Diventa legge il decreto milleproproghe. Il provvedimento è stato
infatti definitivamente approvato dal Senato il 27 febbraio. Nel testo, oltre
alla proroga dei termini, un mix di disposizioni varie, dalla rottamazione per
auto e moto, anticipo al 2007 della Visco sud, all’esclusione delle controllate
quotate del Tesoro dalla vigilanza della Corte dei Conti, ai fondi per Malpensa
e la Campania. Per quel che riguarda le proroghe si va dalla proroga di un anno
degli organismi in scadenza operanti nel settore delle attività culturali;
dalla proroga dei Presidenti e dei Consigli di vigilanza dell’INPS, INAIL, INPDAP
e IPSEMA fino alla scadenza dei rispettivi cda alla proroga fino al 31 dicembre
2009 dei rapporti a tempo determinato del personale medico del Ministero della
salute; dalla proroga fino al 31 dicembre 2009 del termine relativo alle
procedure concorsuali del Ministero delle finanze alla proroga di sei mesi
delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari; dalla
proroga di si mesi per l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di
limitazioni alla guida per i neopatentati alla proroga di un anno per gli
incentivi per la rottamazione di veicoli usati e alla proroga, sempre di una
anno, della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale. Tra le norme di
altro genere, invece, la soppressione dell’obbligo di anticipazione che gli agenti
della riscossione erano tenuti ad effettuare sulle riscossioni erariali e la
maggiore gradualità della rateazione delle somme dovute prima dell’iscrizione a
ruolo, l’abolizione della tassa sui contratti di borsa a contributi a favore di
di associazioni sportive dilettantistiche e di soggetti disabili per i quali,
in particolare, si dispongono alcuni finanziamenti. In materia di rottamazione,
invece, oltre agli incentivi per le auto Euro 2 o inferiori immatricolate prima
del 1997, arriva il bonus alla rottamazione delle due ruote di piccola
cilindrata e in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici
Euro 3 si potranno rottamare motocicli o ciclomotori Euro 0, ottenendo un
contributo di 300 euro e l’esenzione dalle tasse automobilistiche per un anno.
Sono previsti anche contributi statali per il finanziamento di interventi in
materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali e per la salvaguardia del
patrimonio culturale ebraico in Italia. Vi sono norme concernenti le sanzioni
amministrative erogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
disposizioni riguardanti la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione
delle risorse per i fondi delle banche internazionali. (27 febbraio 2008) Ddl Senato 2013 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria Capo
I Articolo 1. 1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti
sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo
degli stanziamenti iscritti in bilancio nell’esercizio 2007 e comunque entro il
limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell’ambito
del programma «Missioni militari di pace». Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del
decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 ottobre 2006, n. 270. 2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell’utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», il programma «Missioni
militari di pace», nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni
di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In
relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con
propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero
dell’economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie
variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle
autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. Articolo
2. 1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: «al 2008». 2. All’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: «Sino all’anno 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«Sino all’anno 2016». 3. All’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, le parole: «fino all’anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino
all’anno 2015». 4. Le unità produttive e industriali di cui all’articolo 22, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente
dall’Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di
servizi nell’ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura
qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di
operare secondo criteri di economica gestione. Sezione
II Articolo 3. 1. Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l’adeguamento alle disposizioni
di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008. 2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle
strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005,
al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il
progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformità previsto
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37. Articolo
4.
(Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico) 1. All’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2008». Articolo
5.
(Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d’autore) 1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma
5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. 2. All’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le
parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 aprile 2008». Sezione
III Articolo 6. 1. In attesa dell’intervento di razionalizzazione del sistema
degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su
«Previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del
23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a
tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di
scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP)
e dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato
fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti. 2-bis. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del
prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall’articolo 4, comma 2, della
legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore
medesimo. Articolo
6-bis. 1. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite
massimo di 350 unità» sono soppresse; 2. Al comma 8 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonché di
8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»; 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Articolo
6-ter. 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del
17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono
differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi
domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31
ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003. 2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8
milioni di euro per l’anno 2008, si provvede a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima
dell’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni
illustrative. Articolo
6-quater. 1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e
organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che
versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per
l’anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e
sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo
comma. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Articolo
7. 1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle
violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008. 2. All’articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 30 settembre 2008». 3. Il Comitato per l’emersione del lavoro non regolare, di cui
all’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale
termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative
risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di
coordinamento di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del
10 dicembre 2007. 4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di
socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di
contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che
svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di
categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non
inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale nella categoria. «5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali
secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del
consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle
fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario
anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti
integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della
produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei
revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio
di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera
le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del
principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei
revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto
dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati
solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale
di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal
collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività
culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze». Articolo
7-bis. 1. L’articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito
dal seguente: 2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della
citata legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti di
cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di
apposite relazioni illustrative. Sezione
IV Articolo 8. 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria connessi anche all’attuazione dei piani di rientro dei
disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti
i seguenti interventi: a) con riferimento all’anno 2007, nelle regioni per le quali si è
verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento
e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro
dai disavanzi sanitari, di cui all’accordo sottoscritto, ai sensi dell’articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non si applicano gli effetti previsti dall’articolo 1, comma 796, lettera b),
sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all’importo
corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre
2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l’equilibrio economico
nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per
conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per
l’anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al
comma 1. 3. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Con cadenza triennale a far
data dall’emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento
delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di
prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all’aggiornamento
delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei
tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria
interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe
massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall’accordo
stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.
323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di
assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute». Articolo
8-bis. 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all’articolo
10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con
decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la
conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la
disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto,
sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del
cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro
nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza
oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per
uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle
attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto
di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo
svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le
rispettive competenze. Articolo
8-ter. 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, è incrementato, per l’esercizio finanziario 2008, di 14 milioni
di euro. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 14
milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro,
l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Articolo
9. 1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche
in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi
dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei
risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette
aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti
dalla vigente normativa in materia farma ceutica. Relativamente al periodo
marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari
da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista
dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20
settembre 2008; le date di scadenza per l’invio degli atti che attestano il
versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e
22 settembre 2008. 2. Al fine di consentire alle competenti autorità
dell’Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di
conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche
titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali non
soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall’articolo 96 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della
salute e all’Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il
quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere
rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di
inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione
amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono
stati omessi o alterati i dati. Articolo
10. 1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale
che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME),
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è
autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010. 2. All’onere derivante dall’attuazione del disposto del comma 1,
si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58. Articolo
11. 1. Il comma 356 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è sostituito dal seguente: Articolo
11-bis. 1. Il comma 464 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è sostituito dal seguente: Sezione
V Articolo 12. 1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già
prorogati al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008. 2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina
delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda
fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale
reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici
delle università, nell’ambito delle rispettive competenze, possono indire,
entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa. 3. Per l’anno 2008, continua ad applicarsi l’articolo 2, terzo
comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. Articolo
13. 1. Il termine di cui all’articolo 31, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai
ricercatori di cui all’articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma
restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento
ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica ovvero, entro il
medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie
di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni. Articolo
13-bis. 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento
ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2008. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 16
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
solidarietà sociale. Sezione
VI Articolo 14. 1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i
giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni
alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade
entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma
secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma,
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2009. Articolo
14-bis. 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di
dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione
giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e
assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro,
che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa
ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo
dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui
all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Articolo
15. 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle
sezioni specializzate di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168, le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1º luglio 2008, e il
termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è
differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell’articolo 3
della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla
data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse. Articolo
16. 1. All’articolo 30 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
«Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con
esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A
allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto
al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell’articolo 108,
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»; Giovedì, 28 Febbraio 2008
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