiguaª nelle cui acque il coordinamento delle
attivita’ navali connesse al contrasto dell’immigrazione clandestina,
in presenza di mezzi appartenenti a diverse amministrazioni, e’ affidato
al Corpo della guardia di finanza.
Art. 7.
Norme di comportamento
1. Nell’assolvimento del compito assegnato l’azione di contrasto e’
sempre improntata alla salvaguardia della vita umana ed al rispetto
della dignita’ della persona.
2. Su conformi direttive della Direzione centrale le unita’ navali di
cui al presente decreto procedono, ove ne ricorrano i presupposti,all’effettuazione
dell’inchiesta di bandiera, alla visita a bordo, qualora sussista un’adeguata
cornice di sicurezza, ed al fermo delle navi sospettate di essere utilizzate
nel trasporto di migranti clandestini, anche al fine di un loro possibile
rinvio nei porti di provenienza.
3. In acque internazionali, qualora a seguito dell’inchiesta di bandiera
se ne verifichino i presupposti, puo’ essere esercitato il
diritto di visita. Nell’ipotesi di navi battenti bandiera straniera,
l’eventuale esercizio di tale diritto sara’ richiesto formalmente dal
Ministro dell’interno una volta acquisito, tramite Ministero degli affari
esteri, l’autorizzazione del Paese di bandiera. Parimenti, l’esercizio
del diritto di visita puo’ essere richiesto formalmente dal Ministro
dell’interno anche nell’ipotesi di interventi da
effettuarsi su natanti privi di bandiera e dei quali non si conosce
il porto di partenza.
4. La visita a bordo di mercantili sospettati di essere coinvolti nel
traffico di migranti deve avvenire in una cornice di massima
sicurezza, onde salvaguardare l’incolumita’ del team ispettivo e dei
migranti stessi.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo,
ove si renda necessario l’uso della forza, l’intensita’, la
durata e l’estensione della risposta devono essere proporzionate all’intensita’
dell’offesa, all’attualita’ e all’effettivita’ della minaccia
6. Qualora le notizie fornite dalle navi mercantili, a seguito di interrogazione
da parte dei mezzi aeronavali in pattugliamento,
appaiano ragionevolmente sospette sulla natura del carico, porto di
partenza o di arrivo, la Direzione centrale, immediatamente informata
dalle amministrazioni di appartenenza, intraprende le opportune iniziative
per verificare l’attendibilita’ di tale notizie e per l’adozione di
conseguenti misure.
Art. 8.
Supporto informativo
1. La Direzione centrale si avvale della rete informativa nazionale
che collega i vari dicasteri/enti e comandi interessati con l’obiettivo
di conseguire la massima integrazione e tempestivita’ nella diffusione
delle pertinenti informazioni.
Art. 9.
Formazione
1. Al fine di assicurare una base di formazione comune tra il personale
delle varie amministrazioni chiamato ad operare nel settore del contrasto
all’immigrazione clandestina, sono individuati, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, corsi di qualificazione
avanzata, in Italia ed all’estero, cui inviare personale altamente qualificato
e con specifica esperienza
nell’impiego di dispositivi aeronavali di sorveglianza nel particolare
settore.
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza,
il capo di Stato Maggiore della Marina, il comandante generale dell’Arma
dei carabinieri, il comandante generale della Guardia di finanza, il
comandante generale delle Capitanerie di porto sono incaricati, ciascuno
per la parte di propria competenza, per l’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2003
Il Ministro dell’interno
Pisanu
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi