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Ministero della Giustizia - DECRETO 26 giugno 2003 n.201

Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ministero della Giustizia
DECRETO 26 giugno 2003 n.201
Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

(GU n. 179 del 4-8-2003)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400;
Visto l’articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede l’adozione di un regolamento con il quale il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la nota protocollo n. 1109/U-12/21-49 del 29 maggio 2003;

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I
Delle modalità di formazione e tenuta dei fascicoli

Art. 1.
Norme applicabili

1. Nella formazione e nella tenuta dei fascicoli relativi al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, fatto salvo quanto previsto dall’articolo seguente.

Art. 2.
Modalità di formazione e tenuta dei fascicoli

1. Nella formazione dei fascicoli, si osserva quanto disposto dall’articolo 3 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale; la copertina del fascicolo deve contenere, in luogo delle generalità della persona alla quale è attribuito il reato, gli elementi identificativi dell’ente cui è attribuito l’illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante, nonchè l’indicazione del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.
2. Nella formazione dei fascicoli relativi all’esecuzione, si osserva quanto disposto dall’articolo 29 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale; nel fascicolo è inserito, in luogo del certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative.

Capo II
Della tenuta dei registri


Art. 3.
Norme applicabili

1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative sono compiute sugli ordinari registri obbligatori in materia penale, previsti dall’articolo 2 del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale e conformi ai modelli approvati con il decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante approvazione dei registri in materia penale, e successive modificazioni. Salve le disposizioni di cui all’articolo seguente, nella formazione e nella tenuta dei registri si osservano le norme del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale.

Art. 4.

Formazione e tenuta dei registri.

1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative sono compiute apponendo, negli spazi dei registri obbligatori destinati alla qualificazione giuridica del fatto e all’imputazione, una sigla identificativa, che consenta di evidenziare la natura di procedimento per l’accertamento dell’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.
2. All’interno dei registri obbligatori le annotazioni relative alla contestazione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sono inserite negli spazi previsti per le annotazioni della data di esercizio dell’azione penale e della imputazione.
3. Negli spazi dei registri obbligatori destinati alle generalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, in luogo di queste, sono inseriti gli elementi identificativi dell’ente cui è attribuito l’illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante.
4. Qualora il pubblico ministero emetta decreto motivato di archiviazione degli atti ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo, i relativi estremi sono inseriti nello spazio del registro generale delle notizie di reato destinato alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Nel medesimo spazio è inserita l’annotazione relativa alla comunicazione del decreto di archiviazione al procuratore generale presso la corte d’appello.
5. Qualora il procuratore generale proceda alla contestazione dell’illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2001, gli estremi del provvedimento sono inseriti nel registro delle indagini avocate.


Capo III
Del procedimento di controllo


Art. 5.
Comunicazione dei codici di comportamento

1. In attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, le associazioni rappresentative degli enti, comunicano al Ministero della giustizia, presso la Direzione generale della giustizia penale, Ufficio I, i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l’adozione e per l’attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal medesimo articolo 6. L’invio dei codici di comportamento è accompagnato dallo statuto e dall’atto costitutivo dell’associazione; in difetto, ovvero quando dall’esame di tali atti risulti che il richiedente è privo di rappresentatività, l’Amministrazione arresta il procedimento di controllo alla fase preliminare, dandone comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dei codici.


Art. 6.
Procedimento di esame dei codici

1. Il Direttore generale della giustizia penale esamina i codici di comportamento sulla base dei criteri fissati all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001.
2. Ai fini dell’esame dei codici, il Direttore generale della giustizia penale, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, può avvalersi della consulenza di esperti in materia di organizzazione aziendale, designati con decreto del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, tra soggetti i quali non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o di collaborazione anche temporanea, con le associazioni di categoria legittimate all’invio dei codici di comportamento.


Art. 7.

Efficacia dei codici

1. Il Direttore generale della giustizia penale, previo concerto con i Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, comunica all’associazione eventuali osservazioni in merito alla idoneità dello stesso a fornire le indicazioni specifiche di settore per l’adozione e per l’attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione finalizzati alla prevenzione dei reati indicati nel capo I, sezione III, del decreto legislativo n. 231/2001 e nelle altre disposizioni di legge dalle quali discenda la responsabilità amministrativa degli enti.
2. Qualora dopo la formulazione delle osservazioni l’associazione invii il codice di comportamento ai fini di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni decorre dalla data della nuova comunicazione. In caso contrario, rimane impedita l’acquisizione di efficacia del codice.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.


Art. 8.
Disposizioni transitorie

1. Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data.
2. Ai fini del procedimento di controllo di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, le associazioni possono comunicare nuovi codici, redatti tenendo conto delle intervenute modifiche relative alla configurazione delle società di capitali e cooperative, ove adottate dagli enti rappresentati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2003

Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ministeri Istituzionali, Registro n. 9, foglio n. 10

 
Lunedì, 25 Agosto 2003
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